Rigenerazione urbana

FAQ - presentazione della domanda

In questa pagina sono pubblicate le risposte ai quesiti posti durante la fase di apertura del Bando Rigenerazione Urbana 2021

Per porre altri quesiti scrivere a BandoRU@regione.emilia-romagna.it

R. CUP

R1 QUESITO: nel redigendo programma pluriennale delle opere pubbliche abbiamo inserito nuova scheda con questa progettualità ma la metteremo nell'annualità 2023, è obbligatorio prendere il CUP ora? nel bando è specificato che il CUP va presentato prima del contratto di rigenerazione urbana e non in fase di presentazione della domanda, abbiamo capito bene?

  • RISPOSTA: In riferimento alla richiesta di CUP, si rimanda alle indicazioni della legge n. 3/2003, articolo 11, che prevede “a decorrere dal 1 gennaio 2003, per le finalità di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un “CUP”, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE”.

Q. CO-PROGRAMMAZIONE/CO-PROGETTAZIONE 

Q1 - QUESITO: Ho partecipato agli eventi on-line che avete messo a disposizione, in particolare, relativi alla "Co-progettazione e co-programmazione terzo settore " Avv. Gallo, dove è stato promesso la messa a disposizione della BOZZA DEGLI ATTI. A che punto sono? sono stati pubblicati?

P. CUMULABILITA' FINANZIAMENTI/CONTRIBUTI

P1 - QUESITO: allegato A, art 3: si specifica che il contributo pubblico non è cumulabile con altri finanziamenti; ciò significa che la richiesta a contributo non può avvenire per il completamento di progetti già parzialmente finanziati con altri fondi? nemmeno se riguarda parti differenti del fabbricato, chiaramente individuabili? 

  • RISPOSTA: La previsione di cui all’allegato A art. 3 citato, che espressamente riporta “Il contributo pubblico non è cumulabile, sullo stesso intervento, con altri finanziamenti regionali, statali e comunitari”, deriva dall’obiettivo del Bando di assumere proposte con elevati gradi di fattibilità, correlate a interventi di attuabilità il più possibile certa, entro i termini temporali previsti.  La cumulabilità con altre fonti di finanziamento, in numerose esperienze di bandi recenti, ha spesso portato a quadri economici anche molto consistenti, costituiti da risorse derivanti da fonti distinte, ciascuna con propri vincoli e scadenze, che spesso hanno dato adito a difficoltà attuative; nonché al rischio che, in caso di difficoltà su uno dei canali di finanziamento, l’intera realizzazione dell’intervento viene messa a repentaglio. Pertanto, sono ammissibili proposte che agiscano su immobili fruenti anche di altri contributi solo nella misura in cui l’intervento oggetto del contributo del presente Bando sia riferibile ad uno stralcio funzionale autonomo, con ciò intendendosi che possa considerarsi tale sia sotto il profilo edilizio/architettonico e della contabilità, sia della proposta. In altre parole, a titolo meramente esemplificativo, se si interviene su un edificio di rilevanti dimensioni, magari oggetto di ulteriori finanziamenti, è necessario (ai fini del Bando) individuare un intervento che sia realizzabile come stralcio autonomo (ad esempio attraverso il recupero di alcuni spazi), e che alla fine dei lavori sia funzionale non solo dal punto di vista edilizio/impiantistico, ma anche rispetto agli obiettivi della proposta (quindi ad esempio quegli spazi possano effettivamente ed utilmente essere sede nuove funzioni previste), anche considerando le condizioni di contesto delle rimanenti porzioni di edificio (che potrebbero essere non finite, ovvero oggetto di interventi successivi). Non si considerano come “altri finanziamenti” eventuali risorse apportate da altri enti pubblici coinvolti nella proposta. In questo caso, tali risorse costituiscono piuttosto una quota di co-finanziamento. Anche in questo caso, a titolo esemplificativo: si immagini un intervento su un bene di proprietà di altro ente pubblico, dato in convenzione al Comune per determinati utilizzi, secondo i requisiti richiesti dal Bando. Se l’ente pubblico proprietario del bene decide di compartecipare all’intervento con risorse proprie, esse vanno a costituire quota di co-finanziamento. Analogamente, vanno considerati solo finanziamenti “sullo stesso intervento”, dunque ricadenti sul quadro tecnico-economico del progetto di fattibilità; e non eventuali finanziamenti per la progettazione ovvero per la realizzazione di voci di cui alla premialità 2. Fermo restando, naturalmente, che una medesima attività non può mai essere finanziata due volte.   

O. TEMPISTICHE

O4 - QUESITO: con la presente siamo a chiedere conferma sulle tempistiche entro cui andrà approvato il progetto esecutivo. All’art. 14 del Bando è scritto: La proposta di cui alla linea precedente dovrà necessariamente essere corredata: - dell’atto comunale di approvazione del progetto ex art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per gli interventi ammessi a finanziamento: a livello definitivo per gli interventi Linea A, a livello esecutivo per gli interventi Linea B;

Art. 15 si dice: La documentazione di cui al precedente Art. 14 dovrà pervenire al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative, con modalità che saranno successivamente definite, entro e non oltre il 30/06/2022, pena la decadenza dall’assegnazione delle risorse. Sarà reso disponibile sul sito web regionale: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/bandoru-21 un articolato tipo del Contratto di Rigenerazione Urbana. Le proposte di Contratto di Rigenerazione Urbana, nella versione condivisa, saranno sottoposte ad approvazione con idonea deliberazione comunale e della Giunta regionale, e dovranno essere sottoscritte entro e non oltre il 30/09/2022.

Si chiede pertanto un chiarimento sulle tempistiche di assegnazione delle risorse, in quanto se il progetto esecutivo dovrà essere approvato entro il 30/06 a corredo della proposta di Contratto di Rigenerazione Urbana, è quanto mai utile conoscere i tempi di approvazione degli esiti delle domande.

Il dubbio è relativo alle tempistiche ristrette, difficilmente se si saprà delle assegnazioni a primavera 2022, si riuscirà ad approvare l’esecutivo al 30/06; è invece possibile prevedere a cronoprogramma l’approvazione dell’esecutivo entro il 30/09?

  • RISPOSTA: le tempistiche per l’approvazione della graduatoria sono riportate all’art. 12

O3 - QUESITO: E’ ammesso un intervento che sia strettamente funzionale agli obiettivi di rifunzionalizzazione definiti dalla proposta, per il quale i lavori sono già avviati? 

  • RISPOSTA: No. Come previsto all’art. 5, gli interventi candidati a finanziamento non devono essere iniziati alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (5 agosto 2021). 

O2 - QUESITO: si chiede conferma del fatto che le erogazioni regionali decorreranno dal 2023 e che pertanto le spese relative al 2021 e 2022 dovranno essere anticipate dalla PA richiedente. 

  • RISPOSTA: Sì: come disciplinato dall’art. 13, la rata di anticipo verrà erogata a inizio lavori, a partire dall’annualità 2023, pertanto leeventualispese sostenute nelle annualità precedenti saranno anticipate dalle amministrazioni, anche a valere sulle proprie quote di cofinanziamento. 

