Giurisprudenza Costituzionale
La giurisprudenza della Corte Costituzionale
- Corte Costituzionale - sentenza 1 agosto 2008, n. 322 (PDF - 42.9 KB)
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1, l. reg. Veneto 20 luglio 2007 n. 17. Le norme censurate contengono una disciplina difforme da quella nazionale (codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'art. 117, comma 2, Cost., da un lato, riducendo l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici ("tutela della concorrenza") e, dall'altro, alterando le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati ("ordinamento civile"), per quanto attiene ai seguenti oggetti: affidamento dei servizi tecnici relativi all'architettura e all'ingegneria (artt. 6, comma 1, e 7, commi 2 e 3) riferibile all'ambito della legislazione sulle "procedure di affidamento"; verifica e validazione del progetto (art. 8), inerente all'ambito della "progettazione"; offerte anomale (art. 22) e procedura negoziata (art. 24), relative all'ambito delle procedure di affidamento; subappalti (art. 29), relativi ad analoga materia disciplinata dal codice dei contratti pubblici; leasing immobiliare (art. 32), relativo in parte all'ambito della "progettazione", in parte alla "esecuzione dei contratti" e comunque rientrante, insieme all'istituto del subappalto, nella materia "ordinamento civile"; verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 43), inerente a "contratti relativi alla tutela dei beni culturali". Restano assorbite le ulteriori censure (sentt. nn. 282 del 2004, 401 e 431 del 2007).