Caratteristiche del programma
Le caratteristiche del contributo regionale
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L'importo del contributo regionale per alloggio è di 35.000,00 euro
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L'importo del contributo regionale per alloggio è di 20.000,00 euro, elevato a 25.000,00 nel caso di alloggi realizzati in interventi di recupero.
Alloggi - Canoni - Prezzi di cessione
Gli alloggi sono messi a disposizione da operatori economici privati.
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Gli alloggi devono essere destinati alla proprietà o alla locazione con patto di futura vendita dopo un periodo di locazione o assegnazione in godimento di massimo 8 anni a canone concordato di cui al comma 3, art. 2, della Legge n. 431/98 e s.m.i.. Entro gli 8 anni di durata della locazione il nucleo deve acquisire la proprietà dell'alloggio.
Il prezzo di vendita dell'alloggio non può essere superiore a quello indicato al momento della presentazione della domanda di contributo.
Il canone da applicare nel periodo di locazione o assegnazione in godimento dell'alloggio che precede il trasferimento della proprietà allo stesso all'inquilino, deve essere determinato ai sensi del comma 3 articolo 2 della legge 431/1998 e non può essere superiore a quello indicato al momento della presentazione della domanda di contributo.
LINEA 2
Gli alloggi devono essere destinati alla proprietà.
Il prezzo di vendita dell'alloggio non può essere superiore a quello indicato al momento della collocazione dell'alloggio.
Soggetti destinatari
LINEA 1 e LINEA 2
Possono partecipare al bando i nuclei costituiti da:
- giovani coppie;
- persone singole;
- nuclei monoparentali;
- nuclei numerosi;
- nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell’alloggio per ragioni diverse dalla morosità;
- nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i quali sia stata dichiarata la decadenza per superamento dei limiti di reddito;
Si intendono:
- per giovani coppie: i nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da conviventi more uxorio nel medesimo stato di famiglia anagrafico o da persone intenzionate a convivere more uxorio o a costituire una unione civile ai sensi della Legge n. 76/2016, in cui almeno uno dei due componenti la coppia non abbia compiuto 40 anni (i nubendi devono contrarre matrimonio:
- Linea n.1: entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento con proprietà differita, oppure entro 12 mesi dall’atto notarile di trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal periodo di locazione/godimento;
- Linea n. 2: entro 12 mesi dall’atto notarile di trasferimento della proprietà.
La residenza nell’alloggio, in entrambi i casi, deve essere trasferita entro il termine previsto al punto 7.1. Entro lo stesso termine devono costituire nucleo, con residenza nell’alloggio, anche le coppie intenzionate a convivere more uxorio o che costituiscono unione civile;
- per persone singole: i nuclei costituiti anagraficamente da un solo componente che non abbia compiuto 40 anni di età (vedovo/a, separato/a, divorziato/a, celibe, nubile); oppure quelli che sono anagraficamente inseriti in altro nucleo familiare, purché si distacchino costituendo un nucleo familiare a sé stante entro il termine previsto al punto 7.1. per il trasferimento della residenza nell’alloggio;
- per nuclei monoparentali: quelli costituiti da un solo genitore (vedovo/a, separato/a, divorziato/a, celibe, nubile) che non abbia superato i 45 anni di età con uno o più figli coresidenti e fiscalmente a carico (anche al 50%);
Si considerano separati/e coloro che sono in possesso di sentenza o provvedimento di omologa della separazione emessi in data anteriore alla data di sottoscrizione del contratto di locazione con patto di futura vendita o di assegnazione in proprietà o in godimento con patto di futura vendita o del preliminare di compravendita (Linea 1) o alla data di sottoscrizione del precontratto (Linea 2);
- per nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell’alloggio per ragioni diverse dalla morosità: quelli in possesso del provvedimento di sfratto esecutivo;
- per nuclei numerosi: quelli nei quali almeno uno dei due genitori non abbia superato i 45 anni di età e nei quali siano presenti almeno tre figli coresidenti e fiscalmente a carico, dei quali almeno uno minore di anni 18;
- per nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica: quelli per i quali sia stata dichiarata la decadenza per superamento dei limiti di reddito;
Gli acquirenti/assegnatari in proprietà (Linea 1 e 2) o in locazione con proprietà differita (Linea 1) degli alloggi, oltre al requisito dell’età sopra indicato per ognuna delle tipologie di nuclei, devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- possedere la cittadinanza italiana o di un altro stato dell’Unione Europea o di altri stati non appartenenti all’Unione Europea rispettando la normativa sull’immigrazione. Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni;
- possedere, almeno uno dei componenti la residenza anagrafica o svolgere un’attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune dell’Emilia-Romagna; questo requisito non è richiesto per gli iscritti all’Aire in uno dei comuni dell’Emilia-Romagna e che intendano rimpatriare;
- possedere un valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo, calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013 e s.m.i., non superiore:
- a 41.006,00 euro;
- a 55.000,00 euro nel caso di persone singole che sono anagraficamente inserite in altro nucleo familiare, purché si distacchino costituendo un nucleo familiare a sé stante;
- a 55.000,00 euro nel caso di persone singole intenzionate a convivere more-uxorio o a costituire una unione civile che sono anagraficamente inserite in altro nucleo familiare, purché si distacchino costituendo un nucleo familiare a sé stante (in questo caso il valore ISEE da considerare deve essere determinato nel seguente modo: si sommano i valori ISEE relativi ai due nuclei familiari di provenienza poi si divide per due) (Esempio: valore ISEE primo nucleo familiare 42.000 mila Euro e valore ISEE secondo nucleo familiare 53.500 mila Euro - calcolo valore ISEE da considerare 42.000,00 + 53.500,00 = 95.500,00 - 95.500,00/2= 47.750,00);
4. non possedere nel territorio regionale la titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato alle necessità del nucleo famigliare ai sensi della normativa regionale relativa all’edilizia agevolata.
Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il soggetto interessato, o un componente del suo nucleo familiare, si trovi in una soltanto delle seguenti situazioni:
- sia comproprietario di non più di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo familiare e da tali terzi occupato (l'occupazione deve risultare dal certificato di residenza);
- sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio non disponibile per l’utilizzo in quanto specifici diritti reali su di esso sono attribuiti ad altri soggetti, in virtù di un atto in data anteriore alla data di pubblicazione di questo bando sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). Si prescinde da tale data nel caso di diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite o del coniuge legalmente separato;
- sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti inagibile come da certificazione rilasciata dal Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare che siano affetti da handicap con problemi di deambulazione e abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%;
- sia proprietario di non più di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare. Per alloggio idoneo si intende quello di superficie utile almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due;
5. non avere ricevuto in precedenza un contributo pubblico per l’acquisto di un alloggio.
I sopraindicati requisiti soggettivi devono essere posseduti:
- per la Linea 1: alla data di sottoscrizione del contratto di locazione con patto di futura vendita o di assegnazione in proprietà o in godimento con patto di futura vendita o del preliminare di compravendita registrato e trascritto.
- per la Linea 2: alla data di sottoscrizione del precontratto. L’accertamento dei requisiti soggettivi è effettuato sulla base di una dichiarazione che ogni componente il nucleo familiare deve rendere in un unico atto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. La dichiarazione va redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto dalla Regione Emilia-Romagna.
L’accertamento dei requisiti soggettivi è effettuato sulla base di una dichiarazione che ogni componente il nucleo familiare deve rendere in un unico atto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. La dichiarazione va redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto dalla Regione Emilia-Romagna.
Procedure per l’erogazione del contributo
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Punto 5.9 del bando
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Punto 6.7 del bando
Adempimenti richiesti al nucleo
Il nucleo interessato deve stabilire la propria residenza anagrafica nell’alloggio:
- Linea 1: entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento con proprietà differita, oppure entro 120 giorni dall’atto notarile di trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal periodo di locazione/godimento.
- Linea 2: entro 120 giorni dall’atto notarile di trasferimento della proprietà.
La residenza nell’alloggio, dopo il trasferimento sopra stabilito, deve essere mantenuta per cinque anni.
Il contratto di locazione o l’atto di assegnazione in godimento con proprietà differita deve essere sottoscritto dai componenti il nucleo assegnatario dell’alloggio (Linea 1).
Il trasferimento della proprietà dell’alloggio nel caso di locazione/assegnazione in godimento con proprietà differita deve avvenire entro il termine massimo di 8 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento (Linea 1).
Ognuno dei componenti il nucleo deve acquisire la titolarità della proprietà dell’alloggio per non meno del 10%.
Il nucleo si impegna a non alienare e a non locare l’alloggio per cinque anni dalla data di acquisto o dall’atto pubblico di assegnazione in proprietà, pena la sanzione del versamento della somma che la Regione ha erogato, maggiorata degli interessi legali.
Ai sensi della normativa vigente, qualora nei primi cinque anni insorgano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, così come definiti dalla normativa regionale, potrà essere richiesta all’ufficio regionale competente l'autorizzazione alla alienazione o alla locazione dell’alloggio.
Decorso tale quinquennio gli alloggi possono essere alienati o locati liberamente.
L’accertamento del mancato rispetto di questi impegni comporta il versamento della somma erogata dalla Regione, maggiorata degli interessi legali, così come stabilito nel successivo punto 7.4.
Gli atti di compravendita dovranno riportare espressamente i predetti vincoli.