O1 - QUESITO: Nel bando si specifica che l'affidamento dei lavori dovrà essere effettuato entro 8 mesi dalla concessione delle risorse: per quando è prevista/ipotizzata? 

  • RISPOSTA: La concessione delle risorse avverrà contestualmente all’approvazione del Contratto di Rigenerazione (CRU) (la data limite di presentazione è fissata al 30/06/2022). Il termine di 8 mesi deriva dai vincoli statali sulle risorse e deve essere inteso come limite ultimo oltre il quale le risorse saranno revocate; i CRU saranno strutturati con termini anteriori anche anteriori per poter garantire un miglior controllo degli stati di avanzamento.  

N. CRITERI DI VALUTAZIONE/PUNTEGGI

N6 - QUESITO: con riferimento al documento ALLEGATO 1: Criteri di valutazione delle proposte e, nello specifico, all'Area di valutazione 4 - Condizioni di fattibilità e gestione, nella sezione dedicata alla Gestione si legge: Partenariati pubblico-privati e/o altre forme di collaborazione che testimoniano il coinvolgimento, anche economico, di più soggetti nel processo gestionale della proposta (supportati da idonei atti, quali, a titolo esemplificativo convenzioni, patti di collaborazione) . Si chiede se per "coinvolgimento, anche economico, di più soggetti nel processo gestionale della proposta " si intenda la gestione della fase di co-progettazione della proposta che verrà presentata alla Regione in risposta al Bando RU o se ci si riferisca alla effettiva gestione dell'immobile oggetto dell'intervento una volta che si ipotizzi questo intervento realizzato e concluso. Inoltre, si chiede se per "coinvolgimento anche economico" può essere inteso un contributo "in kind", cioè corrispondente all'impegno di ore-uomo di personale del soggetto partecipante al partenariato

  • RISPOSTA: il processo gestionale della proposta ha inizio con la sua progettazione e si conclude con l’avvio delle attività previste, a fronte della fine dei lavori. Il partenariato di cui si chiede di dare conto nel criterio richiamato dal quesito è pertanto quello che accompagna queste fasi con coinvolgimento di vario tipo, anche economico per la realizzazione degli interventi e azioni previsti dalla proposta. Partenariati già individuati per la gestione, saranno considerati premianti nella valutazione del criterio “Attitudine della proposta ad autosostenersi nella gestione”. Il valore del partenariato sarà valutato in maniera graduale a fronte della sua solidità, anche in ragione degli impegni economici, sulla base degli atti che li supportano. I contributi “in kind” non devono essere conteggiati.

N5 - QUESITO: Si chiede conferma che trattandosi di proposta relativa a realizzazione di teatro sia possibile considerare il punteggio per "attivazioni artistiche" del punto 3.6 dell'allegato 3.

  • RISPOSTA: le attivazioni artistiche devono essere “integrate e a supporto degli obiettivi della proposta” ovvero fare parte delle azioni/attività che accompagnano il processo di rigenerazione promosso. Tali elementi indicati nella scheda sintetica e descritti nella relazione potranno contribuire alla valutazione della qualità della proposta (Area di Valutazione 1 dell’Allegato 2); non è prevista l’attribuzione di un punteggio specifico.  

N4 - QUESITO: Nell'allegato 1 "criteri di valutazione delle proposte"  nell'area di valutazione 4  "condizioni di fattibilità e gestione"  è indicato che se il cofinanziamento locale è superiore al 35% per i comuni con meno di 5000 abitanti sono riconosciuti 5 punti. Ciò significa che il punteggio viene attribuito se l'importo maggiore del cofinanziamento abbatte l'importo del contributo richiesto oppure anche se il costo complessivo della proposta è un costo tale per cui essendo il contributo massimo richiedibile euro 700.000 il soggetto deve per forza aggiungere un importo di cofinanziamento maggiore del 35% per coprirne i costi?

Esempio: Comune con meno di 5000 abitanti in presenza di una proposta con costo complessivo di euro 950.000 coperti con 700.000 di contributo pubblico e 250.000 di cofinanziamento privato ( pari al 35,71% dell'importo del contributo di euro 700.000). E' giusto dire che gli viene riconosciuto il punteggio di 5 punti?

  • RISPOSTA: L’esempio risulta corretto e soddisfa il criterio per l’attribuzione dei punteggi, così come indicato nel quesito.

N3 - QUESITO Si chiede conferma che trattandosi di proposta relativa a realizzazione di teatro sia possibile considerare il punteggio per "attivazioni artistiche" del punto 3.6 dell'allegato 3. 

  • RISPOSTA: le attivazioni artistiche devono essere “integrate e a supporto degli obiettivi della proposta” ovvero fare parte delle azioni/attività che accompagnano il processo di rigenerazione promosso. Tali elementi indicati nella scheda sintetica e descritti nella relazione potranno contribuire  alla valutazione della qualità della proposta (Area di Valutazione 1 dell’Allegato 2); non è prevista l’attribuzione di un punteggio specifico.   

N2 - QUESITO: area di valutazione 3: cosa si intende per "budget adeguati" in riferimento ad attività di progettazione collaborativa? come devono essere comprovati tali budget qualora presenti? le attività non possono essere svolte senza budget, all'interno degli uffici comunali ed attraverso la collaborazione di associazioni e cittadini volontari? 

  • RISPOSTA: Si chiarisce che ovviamente è possibile che attività di progettazione collaborativa possano essere svolte in varie forme, quindi anche internamente e/o su base volontaristica; a seconda del loro livello di approfondimento (desumibile dalla relazione illustrativa e dalla scheda di sintesi), potranno avere un peso diverso nella valutazione (consultazioni sporadiche implicano un impegno diverso da parte dell’amministrazione comunale rispetto a partecipazioni strutturate). Per comprovare le attività svolte e il coinvolgimento dei soggetti possono essere richiamati, a titolo esemplificativo: atti, convenzioni, lettere di collaborazione, costituzione di gruppi di lavoro interni all’Amministrazione ecc. In termini più generali, è sempre opportuno che sia sostenuta una coerenza tra percorso attivato e risorse disponibili, intese in senso ampio come risorse finanziarie, umane, di competenze ecc. 

N1 - QUESITO: Si chiede conferma del fatto che anche la premialità per la quota di cofinanziamento superiore al 45% sia da calcolare sull'importo richiesto a contributo, di cui al massimale di 700.000 euro. 

  • RISPOSTA: Sì: deve essere calcolata sempre con riferimento al contributo richiesto. Ad esempio: se il contributo richiesto è di 100.000 euro, i punteggi premiali sono attribuibili se la quota di cofinanziamento locale è di almeno 45.000.

M. PRESENTAZIONE DOMANDA

M9 - QUESITO: Il comune di Monduno ha formulato il seguente quesito, riguardante uno degli elaborati grafici da allegare alla domanda (art. 10): Per l’elaborato 3 “sezione planivolumetrica del livello terreno, esteso agli spazi esterni di relazione”, quale livello di dettaglio e che tipo di rappresentazione grafica sono opportuni?

