Deliberazioni,
determinazioni e atti di regolamentazione
dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
La presente sezione contiene e fornisce tutte le determinazioni
e tutte le deliberazioni dellAutorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici (AVCP) in materia di Locazione finanziaria.
Come noto, in questo arco temporale la normativa in materia
è più volte cambiata e pertanto si troveranno
pronunce della Autorità su aspetti non più di
stretta attualità.
Nonostante ciò pare di non poca utilità conoscere
le impostazioni della Autorità, spesso fondate su principi
generali replicabili anche in casi di specie differenti da quello
strettamente trattato.
Alcune pronunce sono riportate per esteso, altre massimale,
comunque sempre attingendo alle fonti ufficiali della Autorità
stessa.
Deliberazioni, determinazioni, comunicati alle SOA
Determinazione n.22 del 30 luglio 2002
Possibilità di ricorrere a procedure concorsuali
anomale difformi da quelle tipologicamente individuate nella
legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.
Deliberazione n. 337 del 04 dicembre 2002
Bando di gara relativo alla "realizzazione e consegna in
leasing chiavi in mano del completamento fase I del nuovo arcispedale
S. Anna di Ferrara. Importo complessivo presunto Euro 69.721.681
IVA compresa.
Deliberazione n. 19 del 29 gennaio 2003 (solo massima)
La costruzione di un nuovo edificio scolastico con caratteristiche
dellopera predefinite dallAmministrazione, per soddisfare
specifici e concreti interessi pubblici, è qualificabile
come lavoro pubblico, ai sensi dellart.2 della legge 11
febbraio 1994, n.109 e s.m., e non concreta il ricorso ad un
contratto di leasing relativo ad un immobile da costruire, con
la conseguenza che la Legge n.109/94 è la normativa cui
occorre fare riferimento per individuare gli ambiti tipologici
entro i quali effettuare la scelta del contratto da utilizzare,
ai sensi dellart.19 della legge quadro.
La circostanza che lAmministrazione appaltante non paghi
un corrispettivo o prezzo dappalto non è rilevante
ai fini della non applicabilità della legge 11 febbraio
1994, n.109 e s. m., poiché è sufficiente lesistenza
di una controprestazione a carico della P.A. per ricondurre
la fattispecie nellambito di operatività della
legge quadro.
Deliberazione n. 145 del 23 settembre 2004 (solo massima)
Fermo restando il principio generale di tassatività delle
procedure previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.
per la realizzazione di opere pubbliche, appare configurarsi
una deroga a tali procedure ove norme speciali dettate per far
fronte a situazioni di necessità ed urgenza (nel caso
di specie linefficienza e la vetustà degli
istituti penitenziari esistenti ed il loro sovraffollamento)
prevedano luso, in via prioritaria, di strumenti alternativi,
ivi incluso il leasing finanziario.In presenza di tali circostanze,
ferma restando la necessità della qualificazione tecnica
dei soggetti incaricati dellattività di progettazione
e della esecuzione delle opere ai sensi della normativa sui
lavori pubblici, la disciplina applicabile agli affidamenti
è quella relativa agli appalti pubblici di servizi, stante
la prevalenza dellaspetto relativo alloperazione
di finanziamento.
Comunicato n. 47 del 4 agosto 2006
Canoni di noleggi; gestione archivi delle soa;cessioni azionarie
delle Soa
Deliberazione n. 47 del 08 ottobre 2008 (solo massima)
E riconducibile allipotesi di leasing in costruendo
per la realizzazione di un bene di pubblica utilità
di cui allart. 160 bis del d.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 il contratto con il quale il Comune assume la gestione
per 15 anni, dietro il pagamento di un canone annuo, di
una piscina da realizzarsi a cura e spese della società
incaricata, con limpegno a non realizzare in proprio
un impianto sportivo per lesercizio dellattività
natatoria per tutta la durata del contratto e senza opzione
per il riscatto finale del bene. Nel caso di leasing in
costruendo, non risponde a principi di congruità
economica la fissazione di un canone che copre largamente
i costi di realizzazione in assenza dellopzione per
il riscatto finale del bene.
