Parole-chiave
Parole chiave utilizzate in ambito del leasing immobiliare
pubblico.
In ordine alfabetico:
A
Appalti pubblici:
sono accordi a titolo oneroso, stipulati per iscritto
tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore
e uno o più operatori economici, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la
prestazione di servizi.
Il concetto comunitario di appalto pubblico è
espresso nelle direttive 17/2008/Ce e 18/2004/Ce, recepite
nel nostro ordinamento pubblicistico dal Codice dei
contratti pubblici (vedi voce). Pertanto ad oggi nel
nostro ordinamento convivono due diversi concetti giuridici
di appalto: quello di matrice comunitaria e pubblicistica
e quello di matrice privatistica e civilistica desunto
dall'art. 1655 del codice civile, ove si afferma che
il contratto di appalto è quel contratto dove
una parte chiede all'altra la realizzazione di opere
o servizi con organizzazione e gestione a proprio rischio
in cambio di una corrispettivo in denaro.
Nella categoria pubblicistica di appalto sono ricompresi
certamente anche i contratti di appalto ex art. 1655
c.c., ma non solo, rientrandovi anche diverse tipologie
contrattuali con differenti cause contrattuali (es.:
somministrazione, trasporto, vendita, leasing etc.)
ed anche fattispecie che non sono giuridicamente contratti
ex art. 1321 del codice civile, ma piuttosto accordi
convenzionali (si veda la materia delle convenzioni
di urbanizzazione con incluse opere a scomputo degli
oneri di urbanizzazione).
Asseverazione:
documento redatto da un istituto di credito o da altro
soggetto abilitato che attesta la coerenza e l'equilibrio
economico finanziario del piano economico-finanziario
(vedi voce), la capacità dell'intervento di creare
flussi di cassa, in entrata tali da rimborsare il debito
e remunerare il capitale di rischio e flussi di cassa
in uscita tali da mantenere in equilibrio gli aspetti
finanziari.
L'asseverazione è una verifica formale e non
di analisi in termini di certezza dei dati che sono
alla base del piano economico finanziari scaturenti
da analisi di mercato.
C
Codice dei contratti pubblici:
il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive comunitarie
in materia (direttiva 17/2004/Ce e 18/2004/Ce). Questa
normativa regolamenta al suo interno, tra l'altro, le
modalità di affidamento del contratto di concessione
di lavori pubblici (vedi voce) e del contratto di leasing
finanziario (vedi voce) ed altre forme di partenariato
pubblico privato (vedi voce) come la sponsorizzazione.
Concessione di lavori pubblici:
contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta,
avente ad oggetto, l'esecuzione, ovvero la progettazione
esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva,
la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori
pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad
essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché
la loro gestione funzionale ed economica, dove il corrispettivo
dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire
l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
Il concetto comunitario di concessione è espresso
nelle direttive 17/2008/Ce e 18/2004/Ce, recepite nel
nostro ordinamento pubblicistico dal Codice dei contratti
pubblici (vedi voce). Pertanto ad oggi nel nostro ordinamento
convivono diversi concetti giuridici del termine "concessione"
uno di matrice comunitaria ed uno di appartenenza del
nostro diritto pubblico. Nella categoria comunitaria
di concessione sono ricomprese certamente anche le concessioni
appartenenti all'alveo del diritto pubblico interno
ma non solo. Infatti, mentre una concessione nel nostro
ordinamento è sempre un atto provvedimentale
e non un contratto, per l'ordinamento comunitario le
concessioni possono essere anche veri e propri contratti
ove gli aspetti pubblicistici di delega di funzioni
e compiti pubblici.
Concessione di servizi:
contratto avente ad oggetto servizi, ove il corrispettivo
consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi
o in tale diritto accompagnato da un prezzo. Il concetto
comunitario di concessione è espresso nelle direttive
17/2008/Ce e 18/2004/Ce, recepite nel nostro ordinamento
pubblicistico dal Codice dei contratti pubblici (vedi
voce). Pertanto ad oggi nel nostro ordinamento convivono
diversi concetti giuridici del termine "concessione"
uno di matrice comunitaria ed uno di appartenenza del
nostro diritto pubblico. Nella categoria comunitaria
di concessione sono ricomprese certamente anche le concessioni
appartenenti all'alveo del diritto pubblico interno
ma non solo. Infatti, mentre una concessione nel nostro
ordinamento è sempre un atto provvedimentale
e non un contratto, per l'ordinamento comunitario le
concessioni possono essere anche veri e propri contratti
ove gli aspetti pubblicistici di delega di funzioni
e compiti pubblici. Caso tipico ne sono le concessioni
di servizi pubblici (locali o nazionali).
