Politiche abitative

Caratteristiche del bando

1.    SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

  • relative all’acquisto di immobili come risultante da atto notarile di compravendita, incluse le imposte previste per legge;
  • relative a lavori (IVA inclusa) eseguiti su immobili di proprietà ad uso residenziale, destinati o da destinarsi a prima casa, che siano:
    • rientranti in interventi di cui all’art. 3 lettere b), c), d) del D.P.R. 380/2001, per i quali spetta una agevolazione fiscale di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986;
    • chiaramente e strettamente riguardanti l’immobile per il quale si chiede il contributo;
    • effettuate nell’ambito del sistema delle agevolazioni fiscali attualmente vigenti e pagate tramite bonifico bancario da cui risultino: la causale del versamento (con riferimento alla norma di cui all’ Art. 16-bis D.P.R. 917/1986); l’importo (che deve coincidere con l’importo fattura), il codice fiscale del beneficiario del contributo, il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
    • effettivamente sostenute dal beneficiario;

Nessuna spesa ulteriore o diversa da quelle sopra elencate è ammissibile.

Pertanto, a puro titolo indicativo non sono ammissibili: spese notarili, spese bancarie di qualunque genere, spese di intermediazione, spese tecniche o di progettazione, altri oneri connessi ai lavori.

Non sono altresì ammissibili spese relative a lavori:

    • relative a parti condominiali o a pertinenze;
    • relative a immobili residenziali aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9;
    • effettuate su immobili non catastalmente censiti.

Non saranno in nessun caso ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.

2.    PERIODO DI VALIDITA’ DELLE SPESE E TERMINE DELL’INTERVENTO

Per essere ammissibili le spese non devono essere antecedenti alla data di approvazione del presente bando. La data di riferimento è la data dell’atto di acquisto (punto 1. lett. a) o la data di emissione del bonifico di pagamento dei lavori (punto 1. lett. b)

In caso di contributo relativo all’acquisto (punto 1. lett. a), l’atto di compravendita dovrà essere stipulato entro 9 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.

In caso di contributo relativo alla ristrutturazione (punto 1. lett. b), i lavori dovranno essere ultimati entro 2 anni dalla data di approvazione della graduatoria. Per data di ultimazione dei lavori si intende la presentazione della SCEA (segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, di cui all’art. 23 L.R. 15/2013), qualora la tipologia di intervento la preveda, o altrimenti della comunicazione di fine lavori, qualora la tipologia di intervento non preveda la SCEA.

In caso di contributo per intervento misto (punto 1. lett. c) entrambe le scadenze sopra riportate devono rispettivamente essere garantite.

In ogni caso, al termine delle scadenze sopraindicate il nucleo familiare, ove non già residente, ha l’obbligo di stabilire la propria residenza anagrafica nell’alloggio oggetto dell’intervento entro i termini di cui al successivo punto 16.

3.    REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ

Può presentare domanda uno dei componenti del nucleo familiare il quale sarà individuato come beneficiario ai fini del Bando. Ogni nucleo familiare, già costituito o da costituirsi, può presentare una sola domanda.

Il beneficiario, nella compilazione online della domanda, dovrà asseverare il rispetto dei seguenti requisiti soggettivi, posseduti alla data di pubblicazione del bando:

  1. di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea o di altri stati non appartenenti all’Unione Europea rispettando la normativa sull’immigrazione. Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni;
  2. di possedere, almeno uno dei componenti il nucleo familiare, la residenza anagrafica o svolgere un’attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune dell’Emilia-Romagna;
  3. di essere maggiorenne ed essere nato, almeno uno dei componenti il nucleo familiare (ad esclusione dei figli), dopo il 1 gennaio 1980;
  4. di possedere un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità e calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013 e s. m. i. non superiore a:
  • 50.000,00 euro
  • 60.000,00 euro nel caso di persone singole intenzionate a convivere more-uxorio o a costituire una unione civile che sono anagraficamente inserite in altro nucleo familiare, purché si distacchino costituendo un nucleo familiare a sé stante[1]. In tale fattispecie il beneficiario dovrà indicare anche l’altro soggetto con cui costituirà il nuovo nucleo familiare, e tale nucleo dovrà assolvere gli obblighi di cui al successivo punto 16 relativamente al trasferimento della residenza;

5. di non avere ricevuto in precedenza un contributo pubblico per l’acquisto di un alloggio.