  • RISPOSTA: L'art. 10 in riferimento agli elaborati grafici fornisce indicazioni su formato (A3 a 200 dpi) e pesantezza degli elaborati (5MB per ciascuno), lasciando al proponente la scelta migliore rispetto a livello di dettaglio e scelte grafiche/di rappresentazione per illustrare la proposta.

M8 - QUESITO: All'art. 10 del bando si legge: Deliberazione di partecipazione al Bando del competente organo del soggetto partecipante. Non è sufficiente la delibera di giunta di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica con indicazione di partecipare al bando o è necessaria una delibera di consiglio comunale con l'impegno a stanziare il 30% delle risorse necessarie alla realizzazione dell'opera?

  • RISPOSTA: Gli atti di approvazione richiesti sono quelli di cui all’art. 10. Si rimanda inoltre alle risposte M7 ed M6.

M7 - QUESITO: ci sorge in merito all'allegato 3  da presentare "delibera di partecipazione al bando dell'organo competente" che immaginiamo debba contenere esplicita approvazione del co- finanziamento: visto che il nostro procedimento è iniziato in seguito ad un parere di giunta di Agosto e non ad una delibera di giunta, visto che allegheremo sia la delibera di avviso pubblico del processo di co-programmazione con le associazioni sia la delibera di approvazione del Progetto di fattibilità, occorre fare un ulteriore atto come allegato 3 o possiamo richiamare gli atti fatti?

  • RISPOSTA: La delibera di partecipazione dell’organo competente dovrebbe approvare la relazione come da modello (allegato 4 al bando) e gli allegati grafici collegati, che sono documentazioni necessarie ad illustrare la proposta, e diverse da quelle costituenti il progetto di fattibilità, nonché l’approvazione del co-finanziamento come indicato dal quesito. Dagli elementi forniti pare difficile asserire che il parere di giunta di Agosto possa ritenersi lo stesso atto richiamato dal bando.

M6 - QUESITO: Delibera di partecipazione al Bando dell’organo competente e atto di approvazione del progetto possono essere inseriti nello stesso documento? 

  • RISPOSTA Si. Poiché la piattaforma online prevede il caricamento obbligatorio di due allegati distinti, sarà cura del comune caricare due volte il medesimo documento. 

M5 – QUESITO: Nel fac-simile di SCHEDA DI SINTESI DELLA PROPOSTA al punto 2.6 sono indicate le opzioni seguenti:  

  1. IMMOBILE NON UTILIZZATO DA ALMENO 2 ANNI
  2. IMMOBILE LIBERO OVVERO IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE PER LA TRASFORMAZIONE

Nel nostro caso l'immobile oggetto di intervento è attualmente utilizzato per servizi comunali, non è quindi ad oggi libero, ma sarà ovviamente cura dell'Amministrazione renderlo disponibile al momento dei lavori, spostando temporaneamente tutte le attività all'interno in altra sede provvisoria. Possiamo ritenere detta modalità riconducibile al punto 2 di quelli qui sopra? È possibile inserire una nota ove puntualizzare quanto sopra? 

  • RISPOSTA: Ribadendo quanto espresso nella risposta alla FAQ D5, si precisa che l’opzione di cui al punto 2.6 non è obbligatoria. Nel caso in cui l’immobile non sia attualmente libero, si suggerisce: 1) di non selezionare nessuna delle due opzioni; 2) di dare atto dei tempi e dei modi in cui l’immobile sarà disponibile nella parte 4 della relazione illustrativa.

M4 - QUESITO: per la Linea A e B va prodotta la medesima documentazione, senza distinzione? 

  • RISPOSTA: Si, fatta salva ovviamente la documentazione integrativa relativa alla premialità, che riguarda la sola linea B.

M3 - QUESITO: la relazione illustrativa richiesta di cui all'art 10 del bando (Allegato A), dovrà avere font di corpo 10 punti (come da Allegato A) o 11 punti (come da Allegato 4)? 

  • RISPOSTA: La relazione illustrativa dovrà avere font non inferiore a corpo 10.

M2 - QUESITO: il progetto di fatt. tec. economico va allegato alla richiesta di contributo o è sufficiente la relativa delibera di approvazione con allegato il QE? 

  • RISPOSTA: Come indicato all’art. 10 del bando, è sufficiente il solo atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dal quale sia desumibile il quadro tecnico economico.

M1 - QUESITO: con riferimento all'Art.10 dell'Allegato A - Bando Rigenerazione Urbana 2021, in cui vengono elencati gli elaborati grafici da allegare alla domanda come segue: 

"Elaborati grafici, in massimo n. 6 file per stampa in formato A3 a 200 dpi, 3 dei quali necessariamente dedicati a: 1. inquadramento territoriale ed il tessuto urbano di riferimento, 2. planivolumetrico generale, con gli elementi necessari a comprendere sia l’intervento oggetto di contributo che la proposta nel suo complesso, 3. sezione planimetrica del livello terreno, esteso agli spazi esterni di relazione ". Con "6 file per stampa in formato A3" si intendono 6 pagine formato A3? 

  • RISPOSTA: Si intendono n. 6 elaborati grafici distinti, da caricare singolarmente come allegati alla domanda di partecipazioneognuno dei quali possa essere agevolmente stampato in formato A3 (su unica facciata) in modo che sia leggibile e ne siano comprensibili i contenuti in stampa. 

L. DISPONIBILITA'/PROPRIETA' IMMOBILI

L7 - QUESITO: si formula un quesito in merito all'art. 5 del bando sulla Rigenerazione Urbana. In particolare, un Comune vuole presentare una candidatura per intervenire su un immobile di proprietà della Provincia. Tra i due Enti c'è già stato un confronto e la Provincia è disponibile a concedere in comodato gratuito l'immobile per almeno 20 anni, e quindi è necessario capire qual è la documentazione minima obbligatoria da presentare in fase di candidatura. In particolare, alla luce del predetto art. 5 del bando, laddove viene richiesto un "valido titolo giuridico, avente data certa, dal quale risulti la piena e incondizionata disponibilità degli immobili oggetto della proposta", si chiede se in fase di partecipazione è sufficiente presentare una lettera di intenti da parte della Provincia, in cui verranno descritte le condizioni, le modalità e le tempistiche di ottenimento della effettiva disponibilità dell’immobile. Il perfezionamento dell'atto verrebbe poi effettuato prima della approvazione del Contratto di Rigenerazione Urbana.

  • RISPOSTA: fare riferimento ai quesiti della sezione L. già pubblicati. Come indicato dall’art. 5 del Bando, “gli atti di messa in disponibilità dovranno essere perfezionati prima dell’approvazione del Contratto di rigenerazione Urbana”, ovvero entro il 30/06/2022, data di trasmissione della documentazione prevista dall’art. 15 de Bando. In fase di presentazione della domanda, la documentazione comprovante la disponibilità del bene servirà a fornire elementi di valutazione per le condizioni di fattibilità e gestione della proposta.

L6 - QUESITO: 1 Relativamente alla disponibilità dell'immobile l'accordo procedimentale con il liquidatore per bandire l'asta per l'acquisizione dell'immobile da svolgersi entro maggio 2022 è un documento valido per accedere al bando? 2. Se si partecipa a questo bando ma non ci si aggiudica il finanziamento si può accedere a bandi previsti nell'anno successivo? Se si risultasse assegnatari del finanziamento, ma per cause indipendenti dall'amministrazione non fosse possibile procedere alla sottoscrizione dell'accordo di rigenerazione (il liquidatore non procede a bandire la gara per l'acquisizione dell'immobile) è possibile partecipare ai bandi successivi?