Contabilizzazione del leasing:
Il leasing finanziario si caratterizza per il fatto
che la causa economica è rappresentata dall'esigenza
di provvedere alla copertura finanziaria di un investimento
in beni strumentali all'espletamento dell'attività
operativa. Ciò origina un fabbisogno finanziario
di tipo durevole, coperto mediante la contrazione di
un finanziamento ottenuto, in cui il versamento dei
canoni periodici è equiparabile, in parte, alla
corresponsione di somme a titolo di anticipo sul prezzo
del cespite.
In questa operazione, pertanto, il locatario assume
tutti i rischi ed i benefici connessi con il bene oggetto
dell'operazione, pur non assurgendo a proprietario;
da ciò consegue anche come l'esercizio dell'opzione
di riscatto rappresenti naturale comportamento cui tendere
alla scadenza del contratto.
I criteri di contabilizzazione del leasing finanziario
sono due: il metodo patrimoniale (vedi voce)
e quello cosiddetto finanziario (vedi voce).
Dal confronto sintetico dei due metodi (finanziario
e patrimoniale) emerge chiaramente come l'adozione del
diverso comportamento contabile determini significativi
riflessi sulla situazione dell'impresa e produca una
serie di effetti nella quantificazione del reddito,
del patrimonio, come anche dei flussi finanziari.
Con l'adozione del metodo finanziario, il conto economico
graverebbe sia delle quote di ammortamento del cespite,
sia degli oneri finanziari connessi con il pagamento
del debito: in particolare, le prime sono ripartite
lungo la vita utile del bene, a prescindere dall'estinzione
del citato debito.
Diversamente, nell'attivo dello stato patrimoniale risulterebbe
il bene fra le immobilizzazioni e, nel passivo, il debito
finanziario: entrambe le voci ovviamente presentano
un valore via via decrescente lungo la durata del contratto.
Contratto pubblico:
la categoria dei contratti pubblici raggruppa al suo
interno tutti i contratti aventi per oggetto l'acquisizione
di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere
o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti,
dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
La categoria dei contratti pubblici si divide in due
sottocategorie: gli appalti (vedi voce) e le concessioni
(vedi voce). La materia è regolamentata dal Codice
dei contratti pubblici (vedi voce) e dai regolamenti
attuativi dello stesso
F
Finanziamento:
apporto di capitali forniti da soggetti esterni rispetto
alla Amministrazione. Il leasing finanziario (vedi
voce) è uno dei possibili strumenti per poter
ottenere finanziamento, alternativo ad altri strumenti
quali il mutuo (vedi voce).
L
Leasing:
è il contratto con il quale un soggetto (locatore
o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il
diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del
pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del
contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà
di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione
di acquisto ed il pagamento di un corrispettivo.
Leasing in costruendo:
è il contratto avente ad oggetto la prestazione
di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. È
definito dal Codice dei contratti pubblici (vedi voce),
all'art. 3, c. 15 bis, come introdotto dall'art. 2,
comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152/08. Rientra tra le
forme di Partenariato pubblico privato (PPP - vedi voce).
M
Matrice dei rischi:
strumento per implementare l’analisi di identificazione
dei rischi che sottendono una operazione di project
financing . Si basa su di una descrizione dei diversi
rischi, individuazione del soggetto a cui il rischio
può essere allocato in modo più efficace ed efficiente.
Metodo finanziario di contabilizzazione del leasing:
Il metodo finanziario si caratterizza in una "operazione
di finanziamento", in forza del quale l'impresa
acquisisce la disponibilità di un bene e, conseguentemente,
i rischi ed i benefici connessi all'operazione.
A fini di una corretta rappresentazione, all'atto della
stipulazione, occorre rilevare il passaggio del bene
dalla contabilità del locatore a quella del locatario:
il valore al quale il predetto passaggi deve avvenire
corrisponde, di norma, all'importo attualizzato dei
canoni periodici, previsti per la durata del contratto,
e del prezzo di riscatto. L'attualizzazione va effettuata
al tasso implicito nel finanziamento ovvero, qualora
non fosse determinabile, a quello corrente applicato
per i prestiti a medio/lungo termine.
All'atto del pagamento di ogni canone è necessario
distinguere la quota capitale relativa alla riduzione
del debito finanziario, da quella inerente all'onere
finanziario. Parallelamente, l'ammontare dell'investimento,
ovvero il costo del cespite, deve essere sottoposto
periodicamente ad ammortamento.
Metodo patrimoniale di contabilizzazione del leasing:
Il metodo patrimoniale si caratterizza per il fatto
che il contratto di Leasing è equiparato ad una
sorta di contratto di locazione; conseguentemente, dal
punto di vista del locatario, l'operazione origina semplicemente
la rilevazione periodica del versamento dei canoni,
i quali affluiranno nel conto economico, fra i costi
per la godimento dei beni di terzi.
In base metodo patrimoniale emerge chiaramente come
il bene locato continui a figurare nel bilancio del
locatore, il quale continuerà a registrare i
connessi ammortamenti e le eventuali perdite durevole
di valore.
