Codice del governo del territorio

Correzione di errori materiali e precisazioni di alcune norme della nuova Legge urbanistica regionale

La legge regionale n. 14 del 22.10.2018 corregge e precisa alcune norme della legge regionale, n. 24 del 21.12.2017 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio).

Con la legge regionale n. 14 del 22.10.2018 (Attuazione della Sessione europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali), pubblicata sul BURER n. 332 del 22.10.2018 (Parte prima), sono state apportate modifiche correttive e di aggiornamento a varie leggi regionali, tra le quali anche la nuova legge urbanistica regionale, n. 24 del 21.12.2017 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio).

In particolare nel testo della LR 24/2017 sono stati corretti errori materiali e sono state apportate alcune modifiche volte a perfezionare il coordinamento normativo ed evitare incertezze interpretative. Qui sotto l’elenco dettagliato delle correzioni.

In Demetra è disponibile il testo della LR 24/2017 coordinato con queste modifiche, apportate dalla LR 14/2018, e con le due modifiche, agli articoli 8 e 34, già apportate dalla LR 11/2018.

Si segnala inoltre che con le stesse richiamate leggi correttive sono state modificate anche una norma sulla pianificazione territoriale di area vasta contenuta nella LR 13/2015 (cd. Legge sul riordino istituzionale), e una norma sulla localizzazione degli insediamenti produttivi contenuta nella LR 14/2014 (cd. Legge Attrattività). Anche per queste correzioni si rinvia all’elenco dettagliato qui sotto.

 

CORREZIONI DELLA LR 24/2017 apportate con LR 14/2018:

  • all’art. 3, c. 6, si precisa la possibilità di contributi regionali, sia a Comuni e Unioni, sia a Province e Città metropolitana, per sostenere l’adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistici e territoriali alla nuova legge;
  • all’art. 4, c. 2, si chiarisce il riferimento al PRG, in luogo dell’erroneo riferimento al PUG;
  • all’art. 6, c. 1, si corregge la numerazione errata di un comma richiamato;
  • all’art. 41, c. 6, lett. g), si corregge la numerazione errata di due commi richiamati;
  • all’art. 65 il comma 1 è sostituito, e il comma 2 soppresso, per chiarire che la disciplina di adeguamento del PTPR e di approvazione delle sue varianti è ancorata al rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004). La modifica è volta ad ovviare ai timori di incertezze interpretative espressi dal MIBACT;
  • all’art. 68 è aggiunto il comma 4 bis, sulla possibilità per la Regione di promuovere programmi di formazione, diffusione e aggiornamento sul paesaggio. La norma, già contenuta nell’art. 46 della LR 31/2002, è qui riproposta per consentire l’abrogazione della stessa LR 31/2002;
  • all’art. 70, c. 6, si precisa il riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica per ovviare ai timori di incertezze interpretative espressi dal MIBACT. Si sopprime inoltre un riferimento all’art. 159 del Dlgs 42/2004 in quanto norma transitoria non più produttiva di effetti;
  • all’art. 76, c. 1, si chiarisce l’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale al nuovo sistema definito dalla LR 24/2017, da avviare entro i primi tre anni del periodo transitorio, e la possibilità di apportare varianti specifiche nel corso dello stesso periodo;
  • l’art. 76, c. 4, è sostituito per precisare la possibilità di completare i procedimenti di pianificazione territoriale in corso all’entrata in vigore della legge, secondo la disciplina previgente;
  • all’art. 76 sono aggiunti inoltre i commi 4 bis e 4 ter, per precisare la disciplina applicabile ai procedimenti riguardanti i Piani territoriali dei Parchi, di cui alla LR 6/2005, ed in particolare la distinzione dei ruoli dell’Ente parco e dell’Ente di area vasta (Provincia o Città metropolitana), in attesa di una prossima ridefinizione della disciplina degli stessi Piani dei Parchi.

 

CORREZIONI DELLA LR 24/2017 apportate con LR 11/2018:

  • all’art. 8, c. 1, lett. b), è elevata dal 20 al 35 per cento la quota minima di riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana, in coerenza alla nuova disciplina del contributo di costruzione (e al relativo incremento dei valori base) definita con DGR 1136/2018 (in attesa di approvazione da parte dell’Assemblea legislativa regionale);
  • all’art. 34, c. 3, è cancellata la possibilità di scomputo dal contributo di costruzione del valore delle aree da cedere per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, nell’ambito della strategia definita nel PUG.

Correzione di norme sul governo del territorio contenute in altre leggi regionali:

  • La LR 14/2018 corregge l’art. 15, c. 6, della LR 13/2015 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), per chiarire che permangono in capo a Province e Città metropolitana le competenze all’approvazione dei Piani di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva (PLERT) di cui alla LR 30/2000, così come già indicato per i Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE) di cui alla LR 17/1991;
  • La LR 11/2018 corregge l’art. 8, c. 3, lett. c), LR 14/2014 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna), cancellando la previsione per la quale, in caso di localizzazione di insediamenti produttivi in aree non urbanizzate, con destinazione diversa da quella produttiva, il contributo di costruzione era maggiorato del cinquanta per cento e la realizzazione delle dotazioni territoriali da parte degli interessati non comportava lo scomputo dal contributo. La correzione consegue alla regolazione del cd. contributo straordinario, nell’ambito della nuova disciplina del contributo di costruzione definita con DGR 1136/2018 (in corso di approvazione da parte dell’Assemblea legislativa regionale).

 

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ultima modifica 2022-09-09T12:22:42+02:00
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