  • RISPOSTA: In fase di presentazione della domanda, la documentazione comprovante la disponibilità del bene servirà a fornire elementi di valutazione per le condizioni di fattibilità e gestione della proposta. Dall’impostazione del quesito, pare che la documentazione comprovante richiamata dal quesito evidenzi già motivi di grande incertezza sulla fattibilità della proposta. Non sono attualmente in previsione prossime edizioni del bando, per cui non è possibile rispondere alla seconda parte del quesito, che rimanda ad una situazione futura ancora non programmata.

L5 - QUESITO: Nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana che l'amministrazione intende candidare al bando è presente un edificio di proprietà privata, il quale risulta essere l'unico che, per caratteristiche e posizione, si addica ad essere inserito nell'intervento da proporre: 

  1. È POSSIBILE NON AVVIARE UNA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA?
  2. IL COMODATO D'USO GRATUITO È RITENUTO UN VALIDO TITOLO GIURIDICO?
  3. ALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO QUALI SONO I DOCUMENTI MINIMI DA AVER SOTTOSCRITTO CON IL PRIVATO, PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO?
  • RISPOSTA: 1. Il requisito di ammissibilità per interventi su immobili di proprietà privata, come previsto all’art. 5 del Bando, è che l’individuazione degli stessi sia avvenuto ad esito di procedure ad evidenza pubblica, ove richiesta. L’Amministrazione deve comunque sempre motivare le scelte esperite, garantendo sempre il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento. 2. Ai fini del bando è valido un titolo giuridico in forma scritta; si evidenzia che il comodato non garantisce da parte del comodante il rispetto del termine temporale convenuto, occorre pertanto prevedere idonea compensazione in caso di recesso anticipato (es. la restituzione di parte del contributo).  3. Non è stato indicato un documento minimo specifico; naturalmente le proposte sostenute da idonee garanzie volte ad assicurare il rispetto dei requisiti del bando entro la sottoscrizione del Contratto di rigenerazione urbana otterranno un maggiore il punteggio in termini di fattibilità. 

L4 - QUESITO: con riferimento all’art. 5 del bando e in particolare alla lettera b), dove si si afferma che per la candidatura di immobili che non siano di proprietà dell’amministrazione è necessario che vi sia "valido titolo giuridico, avente data certa, dal quale risulti la piena e incondizionata disponibilità degli immobili oggetto di proposta", il Comune proponente è in procinto di pubblicare un avviso utile a individuare l'immobile di interesse/intervento. Stante quanto sopra è sufficiente produrre l'esito dell’avviso con aggiudicazione dell'offerta? Ovvero è invece necessario atto notarile (in particolare preliminare di vendita)? 

  • RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 5 gli atti volti alla concessione della disponibilità dell’immobile devono essere documentati al momento della presentazione della domanda e dovranno essere perfezionati prima dell’approvazione del Contratto di Rigenerazione Urbana di cui all’art.14. All’atto di presentazione della domanda è del tutto opportuno ai fini della valutazione della fattibilità chiarire quanto più possibile le condizioni, le modalità e le tempistiche di ottenimento della effettiva disponibilità dell’immobile, se in via di definizione. 

L3 - QUESITO: è possibile accedere al Bando per un intervento di rigenerazione su un immobile di proprietà della Regione per il quale il Comune ha una disponibilità d'uso attraverso una Concessione ventennale, stipulata con la Regione pienamente in corso?

  • RISPOSTA: Si, alle condizioni di cui all’art. 5 del bando. Nel caso di concessione già in essere è necessario prevedernun’estensione della durata in modo che il calcolo dei 20 anni inizi dalla data della approvazione del Contratto di Rigenerazione. In fase di partecipazione al bando, richiamare nella relazione l’eventuale documentazione a supporto, compresa l’eventuale avvio del processo di estensione della concessione (da perfezionare prima dell’approvazione del CRU). 

L2 - QUESITO: cosa si intende per "immediata disponibilità"? che il fabbricato è libero, non utilizzato e nella disponibilità della PA richiedente? o che per l'esecuzione delle opere sullo stesso non è necessario acquisire autorizzazioni preventive? 

  • RISPOSTA: Il punteggio premiale relativo alla “immediata disponibilità” è da riferirsi al fatto che l’immobile oggetto dell’intervento sia libero e “disponibile” a una immediata trasformazione: ed in particolare che non sussistano problemi alla esecuzione dei lavori.  

L1 - QUESITO: 1. Nel caso di proposta sulla linea B di intervento su immobile attualmente di proprietà privata il titolo di disponibilità è necessariamente quello di proprietà o è possibile disporre dell'immobile con un contratto che ne disciplini un uso ventennale? 2. È ammissibile prevedere interventi realizzabili per stralci successivi? In caso affermativo la determinazione del contributo può essere fatta con riferimento al primo stralcio di intervento? 

  • RISPOSTA: 1.Si è possibile, come previsto all’art. 5 del bando. La disponibilità o proprietà del bene deve essere formalizzata entro la sottoscrizione del Contratto di Rigenerazione Urbana. 2. L’intervento può essere articolato in più stralci. È tuttavia necessario garantire che lo stralcio oggetto di richiesta di contributo sia pienamente funzionale, non solo in termini edilizio-architettonici (e ai sensi del Codice dei Contratti), ma rispetto al processo di rigenerazione proposto ed agli obiettivi attesi. È altresì necessario che sia garantita al meglio la fattibilità degli ulteriori stralci, eventualmente articolati su altri programmi temporali, per dare piena compiutezza all’intervento ed alla proposta presentata.  

I. PROCESSI PARTECIPATIVI

I2 - QUESITO: abbiamo avviato un processo partecipativo, attraverso il bando 2018 della regione. Il Processo ha avuto avvio formalmente il 09.01.2018 e si è concluso con lo schema di relazione finale il 06.07.2020 (con ottenimento proroga). Dato che il progetto a presentare sul bando di rigenerazione urbana scaturisce da questo processo partecipativo, chiedevo se rientra nella premialità 2. 

  • RISPOSTA: No: la premialità 2 di cui all’art. 4 del bando è applicabile solo per processi avviati a partire dal 2021. Se la proposta scaturisce da un processo avviato nel 2018 può però ottenere un beneficio in sede di attribuzione dei punteggi (fare riferimento all’allegato 1 al Bando “Criteri di valutazione delle proposte” e nello specifico all’Area di Valutazione 3 – Elementi di qualità della proposta). 

I1 - QUESITO: Si chiedono delucidazioni in merito agli atti da assumere e alle modalità da seguire al fine di avviare un processo partecipativo atto a raccogliere le richieste e le istanze della popolazione e delle parti sociali per un progetto rigenerativo.  

