Osservatorio contratti pubblici

Anno 2012

Raccolta della giurisprudenza attinente alla finanza di progetto, anno 2012

 

  • Consiglio di Stato sez. V - sentenza 10 gennaio 2012, n.39 (pdf33.67 KB) 
    Il "project financing" prevede la necessità della partecipazione finanziaria del soggetto promotore. A questo può aggiungersi l'eventuale contributo pubblico. Tuttavia, siamo difronte ad una procedura caratterizzata da un elevato tasso di elasticità, che permette di adattare il progetto alle specifiche esigenze delle parti.
  • Consiglio di Stato ad. plen. - sentenza 28 gennaio 2012, n.1 (pdf32.02 KB) 
    L'onere di immediata impugnazione dell'atto di scelta del promotore, in un procedimento di finanza di progetto, trova conferma nella vigente disciplina del project financing stabilita dall'art. 153, d.lg. n. 163 del 2006 e successive modificazioni. La scelta del promotore è frutto di una vera e propria gara, con prefissione di criteri selettivi e requisiti, per la valutazione comparativa delle diverse proposte. In esito a tale gara, o il promotore diviene aggiudicatario, previe eventuali modifiche progettuali (art. 153, comma 10), o è prevista l'apertura di una successiva negoziazione, nella quale al promotore è riconosciuto il diritto di prelazione o, alternativamente, il diritto al rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione della proposta (art. 153, comma 15), in misura del 2,5% del valore dell'investimento (art. 153, commi 9 e 12).
  • TAR Firenze, sez. I - sentenza 15 marzo 2012 , n. 541 (pdf57.55 KB) 
    Se, nel corso di un procedimento relativo la finanza di progetto, non venga svolta la procedura ristretta per selezionare i competitori da mettere a confronto con il promotore, a causa dell'inadeguatezza dell'offerta presentata dall'unico partecipante, quest'ultimo non può avere interesse giuridico a far valere motivi di esclusione del promotore medesimo che sia aggiudicatario della concessione. Compete alla commissione giudicatrice di gara valutare l'ammissibilità di un'offerta tecnica presentata nel corso della procedura ristretta indetta nell'ambito di un procedimento di finanza di progetto, al fine di individuare competitori da mettere a confronto con il promotore.
  • TAR Genova, sez. II - sentenza 28 marzo 2012 , n. 430 (pdf22.42 KB) 
    Anche se disposto dalla legge con espresso riferimento agli appalti di servizi, opere e forniture, il divieto di rinnovo tacito dei contratti della P.A., costituisce un principio generale, derivante da un vincolo comunitario del Trattato Ce che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici ed è estensibile anche alle concessioni di servizi pubblici.
  • Consiglio di Stato sez. III - sentenza 12 aprile 2012, n.2082 (pdf41.95 KB) 
    In una licitazione privata per la realizzazione di un progetto esecutivo sulla base del progetto preliminare predisposto della stazione appaltante, non è consentito al concorrente di apportare scostamenti di consistente rilievo progettuale, pena l' esclusione.
  • TAR Genova, sez. I - sentenza 18 aprile 2012 , n. 550 (pdf54.68 KB) 
    L'amministrazione può variare il preliminare nei successivi livelli di progettazione. Infatti, non potendo parlarsi nella procedura di finanza di progetto di una "cristallizzazione" negli atti di gara delle caratteristiche e dei contenuti del progetto da realizzare, eventuali vizi che affliggano il progetto preliminare non si comunicano alla successiva fase di progettazione. Dal momento che i vari livelli di progettazione fanno sempre parte dell'unico procedimento di realizzazione di un'opera pubblica in project financing i vizi propri dell'approvazione del progetto preliminare sono senz'altro suscettibili di essere riproposti in sede di impugnazione del progetto definitivo e di condurre al suo annullamento.
  • TAR Perugia, sez. I - sentenza 20 aprile 2012 , n. 133 (pdf50 KB) 
    L'avvalimento consiste nella possibilità per l'operatore, che non possieda i requisiti di partecipazione alla procedura, di far valere nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice quelli posseduti da terzi ai quali, in caso di aggiudicazione dell'appalto o della concessione , conta di ricorrere per la corretta esecuzione.
  • Consiglio di Stato sez. V - sentenza 3 maggio 2012, n. 2552 (pdf42.96 KB)
    L'art. 30, d.lg.12 aprile 2006 n. 163 esclude dall'ambito applicativo del codice dei contratti pubblici gli affidamenti dei servizi pubblici, imponendo però che la scelta del gestore del servizio avvenga nel rispetto dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza, nonché di quelli nazionali generali relativi ai contratti pubblici.
  • Corte Costituzionale, sentenza 10 maggio 2012, n.114 (pdf73.1 KB) 
    È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 6, l. reg. Liguria 28 dicembre 2009 n. 63 poiché, introducendo l'art. 27 bis nella l. reg. 11 marzo 2008 n. 5, autorizza i soggetti privati che vogliano promuovere interventi non previsti dagli strumenti di programmazione triennale adottati dalla regione, a presentare studi di prefattibilità. In questo modo danno facoltà all'amministrazione, che ritenga di pubblico interesse i predetti interventi, di cercare con procedura ad evidenza pubblica i soggetti promotori, modificando così gli atti di programmazione. Tale disciplina è difforme da quella dell'art. 153, comma 19, d.lg. n. 163 del 2006, poichè consente la presentazione di uno studio di fattibilità non compreso nella programmazione triennale attribuendo al proponente un vantaggio nella successiva gara per l'affidamento dell'opera stessa, incidendo, illegittimamente, sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza.

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ultima modifica 2012-11-05T11:54:00+02:00
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