La contabilizzazione de leasing secondo questo metodo
comporta variazioni negli aggregati di bilancio che
possono indurre il lettore a giudizi fuorvianti nell'interpretazione
delle performance dell'impresa.
Pertanto, è indispensabile che il bilancio stesso
fornisca le informazioni necessarie per consentire non
solo una visione "formale" del leasing bensì
una rappresentazione veritiera e corretta dell'azienda
mediante la ricostruzione della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria come sarebbe stata se si fosse
acquistato il bene, anziché stipulato un contratto
di leasing.
Mutuo:
è il contratto mediante il quale una parte, detta
mutuante, consegna all'altra, detta mutuataria, una
somma di denaro o una quantità di beni fungibili,
che l'altra si obbliga a restituire successivamente
con altrettante cose della stessa specie e qualità
(art. 1813 cod. civ.). Nell'ambito delle opere pubbliche,
rappresenta una forma di finanziamento (vedi voce) volta
a far sì che la amministrazione reperisca le
risorse per realizzare i lavori.
P
Partenariato pubblico privato:
insieme concettuale e non giuridico che racchiude tutte le forme di cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati al fine di realizzare interventi pubblici o di pubblica utilità. Il concetto di partenariato pubblico privato, pertanto, racchiude e comprende anche forme di project financing , ma anche forme differenti di collaborazione tra pubblico e privato.
Il Libro Verde relativo ai partenariato pubblico privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, presentato dalla Commissione Europea il 30 aprile 2004 distingue due sottocategorie di partenariato:
a) partenariato contrattuale, instaurato su legami in cui i contratti tra le parti sono a prestazioni corrispettive di tipo sinallagmatico, dove obbligazioni e rischi sono allocati tra le diverse parti contrattuali. Alcuni esempi ne sono le concessioni di lavori pubblici , le concessioni di servizi ma anche i contratti di sponsorizzazione, i contratti di leasing nelle varie forme, etc;
b) partenariato istituzionale, instaurato su legami contrattuali con comunione di scopo tra le parti, dove si forma un soggetto terzo soggetto dotato di differente personalità giuridica, un esempio ne sono le società miste.
Piano economico-finanziario:
documento che esplicita le condizioni che determinano
due peculiari equilibri del progetto che dovrà essere
finanziato in una operazione di project financing tra
di loro fortemente connessi: l’equilibrio economico
e l’equilibrio finanziario, in riferimento al tempo
ed alla gestione di un intervento pubblico.
Il piano economico-finanziario è il principale strumento
per valutare la redditività di un progetto ed a sua
volta la redditività è il primo elemento per valutare
la necessità di immissione di denaro pubblico nel progetto
in veste di prezzo e l’entità delle singole tariffe
da richiedere ai cittadini.
Il piano economico-finanziario è uno strumento di pianificazione
strategica e di valutazione e analisi di reddituale
necessario per assumere decisioni di investimento e
indebitamento andando ad enucleare la capacità di reddito
dei una determinata attività ed i fabbisogni finanziari
per l’implementazione del progetto.
Il piano economico-finanziario si sostanzia in un sistema
di conti tra di loro dipendenti che permettono di individuare
la convenienza economica e la stabilità finanziaria
dello stesso. Il piano economico finanziario è uno strumento
nel quale immettendo alcuni dati riesce a rendere una
sintetica immagine economica e finanziaria delle attività
future in relazione ad un conto economico previsionale
e uno stato patrimoniale previsionale .
Pubblic sector comparetor:
una delle metodologie utilizzabili per compiere la valutazione
di value for money , attraverso la comparazione monetaria
tra la realizzazione e gestione del progetto in forma
diretta e quella di realizzazione mediante project financing
. Il valore attuale netto , c.d. VAN è alla base di
tale analisi.
S
Studio di fattibilità:
il documento che individua le opere necessarie al soddisfacimento
di un determinato bisogno dell'amministrazione, indicando
le caratteristiche dell'opera stessa non solo in termini
tecnici, ma anche gestionali, nonché indicando
i metodi giuridici ed economico-finanziari necessari
per porne in essere la realizzazione.
L'obiettivo dello studio di fattibilità è
quello di trasformare un'idea in concrete analisi tecniche,
giuridiche ed economico-finanziarie. Lo studio di fattibilità
non deve essere un documento "certo" ma anzi
deve fornire le possibili alternative che possono trasformare
un'idea in un vero intervento pubblico. A tal fine lo
studio di fattibilità deve analizzare le diverse
alternative metodologiche per realizzare l'intervento,
evidenziando le alternative tecniche, i diversi metodi
contrattuali e le diverse ripercussioni economico finanziarie.
In una operazione di leasing in costruendo (vedi voce),
lo studio di fattibilità che ne è alla
base deve contenere una analisi costi-benefici (vedi
voce) di ogni ipotesi prospettata.
Lo studio di fattibilità è regolamentato
all'art. 14 del dpr 207/10 ss.mm.ii.