H. PREMIALITA'

H6 – QUESITO:  Il Comune di Santa Sofia parteciperebbe al bando proponendo il processo di rigenerazione urbana su un immobile oggi sottoutilizzato ma da agosto 2022 sarà completamente inutilizzato. Abbiamo scritto la descrizione delle tempistiche sia della disponibilità che della progettazione ed esecuzione nel paragrafo 4 della proposta, come indicato nelle Vs FAQ. Abbiamo fatto l'avvio del percorso di co-partecipazione con le associazioni: abbiamo fatto una delibera di approvazione dell'avviso pubblico, a giorni scade il termine della presentazione delle proposte, faremo in tempo anche a fare il verbale della commissione e la graduatoria, ci chiediamo in questa fase di presentazione c'è bisogno di una delibera di approvazione della graduatoria? Siamo in fase di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica della quale allegheremo la delibera.

  • RISPOSTA: non è chiaro a quale norma si faccia riferimento con percorso di co-partecipazione. Se si intendono percorsi per attribuzione delle premialità (L.R. 15/2018 o art. 55 del D. Lgs. 117/2017) i percorsi non devono essere conclusi. Se si fa riferimento ai criteri di valutazione per il coinvolgimento della comunità, anche non riferite a percorsi definiti dalle succitate norme, possono essere assegnati punteggi anche per le attività in corso. La relazione dovrà chiarire bene questi aspetti (congruenti con gli atti di approvazione delle azioni) al fine di poter attribuire correttamente i punteggi nella valutazione.

H5 – QUESITO: come si intende comprovata la certificazione energetica-ambientale, di cui alla premialità 1, in fase di Progetto di Fattibilità Tecnica Economica? il relativo incremento di contributo pubblico sarà comunicato dalla Regione successivamente o va previsto nel QE fin da ora? l'importo in incremento potrà essere utilizzato anche per eseguire lavori relativi all'efficientamento energetico? sull'importo in incremento va prevista la relativa quota di cofinanziamento? 

  • RISPOSTA: In fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è sufficiente una relazione che dichiari che tipo di protocollo si intende adottare e sulla base di quali criteri verrà sviluppato il progetto, eventualmente integrata da accordi con i soggetti certificatori. Se con “incremento del contributo pubblico” si intende la quota premiale, nella redazione del QE ovviamente saranno inclusi i costi aggiuntivi. Come indicato all’art. 4 del bando, la premialità non deve essere cofinanziata.

H4 - QUESITO: In relazione a percorsi di co-progettazione: può essere considerata una premialità l'avvio di un progetto di co-programmazione e non di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 117/2017? 

  • RISPOSTA: Sì. 

H3 - QUESITO: 1. Possono considerarsi premialità progetti partecipativi già svolti nel 2021, dai quali è emerso un interesse verso l'area oggetto del Bando RU2021, ma non direttamente con oggetto il "luogo specifico" del Bando? 2. Nel caso di nuove progettualità, quando devono essere avviati tali percorsi? Prima o contestualmente alla proposta di Contratto di Rigenerazione Urbana? 3. È possibile partecipare al bando della Legge 15/2018 con un processo partecipativo collegato al progetto del Bando di Rigenerazione Urbana 2021? 4. Se un percorso partecipativo o di co-progettazione si svolge nel 2022 le premialità saranno erogate solamente nella rata di saldo e quindi nel 2023? O comunque i costi sostenuti per questi percorsi (spese correnti) rientrano nel cofinanziamento minimo locale? 

  • RISPOSTA: 1. e 2.: ai soli fini del riconoscimento della “Premialità 2” di cui all’art. 4 del Bando, il processo partecipativo ai sensi della L.R. 15/2018 deve essere avviato dal 2021, indipendentemente dal fatto che sia stato concluso o meno, e a condizione che sia chiaramente funzionale alla proposta presentata. È comunque fatto salvo il riconoscimento – in sede di valutazione della proposta - dei punteggi di cui all’Area 3 - Qualificazione sociale/culturale dell’Allegato 1 – Criteri di valutazione delle proposte, per i processi di partecipazione conclusi dopo il 31/12/2018, ovvero in corso alla data di pubblicazione del Bando. 3. Non è possibile dare una risposta in quanto non è ancora stato pubblicato il bando partecipazione 2021, il quale disciplinerà eventuali incompatibilità. 4. Ai sensi dell’art. 4 del Bando, la Premialità 2 è applicabile a processi avviati a partire dal 2021. Tali risorse premiali (incremento del 5% del contributo richiesto fino a un massimo di 30.000 €) potranno essere destinate alle sole spese di investimento e saranno liquidate con la rata saldo, come meglio specificato dal Contratto di Rigenerazione Urbana. I costi del processo partecipativo, trattandosi di spese correnti, potranno essere coperti da quota parte del cofinanziamento locale (che in questo caso può essere destinato fino al 30% a questa tipologia di spese). 

H2 - QUESITO: Si chiede il seguente chiarimento in merito alla premialità 2: occorre attivare il progetto di partecipazione ai sensi art. 15 della LR 15/2018? Il bando partecipazione 2020 è terminato il 16/12/2020 e non ho visto pubblicato il bando 2021. Se questo Ente non ha attivato il progetto di partecipazione con il bando 2020, ha la possibilità di accedere alla premialità 2? Con quali tempi e modi? 

  • RISPOSTA: Sì, per accedere alla premialità 2 riferita ai processi di partecipazione, occorre fare riferimento alla norma regionale in materia, ovvero la L.R. 15/2018. Come indicato all’art. 4 del bando, la premialità è applicabile a processi avviati a partire dal 2021; sarà erogata nella rata di saldo, secondo quanto previsto all’Art. 13, ad attestazione del completamento delle attività dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute (fatture quietanzate o equipollente) e la realizzazione in base alla normativa di riferimento che nel caso di specie è attestata dal Certificato di qualità del Garante della Partecipazione regionale.

H1 - QUESITO: Le premialità di cui all’art. 4 sono da intendersi limitate a processi già avviati nel 2021 o anche a processi da avviarsi nell’ambito della proposta a seguito della sua eventuale selezione?

  • RISPOSTA: La finalità delle premialità è naturalmente quella di incentivare l’adozione di buone pratiche progettuali, le quali naturalmente potranno essere sviluppate nell’ambito della proposta durante la sua fase attuativa, quindi a partire dal 2022. La previsione di poterle applicare a “processi avviati nel 2021” come riportato all’art. 4 deve intendersi come possibilità ampliativa, finalizzata a poter considerare nell’alveo delle premialità anche processi di recente attivazione da parte delle amministrazioni, naturalmente funzionali ai contenuti della proposta.

G. COFINANZIAMENTO LOCALE

G2 - QUESITO: Si intende candidare un edificio industriale abbandonato, posto nel pieno centro storico del paese ed acquisito da privati diversi anni fa. Su tale immobile è stato studiato un intervento di recupero e trasformazione complessivo, da destinare ad uso pubblico e sociale, e tra il 2018 e il 2021 si è realizzato un blocco di interventi di messa in sicurezza al fine di evitare le situazioni di pericolo e di crollo. L’edificio è rimasto però un contenitore vuoto, inaccessibile e inutilizzabile. Chiediamo se sia possibile candidare l'intervento di ristrutturazione e completamento dell’immobile, per il quale è già stata individuata una funzione ed un uso sociale, proponendo, come quota di co-finanziamento da parte dell’Amministrazione, gli interventi già appaltati e realizzati negli anni precedenti, opportunamente documentati. Il nuovo intervento quindi si andrebbe ad individuare come completamento di interventi di riqualificazione sull'edificio esistente e avrebbe nuovo CUP. 