La cointestazione di cui sopra è ammessa unicamente nel caso in cui i due cointestatari siano:

Nel caso in cui l’intervento contempli l’acquisto di un immobile cointestato con altro membro del nucleo familiare o con altro soggetto che andrà a costituire il nucleo familiare, il beneficiario potrà indicare, attraverso l’applicativo, gli estremi del secondo acquirente (anche egli maggiorenne) e le percentuali di cointestazione dell’immobile. In caso di posizionamento utile in graduatoria, la liquidazione del contributo avverrà ai cointestatari in proporzione alle quote di proprietà dell’immobile.

  • coniugi, o coppia intenzionata a contrarre matrimonio
  • parti di un’unione civile o coppia intenzionata a costituire un’unione civile
  • conviventi di fatto o coppia intenzionata a convivere di fatto.

Il nucleo familiare nei cui confronti sono verificati i requisiti è quello esistente o dichiarato (nel caso di nucleo non ancora formato) alla data di pubblicazione del bando. La dichiarazione dei requisiti soggettivi tramite applicativo equivale a dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i. resa dal beneficiario.

In caso di cointestazione, i requisiti di cui ai punti 1 e 5 devono essere posseduti anche dal cointestatario.

4.    LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo potrà essere liquidato previe le attività istruttorie di verifica e controllo, dal momento dell’acquisizione a sistema di tutta la documentazione relativa alla rendicontazione dell’intervento, secondo le modalità stabilite nel presente bando come descritto al punto 14.

Al fine di poter imputare correttamente la spesa sul bilancio regionale, al momento della presentazione della domanda di contributo (Fase 1 di cui al punto 11) il beneficiario dovrà indicare l’anno presunto di rendicontazione delle spese sostenute (da intendersi come l’annualità in cui verrà completato l’intervento di recupero o sottoscritto l’atto di acquisto), scegliendo tra l’anno 2020, 2021 o 2022.

Non sarà in alcun modo possibile anticipare l’erogazione del contributo rispetto all’anno indicato.

5.    CUMULABILITÀ

Il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, con altri contributi, incentivi, agevolazioni di qualsiasi natura e comunque denominati, per lo stesso intervento.

Il cumulo dei contributi non può in ogni caso essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta per l’iniziativa.

6.    FASE 2 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PER L’INTERVENTO E documentazione richiesta

I beneficiari ammessi a contributo saranno abilitati a presentare sull’applicativo la rendicontazione delle spese sostenute per l’intervento e a richiedere la liquidazione del contributo.

La possibilità di accedere per il caricamento alla Fase 2 sarà comunicata a ciascun beneficiario tramite l’applicativo, con notifica all’e-mail indicata in fase di registrazione.

Entro le scadenze previste nel presente bando il beneficiario del contributo, al fine di ottenere la liquidazione effettiva dello stesso, deve inviare una apposita rendicontazione con le modalità previste nel bando e ulteriormente specificate nell’applicativo stesso.

Tale rendicontazione viene resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

I dati già inseriti nella Fase 1 verranno riproposti per eventuali aggiornamenti, e dovranno essere integrati indicando nell’applicativo:

  • nel caso di acquisto (punto 1. lett. a):
  • la data di sottoscrizione dell’atto di acquisto dell’alloggio;
  • il costo di acquisto incluse le imposte previste per legge;
  • nel caso di recupero (punto 1. lett. b):
  • la rendicontazione delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, secondo le modalità che saranno meglio specificate attraverso l’applicativo, riportando, per ciascuna fattura che concorre al raggiungimento della spesa sostenuta per lavori, i seguenti dati: data di emissione del bonifico, importo pagato, quota percentuale di beneficio fiscale richiesta.
  • la asseverazione che le fatture si riferiscono a lavori eseguiti unicamente sull’immobile per il quale si richiede il contributo.
  • Il beneficiario dovrà inoltre indicare:
  • il codice IBAN sul quale ricevere il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato a sé stesso;
  • la data di residenza o di avvenuta richiesta al Comune della residenza anagrafica.L’applicativo prevederà inoltre apposite sezioni e modalità per allegare la documentazione necessaria, nonché per indicare alcuni dati tecnici essenziali dell’intervento eseguito, gli estremi degli eventuali atti abilitativi, e una sintetica descrizione dei lavori svolti e del loro importo complessivo.

All’atto della compilazione della Fase 2, il beneficiario dovrà avere a disposizione scansione digitale dei seguenti documenti:

  • rogito di acquisto;
  • fatture e relativi bonifici di pagamento;
  • attestazione ISEE;
  • Modulo di cui all’Allegato 2) asseverato da professionista abilitato (nel solo caso in cui all’intervento siano stati attribuiti punteggi di cui alla voce C.2 della tabella di cui al punto 7 del presente bando), che sarà scaricabile direttamente dall’applicativo;
  • SCEA o comunicazione di fine lavori;
  • marca da bollo annullata (obbligatoriamente recante i medesimi estremi indicati nella Fase 1).

7.    ISTRUTTORIA DELLA FASE 2 E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Area competente, anche tramite incaricati esterni, quale istruttoria preliminare all’atto di liquidazione provvederà per ciascuna domanda ammessa a contributo a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata e delle spese effettivamente sostenute, richiedendo qualora necessario, tramite l’applicativo chiarimenti o integrazioni.

L’atto di liquidazione del contributo verrà emesso in unica soluzione, a seguito della positiva verifica della documentazione, con atti del Responsabile del Procedimento.

Qualora ad esito dell’istruttoria l’importo del contributo spettante risultasse inferiore all’importo del contributo concesso, si provvederà ad una proporzionale riduzione del contributo medesimo. In nessun caso potrà essere corrisposto un contributo superiore a quello richiesto e concesso.

La richiesta di integrazioni interrompe i termini del procedimento di istruttoria e liquidazione, fissati in 90 giorni dalla data di chiusura della Fase 2.

La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione.

I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste o, in mancanza, alla scadenza del termine dei 30 giorni.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio dell'Area regionale preposta, soddisfacenti, il Responsabile del Procedimento entro 15 giorni comunica, ai sensi del punto 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i. i motivi ostativi dell’accoglimento della istanza di liquidazione del contributo.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

8.    OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo:

  • di trasferire la dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo richiedendo ed acquisendo la relativa residenza anagrafica entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’atto notarile di acquisto o dalla data di ultimazione lavori, e di mantenerla (anche nel caso fosse già residente) per un periodo minimo di 5 anni a partire dalla data di liquidazione del contributo. Nello stesso periodo vige anche l’obbligo di non locare né alienare l’alloggio. Ai sensi della normativa vigente, qualora nei primi cinque anni insorgano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, così come definiti dalla normativa regionale, potrà essere richiesta all’ufficio regionale competente autorizzazione alla alienazione o alla locazione dell’alloggio. Nel caso di autorizzazione alla vendita dovrà essere restituita una quota del contributo erogato calcolata secondo le percentuali indicate nella delibera della G.R. n. 204/2017. Decorso il quinquennio gli alloggi possono essere alienati o locati liberamente.
  • di consentire e agevolare le attività di sopralluogo da parte della Regione, nonché di fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui sono possibili controlli;
  • di apporre sull’immobile apposita targhetta identificatrice del Bando, che sarà fornita contestualmente alla liquidazione del contributo, in posizione visibile, ove possibile dalla pubblica via.

9.    CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

L'Area regionale competente provvederà a verificare la congruenza dei dati riportati nelle domande di contributo con i dati disponibili nelle banche dati a disposizione della Regione Emilia-Romagna.

