Anno 2011
Raccolta della giurisprudenza attinente alla finanza di progetto, anno 2011
- Corte Costituzionale - sentenza 5 gennaio 2011, n.7 (PDF - 55.6 KB)
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 6, l. reg. Liguria 28 dicembre 2009 n. 63. La norma censurata, la quale, introducendo l'art. 27 bis nella l. reg. 11 marzo 2008 n. 5, autorizza i soggetti privati che intendano promuovere interventi non previsti dagli strumenti di programmazione triennale (di cui all'art. 128 del c. contr. pubbl.) adottati dalla regione a presentare studi di prefattibilità, dando facoltà all'amministrazione che ritenga di pubblico interesse i predetti interventi di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione, è difforme da quella dettata dall'art. 153, comma 19, d.lg. n. 163 del 2006, in quanto consente la presentazione di uno studio di fattibilità non compreso nella programmazione triennale attribuendo al proponente un indiscutibile vantaggio nella successiva gara per l'affidamento dell'opera stessa, e incide quindi, illegittimamente, sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza. - TAR Milano, sez. I - sentenza 10 gennaio 2011 , n. 6 (PDF - 31.7 KB)
Nella procedura degli articoli 153 e ss del d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, non si individuano due serie subprocedimentali collegate ed autonome (la prima di selezione del progetto di pubblico interesse; la seconda di gara ad evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità) ma si configura una fattispecie a formazione progressiva, dove il fine (cioè l'aggiudicazione della concessione al soggetto che propone di realizzare l'opera col sistema economicamente più vantaggioso) è raggiunto attraverso le suddette fasi, che sono tra loro interdipendenti, così che la prima non è logicamente e giuridicamente concepibile senza la seconda e viceversa, con la ulteriore e definitiva conseguenza che esse non sono giuridicamente autonome, non potendo essere separate tra di loro, pena l' esistenza della procedura. - Consiglio di Stato sez. V - sentenza 8 febbraio 2011, n. 843 (PDF - 41.9 KB)
Nelle procedure di project financing sono da distinguere la fase preliminare dell'individuazione del promotore e la successiva fase selettiva finalizzata all'affidamento della concessione. Infatti, mentre quest'ultima presenta i caratteri della gara soggetta ai principi comunitari e nazionali dell'evidenza pubblica, la prima è connotata da amplia discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore proposta fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione stessa di un interesse pubblico che giustifichi l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore. Il procedimento della finanza di progetto è quindi improntato alla logica della collaborazione tra promotore ed Amministrazione, in virtù del perseguimento del pubblico interesse. Tale principio ispira tutta la fase preliminare di scelta e di approvazione della proposta di project financing da sottoporre poi a gara. - TAR Catania, sez. III - sentenza 7 aprile 2011, n. 849 (PDF - 25.0 KB)
Con riguardo ad una procedura di affidamento di appalto di servizi, avvenuta secondo lo schema finanza di progetto, l'art. 37 bis, l. n. 109 del 1994, consente che il piano economico-finanziario sia asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari (ex art. 106 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) o da una società di revisione (ex art. 1 l, l. 23 novembre 1939 n. 19666) e quindi anche da un revisore contabile. - TAR L'Aquila, sez. I - sentenza 17 maggio 2011 , n. 265 (PDF - 30.4 KB)
Per le procedure di "project financing" o di partenariato pubblico-privato, è insussistente, una volta terminata la prima fase della finanza di progetto, ed accertata dalla stazione appaltante l'assenza di altre imprese interessate alla realizzazione del progetto, un vero e proprio obbligo di stipula del contratto e di affidamento della concessione al promotore. Ciò perché è la residua fase negoziale ancora da concordare tra le parti ad escludere qualsiasi perfezionamento del reciproco consenso sui contenuti del futuro contratto di concessione. - Consiglio di Stato sez. VI - sentenza 24 novembre 2011, n. 6194 (PDF - 24.7 KB)
Il divieto di rinnovo tacito dei contratti della P.A., anche se posto dalla legge con espresso riferimento agli appalti di servizi, opere e forniture, esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato Ce che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici ed è estensibile anche alle concessioni di servizi pubblici. - Cassazione civile - sentenza 27 dicembre 2011, n. 28804 (PDF - 32.1 KB)
Secondo il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, esiste sola la categoria della "concessione di lavori pubblici", pertanto non è più consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell'opera ove prevale il profilo autoritativo della traslazione delle pubbliche funzioni inerenti l'attività organizzativa e direttiva dell'opera pubblica. In tema di riparto di giurisdizione, visto che la gestione funzionale ed economica dell'opera costituisce la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario, come risulta dall'art. 143 del codice, le controversie relative alla fase di esecuzione appartengono alla giurisdizione ordinaria. (Fattispecie relativa ad una procedura di finanza di progetto, in cui la controversia riguardava la fase privatistica, per la quale viene sottoscritta una convenzione che regola i rispettivi diritti ed obblighi delle parti).