  • RISPOSTA: No, non è possibile prevedere quale quota di cofinanziamento interventi già conclusi. 

G1 - QUESITO: se un comune vuole candidare una proposta con l'obiettivo di chiedere alla regione il contributo massimo di 700.000€, la quota di cofinanziamento locale si aggiunge a tale valore? Due esempi pratici: 

  1. un comune con meno di 5.000 abitanti può presentare una proposta dell'importo complessivo di € 875.000, di cui € 700.000 a valere sulle risorse del bando ed € 175.000 (equivalenti al 20%) come cofinanziamento locale? 
  2. un comune con meno di 5.000 abitanti che vuole presentare unaproposta dell'importo complessivo di € 1.250.000, può ipotizzare una ripartizione che preveda € 700.000 a valere sulle risorse del bando ed € 550.000 come cofinanziamento locale? 
  • RISPOSTA: Sì, la quota di cofinanziamento locale va sommata al contributo. Si evidenzia però che la percentuale del 20% va calcolata sul contributo richiesto: quindi per un contributo di € 700.000 il valore minimo del cofinanziamento locale sarà pari a € 140.000 (e il valore complessivo minimo della proposta di 840.000 €). Naturalmente è possibile incrementare la quota di cofinanziamento locale oltre il minimo richiesto come nell’esempio di cui al punto 2. Va considerato infine anche che ai 700.000 euro di contributo massimo richiesto possono aggiungersi gli importi delle premialità previste dall’art. 4 se e quando ricorrono i casi, raggiungendo in tali casi un totale di contributo pubblico pari a 790.000 euro. 

F. BENEFICIARI/SOGGETTI PROPONENTI

F2 - QUESITO: Per le Unioni, la proposta da candidare deve riguardare un solo Comune, oppure la proposta può contenere più interventi, dislocati su più Comuni? Il dubbio viene da come è formulato l'art. 2 dell'Allegato A alla delibera di approvazione del bando, dove si dice " Possono altresì partecipare le Unioni di Comuni, candidando una proposta localizzata nel territorio di uno dei Comuni facenti parte dell’Unione".

  • RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 2 del Bando Rigenerazione Urbana 2021, qualora il soggetto proponente sia un’Unione di Comuni, è necessario che la proposta candidata assolva a tutte le seguenti condizioni: 1) riguardi un solo Comune all’interno dell’Unione; 2) riguardi un Comune con popolazione inferiore a 60.000 abitanti alla data del 01/01/2021. Non è pertanto possibile candidare una proposta comprendente più interventi collocati in più Comuni, all’interno dell’Unione. È invece possibile candidare una proposta costituita da più interventi, tutti collocati all’interno del territorio di un Comune con popolazione inferiore a 60.000 unità ed aventi il medesimo CUP. Si ricorda inoltre che in caso di candidatura da parte dell’Unione, i Comuni costituiti l’Unione stessa non potranno candidare al Bando Rigenerazione 2021 alcuna ulteriore proposta autonoma.  

F1 - QUESITO: A Ravenna, una parte del patrimonio immobiliare del comune, seppur minoritaria, è affidata a società in house, pubblica al 100% (Ravenna Holding). E' possibile presentare una candidatura su un bene di proprietà della Holding come società direttamente, fungendo da stazione appaltante? Naturalmente la Holding segue tutte le procedure ad evidenza pubblica per l'appalto di lavori, come i Comuni. Diversamente, se capisco bene il bando, potrebbe essere sottoscritto un accordo ex art.15 della 241/90 fra i due soggetti, ma il Comune dovrebbe per forza essere stazione appaltante.

  • RISPOSTA: Il bando si rivolge a Comuni con popolazione sotto i 60mila abitanti o loro Unioni, pertanto, nel caso specifico di Ravenna, trattandosi di un comune con popolazione superiore al limite del bando, la proposta non è in qualunque modo ammissibile. In termini comunque generali in riferimento al caso di specie di immobili affidati a società in house (ovvero nel caso di patrimonio di Comuni con i requisiti previsti dal bando): il soggetto proponente, deve rispettare una delle due condizioni, ovvero la proprietà o la disponibilità del bene per i periodi indicati dal bando (non inferiore a n. 20 anni per la linea B e n. 5 anni per proposte riguardanti la Linea A). Fermo restando che il beneficiario del contributo resta il soggetto proponente (il Comune o l’Unione), si dovrà dare atto con specifici accordi/convenzioni tra i soggetti coinvolti che siano garanzia del rispetto degli obiettivi della proposta e dei requisiti richiesti dal bando.

E. CONCORSO DI PROGETTAZIONE

E1 - QUESITO: è possibile presentare per la data di scadenza del bando la prima fase del concorso e pertanto la proposta di 3/5 progetti di fattibilità preliminari da approfondire, definendo il vincitore, nella seconda fase?

  • RISPOSTA: No. Il bando consente di accedere alle premialità per i Comuni che attivano concorsi progettazione ex art. 154 del Codice, tra cui anche quelli in due gradi e/o in due fasi (ma non obbligatoriamente), a condizione che l'esito del concorso sia appunto uno studio di fattibilità. Al fine dell’attribuzione del punteggio dei criteri di valutazione delle proposte è prevista una gradualità di punteggi volta a premiare maggiormente i percorsi conclusi e con esiti progettuali con un maggior grado di definizione.

D. TIPOLOGIA INTERVENTI

D8 - QUESITO: vorremmo riqualificare un'area a confine con il centro storico del Comune e in particolare demolire e ricostruire un fabbricato che urbanisticamente incide su un lotto individuato correttamente dagli strumenti urbanistici e posizionato in adiacenza a un'area destinata a parcheggio. Possiamo proporre uno sconfinamento tra le due aree occupando con il nuovo fabbricato parte dell'area a destinazione parcheggio demandando ad un atto successivo all'eventuale approvazione del contributo la variante urbanistica connessa? 

  • RISPOSTA Premesso che il quesito non permette di comprendere chiaramente la situazione di partenza, sono ammesse proposte anche in variante agli strumenti urbanistici (fatto salvo, per il tema demolizioni/ricostruzioni, quanto indicato nella risposta alla FAQ. D6). La necessità di predisporre successivamente gli atti necessari potrà ovviamente incidere sulla fattibilità dell’intervento e dunque anche sugli specifici punteggi di valutazione. 

D7 - QUESITO: all'art 5 dell'Allegato A si specifica che alle dotazioni territoriali può essere riservata una quota massima pari al 20 % delle risorse (ovvero del QE, qualora costituito dalla sola somma del contributo pubblico richiesto e del cofinanziamento locale): si richiede se interventi su un parco pubblico (ad es. per la realizzazione di un palco e di arredi specifici), strettamente e direttamente connesso con il fabbricato oggetto di richiesta e le attività che si prevedono di insediare e svolgere che usufruirebbero dello stesso, siano inquadrabili ed ammissibili come interventi anziché come dotazioni territoriali, e pertanto non soggetti al limite del 20%. 