I dati e le dichiarazioni rese che non siano direttamente verificabili nelle banche dati potranno essere oggetto di specifici controlli effettuati con le seguenti modalità:

  • Controllo puntuale: su singole e specifiche dichiarazioni, laddove emergano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle medesime;
  • Controllo a campione: su un campione di almeno il 30% delle domande ammissibili e finanziate. Il campione verrà individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, inserendo come valori richiesti i seguenti: valore minimo: 1 | valore massimo: numero delle domande ammissibili e finanziate | numeri da generare: numero di domande da sottoporre a controllo | seme generatore: data di estrazione.

Nel conteggio delle domande sottoposte a controllo a campione non sono ricomprese le dichiarazioni oggetto di controllo puntuale, mentre saranno progressivamente escluse da eventuali controlli successivi quelle già estratte.

Il controllo potrà riguardare il rispetto nel tempo degli obblighi assunti ovvero le dichiarazioni rese, contenenti asserzioni che l'Amministrazione ha positivamente valutato per l'attribuzione del beneficio a favore del soggetto richiedente; e potrà essere effettuato mediante richieste di documentazione in originale, verifiche presso altri Enti (in particolare per quanto riguarda l’effettiva residenza), ovvero a mezzo di sopralluoghi.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese o nei documenti presentati l’amministrazione provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato, il Responsabile del Procedimento provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 15 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Decorso detto termine il Responsabile del Procedimento procederà ad adottare gli atti di conseguenza.

I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, dalla data di liquidazione del contributo fino ai 5 anni successivi.

10. RINUNCE

Il beneficiario nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l’intervento o l’acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti, e a presentare tramite applicativo una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In tal caso la Regione provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già erogate.

11. DECADENZE, REVOCHE E SANZIONI

Si procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

  1. il nucleo familiare non stabilisca la propria residenza anagrafica nell’alloggio entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’atto notarile di acquisto o dalla data di ultimazione lavori;
  2. il nucleo familiare violi, nei primi 5 anni dalla liquidazione del contributo, l’obbligo della residenza nell’alloggio oggetto dell’intervento;
  3. il nucleo familiare venda o affitti l’alloggio nei 5 anni successivi alla data di liquidazione del contributo senza l’autorizzazione regionale;
  4. il beneficiario comunichi espressa rinuncia al contributo;
  5. qualora si accerti, anche in tempi successivi, la mancanza dei requisiti di ammissibilità;
  6. qualora il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste delle norme penali vigenti in materia;
  7. qualora si accerti il mancato rispetto del possesso anche di uno solo dei criteri di premialità di cui al punto 7 del Bando, nel caso in cui la riduzione del punteggio conseguente dovesse comportare l’esclusione della domanda dall’elenco di quelle ammesse a contributo;
  8. qualora si accerti il mancato rispetto dei termini dell’intervento;
  9. qualora il beneficiario non si renda ripetutamente disponibile ai controlli in loco, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i termini stabiliti dal bando. 
  10. Nei casi di cui al punto 7), qualora non ricorrano le condizioni per la revoca, in fase di liquidazione il contributo verrà decurtato del 20%.

Qualora uno dei casi sopra descritti avvenga dopo l’erogazione del contributo e comunque entro i 5 anni successivi a far data dalla liquidazione del contributo, si provvederà al recupero delle somme già erogate o della relativa quota di decurtazione di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 2033 del Codice civile.

Alle procedure di revoca, recupero o decurtazione del contributo provvede il Responsabile del Procedimento con propri atti ai sensi delle norme vigenti in materia di provvedimento amministrativo (L. 241/1990 e LR 32/1993).

[1] In questo caso il valore ISEE da considerare deve essere determinato nel seguente modo: si sommano i valori ISEE relativi ai due nuclei familiari di provenienza poi si divide per due. Esempio: valore ISEE primo nucleo familiare 42.000 mila Euro e valore ISEE secondo nucleo familiare 53.500 mila Euro - calcolo valore ISEE da considerare (42.000,00 + 53.500,00 = 95.500,00) – (95.500,00/2= 47.750,00)

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ultima modifica 2022-04-20T14:23:31+02:00
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