E' illegittima la variante urbanistica che pone limitazioni alla localizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili.
Sentenze
Le delibere regionali n. 28 del 2010 e 51 del 2011 non sono direttamente impugnabili, essendo la valutazione definitiva del progetto proposto rimessa alla valutazione della competente amministrazione provinciale.
L’obbligo di alimentare impianti da biomasse, nella misura minima del 40 per cento con prodotti da “filiera corta”, cioè con prodotto agricoli provenienti da un’area contenuta entro 70 chilometri dall’impianto contrasta con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 che, nell’ammettere taluni limiti alla localizzazione di tali impianti in zona agricola, richiede che gli stessi siano riferiti all’esigenza di preservare il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e a prevenire il danno che potrebbe venire inferto all’ambiente e all’agricoltura di pregio.