  • RISPOSTA: È considerato “intervento” quando le aree esterne risultano di stretta pertinenza del fabbricato oggetto della proposta. La quota del 20% è da destinare a dotazioni territoriali ancora da realizzare o da riqualificare in modo organico: il mero inserimento di una attrezzatura o di un arredo non pare rientrare nei casi sopra richiamati. 

D6 - QUESITO: Vorremmo capire se per "recupero edilizio urbano" e "rigenerazione" si intende anche la demolizione di un fabbricato esistente e la proposta di ricostruzione nella medesima area ma con una configurazione architettonica differente? 

  • RISPOSTA: Il Bando promuove ogniqualvolta sia possibile il riuso del patrimonio esistente, valorizzandone gli aspetti testimoniali ed identitari. Non è esclusa a prescindere l’ipotesi di demolizione e ricostruzione, eventualmente parziale, ma la medesima è bene che sia adeguatamente argomentata e motivata nell’ambito della proposta presentata.  

D5 - QUESITO: 1. l'art. 10 del bando prevede tra gli allegati obbligatori alla domanda (quarto punto) l'atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si chiede se questo livello di progettazione sia obbligatorio per l'ammissione in graduatoria o se possa essere sufficiente uno studio di pre fattibilità. 2. l'immobile oggetto di intervento deve per forza essere un immobile in disuso o sottoutilizzato cui viene data una nuova e diversa destinazione o può trattarsi semplicemente di un immobile (esempio un asilo nido, un centro sociale, ecc.) molto degradato che viene ristrutturato e mantenuta la stessa destinazione?

  • RISPOSTA: 1. si conferma che ai fini della presentazione della proposta è richiesto un progetto di fattibilità tecnico-economica come definito dall’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii; non sono pertanto ammessi livelli con dettaglio inferiore. 2. No, l’abbandono e/o il sottoutilizzo dell’immobile oggetto della proposta non sono condizioni necessarie, ma eventuali. Si evidenzia però che obiettivo del Bando Rigenerazione 2021 è incentivare la costruzione di processi di rigenerazione urbana che superino il concetto di mera riqualificazione edilizia: le proposte dovranno quindi individuare gli obiettivi e i risultati attesi dall’amministrazione, cui l’intervento edilizio candidato a finanziamento deve essere funzionale, integrato ad azioni e attività condivise con i cittadini. Inoltre, il processo di rifunzionalizzazione cui il Bando tende, va oltre la mera riconferma (pur anche ammodernata o espansa) di servizi di base già esistenti, per quanto rilevanti ed importanti.  

D4 - QUESITO: Il contributo che è possibile chiedere per gli interventi - Linea B pari ad € 700.000 - può riguardare più proposte distinte tra loro o una sola nel limite massimo del contributo concedibile? 

  • RISPOSTA: Ciascun Comune con popolazione inferiore a 60.000 abitanti o Unione di Comuni (alle condizioni di cui all’art. 2), può candidare al Bando Rigenerazione 2021 una sola proposta comprendente un intervento (o più interventi, purché con il medesimo CUP) e le relative azioni immateriali di accompagnamento, finalizzate a qualificare il processo in una logica rigenerativa. Per chiarire cosa si intenda con “proposta”, “intervento” e “azione” si rimanda alle definizioni (vedere, in questa pagina, i punti A1, A2, A3). 

D3 - QUESITO: Chiedo se un intervento di riqualificazione dell’edificio Municipale e dell’area circostante, compreso i vecchi edifici di servizio, consistente nella ristrutturazione del Municipio, mediante interventi mirati al miglioramento sismico e al miglioramento della classe energetica e consistente nella rigenerazione degli edifici di servizio e dell’area circostante, mediante interventi di demolizione e ricostruzione (ridisegno complessivo dei piazzali e parcheggi, adeguamento dei locali destinati al ricovero mezzi, attrezzature e magazzino), rientri tra le categorie finanziabili dal bando. 

  • RISPOSTA: Il Bando, all’art. 1, individua le proprie finalità. La “rigenerazione” promossa dal Bando deve intendersi come un processo condiviso ed articolato di rifunzionalizzazione di immobili dismessi: l’intervento edilizio all’interno della proposta deve intendersi come conseguenza di questo processo 
    In altre parole, la mera dimensione architettonica o edilizia della proposta, seppure intervenga a recuperare e riqualificare un bene, potrebbe non essere di per  pienamente coerente alle finalità del Bando, e dunque potrebbe ottenere valutazioni limitate.  
    In tal senso, è anche presumibile che interventi limitati ai soli spazi aperti (piazze, strade, giardini o altro), non siano in grado di rispondere adeguatamente alle finalità del Bando; il quale peraltro destina espressamente, sempre all’art. 1, le risorse a interventi su  “edifici, considerandone naturalmente gli spazi aperti di pertinenza e non escludendo la possibilità di destinare parte delle risorse a dotazioni territoriali (art. 5). 

D2 - QUESITO: È possibile presentare una candidatura relativa ad un immobile attiguo ad altro immobile su cui è in corso di valutazione la richiesta di altro finanziamento pubblico? I due immobili risultano solo in parte collegati, risalenti ad epoche diverse e funzionalmente divisibili. Si chiede altresì, in caso di risposta positiva, se sia possibile valutare l’esecuzione di un unico appalto per i lavori, diviso per stralci funzionali, con contabilità separata, per rendere l’operazione armoniosa in termini progettuali ed economicamente vantaggiosa in termini di procedure amministrative. 

  • RISPOSTA: Da quanto desumibile dal quesito, la presenza in confine di un altro edificio oggetto di richiesta di diverso finanziamento non risulta essere - di per sé - motivo per l’inammissibilità della candidatura al Bando Rigenerazione 2021, a condizione che non vi siano elementi di interferenza tra le due proposte, dal punto di vista temporale, gestionale, economico e soprattutto delle finalità. Per tale motivo si evidenzia che - fatta salva la disciplina in materia di lavori pubblici l’unione degli interventi in un unico appalto, seppur diviso per stralci funzionali, potrebbe creare qualche difficoltà in relazione alle verifiche necessarie alla liquidazione del contributo in caso di ammissione della proposta. Si consiglia, nell’ottica di fornire indicazioni più pertinenti al caso in esame, di prenotare un appuntamento con i funzionari del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative tramite il seguente link: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/bandoru-21/bandoru-2021 

D1 - QUESITO: Nell’ambito di un’unica proposta sulla Linea B, sarebbe ammissibile candidare il recupero di due edifici non contigui fra loro posti in due borghi periferici, entrambi parte di un’azione strategica unitaria volta alla riattivazione di funzioni e servizi nelle aree periferiche del Comune? 

  • RISPOSTA: La possibilità di presentare una proposta con più di un intervento è ammissibile solo qualora gli interventi abbiano un unico CUP (come nel caso, ad esempio, di un intervento e delle relative dotazioni territoriali). Obiettivo del Bando 2021 è quello di sostenere interventi su “oggetti” ben definiti e puntuali, che possano essere attivatori di processi di rigenerazione anche più ampi e complessi.

