Anno 2003
Raccolta della giurisprudenza attinente alla finanza di progetto, anno 2003
- TAR Abruzzo, sentenza 10 dicembre 2003, n. 1081
Pubblicazione dell’avviso
Al fine di pubblicizzare la presenza di interventi realizzabili con il sistema del project financing, l'art. 37 bis comma 2 bis, l. 11 febbraio 1994 n. 109, prevede la pubblicazione dell'avviso venti giorni dopo l'avvenuta redazione della programmazione triennale delle opere pubbliche. - TAR Umbria, sez. I – sentenza 20 ottobre 2003, n. 817 (solo massima)
Nella procedura del "project financing" i requisiti per assumere la qualità di promotore non coincidono con quelli necessari per conseguire l'affidamento della concessione, nel senso che i secondi sono più restrittivi. Rientra pertanto nella sfera del possibile e del legittimo che il promotore sia escluso dalla procedura perché non in possesso dei relativi requisiti. La verifica dei requisiti per divenire concessionario deve (o quanto-meno può) essere fatta non all'esito della "procedura negoziata" di cui all'art. 37 quater, comma 1, lett. b), della l. n. 109 del 1994, bensì nei preliminari della stessa. È logicamente ammissibile, pertanto, che la procedura si svolga in assenza del promotore suddetto. - TAR Lombardia, Milano, Sentenza 15 luglio 2003 n. 3724
Legittimazione ad agire della società di progetto – requisiti del concessionario
In tema di "project financing" può agire direttamente la società di progetto ove essa sia costituita prima della aggiudicazione, ex art. 37 quinquies, l. n. 109 del 1994, per tutelare il suo diretto interesse all'affidamento della concessione in favore del promotore, al quale ha diritto di subentrare. In tema di "project financing", le norme regolamentari di cui al d. P.R. n. 554 del 1999 esigono per il concessionario la sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per il promotore, dal momento che il primo rileva in sede tecnico - gestionale ed esecutiva ed il secondo in funzione tecnico - finanziaria; pertanto, ove il promotore intenda eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione, la verifica circa il possesso dei requisiti previsti in relazione a detti lavori deve essere eseguita con riferimento al promotore e non alla società di progetto. - TAR Veneto, sentenza 10 luglio 2003 n. 680
Approvazione del progetto
La certezza circa la fattibilità del progetto è una condizione che appare coerente con la natura stessa del procedimento di c.d. finanza di progetto, nel quale l’oggetto della gara è rappresentato dalla proposta del promotore, non potendo esperirsi una gara basata su un progetto che non ha riportato la prevista approvazione definitiva anche ai fini della valutazione di impatto ambientale. Con l’indizione della gara l’amministrazione si autovincola preventivamente, in via di massima, all’assegnazione del progetto all’aggiudicatario e certamente tale obbligo non può riguardare un progetto che deve essere ancora sottoposto ad approvazione, né l’aggiudicazione avvenire sotto condizione di una futura approvazione del progetto stesso. I competitors, ossia i potenziali concorrenti alla doppia gara prevista dall’art. 37 quater, possono proporre modifiche al progetto preliminare posto a base di gara, purchè tuttavia si rimanga nell’ambito della progettazione stessa e non si mettano in discussione gli elementi essenziali (ad esempio il tracciato o il piano economico finanziario) la cui scelta o la cui accertata congruenza costituisce una condizione preliminare imprescindibile per garantire l’attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità. - TAR Veneto, sentenza 29 maggio 2003 n. 6266
Requisiti del concessionario e del promotore
Il decreto presidenziale 21 dicembre 1999 n.554 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) prevede in due distinti articoli i requisiti del promotore (articolo 99) e quelli del concessionario (articolo 98) con ciò lasciando chiaramente intendere che il promotore dovrà possedere i requisiti previsti per il concessionario solo al momento di indizione della gara negoziata. La distinzione nel possesso dei requisiti trova verosimilmente la sua ragione nella finalità del legislatore di allargare il più possibile la sfera dei soggetti che possono partecipare alla realizzazione di lavori pubblici con il sistema del project financing. Tanto e’ vero che il citato articolo 99 dispone che “possono essere promotori i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità”. E’ evidente quindi che il legislatore nell'individuare il possibile promotore si sia preoccupato (almeno in questa fase) più delle garanzie economiche e della serietà della proposta che della capacità professionali e tecniche dell’impresa; capacità che dovrà però ovviamente essere presente nel momento in cui il promotore dovesse divenire concessionario. - Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 14 febbraio 2003 n. 805
Progetto e procedura
Nel caso di affidamento in concessione, l’esame tecnico dei progetti può svolgersi in seduta non pubblica.
Nel caso di affidamento in concessione, secondo la disciplina anteriore alla legge n. 415 del 18 novembre 1998, possono ritenersi ammissibili, in sede di redazione del progetto definitivo, eventuali innovazioni complementari e strumentali, mentre non può ritenersi ammissibile un’alternativa progettuale riconducibile a linee guida diverse rispetto a quelle indicate nel progetto preliminare. - TAR Lazio - Latina - Sentenza 14 gennaio 2003 n. 1
Requisiti del concessionario e del promotore
Nella procedura di "project financing", prevista dall'art. 37 bis l. 109/1994, i requisiti del concessionario devono essere posseduti dal promotore all'atto della gara negoziata, non essendo sufficiente il semplice richiamo a terze società non partecipanti. Infatti, a garanzia dell'amministrazione, sussiste la necessità che il promotore stesso sia in possesso dei requisiti propri del concessionario al momento della indizione della gara, mentre al momento della presentazione della proposta appare sufficiente il possesso dei requisiti di cui all'art. 99 d.P.R. 554/1999.