C. INTERVENTI LINEA A

C2 - QUESITO: Vorremmo un chiarimento sulla possibilità di coinvolgere più aree di intervento sulla linea di finanziamento relativa agli usi temporanei (linea A), o se invece è obbligatorio concentrarsi solo su di un sito. 

  • RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 1 del Bando è possibile candidare per la Linea A una sola proposta, che abbia una sua chiara organicità, la quale non obbligatoriamente deve articolarsi su un’unica area.

C1 - QUESITO: Chiedo chiarimenti, e magari qualche esempio, per comprendere al meglio la tipologia di pratiche leggere di riuso, ricadenti nella Linea A, così come descritto nell'Art. 1 del bando.

  • RISPOSTA: è possibile comprendere meglio la tipologia di interventi della linea A visitando il sito del servizio nella sezione dedicata agli Usi temporanei: tra i materiali disponibili si trovano cataloghi di luoghi riattivati e soggetti attivatori che in questi ultimi anni hanno sviluppato progettualità e partecipato alle attività dell’HUB Usi temporanei. E’ possibile inoltre consultare materiali e video dei laboratoriHUB e del percorso formativo HUBER, dove si trovano spunti su pratiche e metodologie di processo.

B. SPESE AMMISSIBILI

B4 - QUESITO: si chiede conferma sulla correttezza della seguente interpretazione: attualmente stiamo lavorando al progetto di riqualificazione di un immobile acquistato dall’Amministrazione Comunale il mese scorso. Il progetto di rigenerazione e rifunzionalizzazione dell’immobile prevederebbe un importo di €. 400.000 più il finanziamento locale di €.80.000 (pari al 20% essendo il nostro un Comune sotto i 5.000 abitanti). La nostra linea d’azione sarebbe la linea B , che ammette le spese relative all’acquisizione dell’immobile. Si chiede se tali spese di acquisto dell’immobile (€.73.000 sostenute dall’amministrazione il mese scorso) possono quindi essere ricomprese nella quota parte di finanziamento locale; e se è corretto, perciò, mettere a bilancio la somma restante (nel nostro caso €.7.000).

  • RISPOSTA: Come previsto da art. 5 del bando, sono ammesse le spese relative all’acquisizione dell’immobile purché la proposta metta a disposizione risorse per il suo integrale recupero e la sua integrale rifunzionalizzazione e la spesa per l’acquisto sia avvenuta dopo la data di pubblicazione del bando. In quanto spesa ammissibile, il suo importo concorre al co-finanziamento.

B4 - QUESITO: in merito alla Linea A del “Bando Rigenerazione Urbana 2021”, non mi sono chiare quali sono le spese ammissibili, sono quindi a richiedere dove è possibile reperire un elenco completo con queste informazioni. 

  • RISPOSTA: Come indicato all’art. 3 del Bando, il contributo pubblico è destinato per entrambe le linee A e B a spese di investimento, così come definite ai sensi dell’art. 3 comma 18 della legge 350/2003. Pertanto, le principali tipologie di spese considerate ammissibili e che possono quindi essere coperte dal contributo pubblico sono:  
    • Investimenti infrastrutturali, ovvero le spese relative all’opera pubblica attuata nel rispetto delle procedure di gara del codice dei contratti; 
    • Spese tecniche relative a studi di fattibilità, progettazione, sicurezza, consulenza tecnica, direzione lavori, collaudi. Sono altresì ammissibili le spese per rilievi, prove di laboratorio, sondaggi archeologici e geologici, indagini propedeutiche alla progettazione, nonché le spese di pubblicità relative alle gare d’appalto, le spese per la predisposizione di cartellonistica di cantiere; 
    • Spese per arredi, attrezzature, materiali e apparecchiature di nuova fabbricazione purché strettamente necessari all’attuazione e al raggiungimento dei suoi obiettivi (comprensivi dei costi accessori agli acquisti); 
    • Servizi esterni per consulenze; 
    • Iva ed eventuali altre imposte purché non recuperabili. 
  • Per quanto riguarda la quota di cofinanziamento locale richiesta, nel caso della linea A può essere destinata interamente a spese correnti (ad es. prestazioni per servizi o forniture strettamente funzionali all’opera, incluse le spese necessarie per la realizzazione di attività propedeutiche o comunque funzionali anche a garantire l’uso temporaneo dei beni, vedere nota 1 art. 3 del bando). 

B3 - QUESITO: Relativamente alle spese ammissibili nei progetti di cui alla linea A per usi temporanei ed in particolare riferendosi alle "spese correnti" (a totale carico dell'ente, se abbiamo capito bene il bando), vorremmo capire se è possibile far rientrare in tale tipologia, i costi di affitto dell'immobile che si vuole interessare con il progetto, nel caso in cui ovviamente non faccia parte del patrimonio pubblico. 

  • RISPOSTA: come previsto all’art. 3 del bando si conferma che il contributo è destinato alle sole spese di investimento, mentre il cofinanziamento locale nel caso della linea A può essere destinato interamente a spese correnti; i costi di affitto dell’immobile possono rientrare in tale fattispecie. 

B1 - ACQUISTO DI IMMOBILI: 

  • È consentito? L’acquisto è ammesso a finanziamento, solo per la linea B, a patto che la proposta ne preveda la rifunzionalizzazione complessiva in via definitiva.   

B2 - ACQUISTO ARREDI: 

  • È consentito?  L’acquisto è ammesso se strettamente connesso agli obiettivi e per la realizzazione complessiva della proposta. Sono coperte dal contributo regionale le sole spese per investimento (ovvero per il tema specifico, Legge 350/2003 ss.mm.ii art.3 comma 18 lett. C “acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale”). Qualora gli arredi rientrino invece nella categoria delle spese correnti potranno essere finanziate con la quota di co-finanziamento del soggetto proponente.  

A. DEFINIZIONI

A1 - Proposta

  • Cosa si intende? Con il termine "Proposta" si intende l'insieme delle progettualità (ovvero sia gli interventi che le azioni) che sono necessari allo sviluppo del progetto di rigenerazione urbana nel suo complesso. La determinazione del contributo è calcolata sulla base degli importi complessivi della proposta, ed è questa nel suo complesso ad essere oggetto di valutazione, in base ai criteri del bando.

A2 - Intervento

  • Cosa si intende? Con il termine "Intervento" si intende indicare quanto attiene prettamente all’intervento edilizio, ovvero quanto riconducibile alle spese di investimento per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità (ai sensi dell’art. 3, comma 18, della legge 350 del 2003 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2004). Il contributo riconosciuto dal bando potrà coprire solo spese riconducibili all'intervento

A3 - Azioni

  • Cosa si intende? Con il termine "Azioni" si intendono le attività al contorno per dare valore in termini di rigenerazione sociale e culturale, e di welfare alla proposta e volte a supportare l’intervento. Le spese per le azioni non riconducibili a spese di investimento, contribuiscono, fino ai massimi consentiti dal bando, alla determinazione della quota di cofinanziamento locale richiesto, ma non possono essere coperte dal contributo del bando.

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