Deliberazione n. 78 del 07 ottobre 2009 (solo massima)
Considerato che con il cosiddetto leasing immobiliare costruito
l'amministrazione non stipula due distinti contratti (la compravendita
e il contratto di finanziamento) ma un unico contratto atipico
che, al contempo, realizza di fatto l'acquisizione della disponibilità
di un immobile da parte dell'Amministrazione (senza tuttavia determinare,
nei suoi confronti, il perfezionamento della compravendita che,
invece, viene conclusa tra il fornitore e la società di
leasing) ed il finanziamento della stessa da parte della società
di leasing (che, appunto, acquista l'immobile e lo concede in
godimento all'amministrazione), l'applicazione di quanto disposto
dall'art. 19 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dovrebbe condurre
all'obbligo di espletamento di una procedura ad evidenza pubblica
secondo la disciplina degli appalti pubblici di servizi per la
selezione della società di leasing ed alla possibilità
di scegliere l'immobile, e quindi il fornitore, secondo modalità
che non soggiacciono all'applicazione del d. lgs. 163/2006. Per
completezza, si precisa tuttavia che l'art. 27 del d. lgs. 163/2006
prevede che l'affidamento dei contratti pubblici esclusi in tutto
o in parte dall'applicazione del Codice deve comunque avvenire
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità
e deve essere preceduto da un invito ad almeno cinque concorrenti,
se ciò è compatibile con l'oggetto del contratto.
La scelta dell'immobile da far acquistare alla società
di leasing e quindi del fornitore, dovrebbe, pertanto, essere
condotta nel rispetto dei suindicati principi e, in particolare,
dandone pubblicità con il mezzo ritenuto più adeguato
tenuto conto dell'importanza dell'appalto per il mercato interno,
da valutare in base al suo oggetto, al suo importo nonché
alle pratiche abituali nel settore interessato.
Lutilizzo da parte delle s.a. del contratto di vendita di
cosa futura, rappresentando una deroga alla normativa generale
dei contratti pubblici, è condizionato dalla ricorrenza
di presupposti tassativi: (a) espletamento di una preventiva gara
informale, qualora l'area non sia puntualmente localizzabile;
b) infungibilità dell'immobile, per effetto ad esempio,
della localizzazione in una specifica zona del territorio; c)
destinazione urbanistica prevista dal PRG; d) valutazione costi-benefici;
e) acquisto del titolo di proprietà dell'area da parte
del venditore in epoca "non sospetta" rispetto alla
determinazione dell'amministrazione di munirsi del bene; f) esaustiva
determinazione dell'oggetto del contratto dal momento della stipula;
g) verifica del possesso, da parte del venditore, di sufficienti
requisiti di capacità economica che valgano ad assicurare
in via preventiva l'adempimento delle obbligazioni contrattuali
e che devono preesistere alla stipulazione del contratto; h) necessità
che l'amministrazione valuti preventivamente la possibilità
di ricorrere alle procedure ordinarie di realizzazione delle opere
pubbliche.
Deliberazione n. 56 del 6 ottobre 2010
Procedure per laffidamento in concessione degli
impianti sportivi Palazzetto dello Sport, Centro
calcistico Salvo DAcquisto, Centro calcistico
Torconca del Comune di Cattolica per una durata di cinque
anni (Importo a b.a. rispettivamente: 191.990,47 Euro; 230.086,01
Euro; 276.689,91 Euro) aggiudicate con il criterio dellofferta
economicamente più vantaggiosa.
Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010
Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria
ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L.
12 novembre 2010, n. 187.
Determinazione n. 6 del 26 ottobre 2011
Linee guida per laffidamento della realizzazione
di impianti fotovoltaici ed eolici
Deliberazione n. 81 del 6 ottobre 2011
Rossano Veneto (Vicenza) - Loc. S. Zenone: Bando di Gara mediante
proceduta aperta per la fornitura e posa in opera di una copertura
in legno lamellare di un'area in zona "F" e di un impianto
fotovoltaico di tipo architettonicamente integrato connesso con
la rete elettrica. ( codice CIG 0427137499)
Bando di gara mediante procedura negoziata per l¡¦individuazione
dell¡¦Istituto Finanziario affidatario del Servizio
di Locazione Finanziaria ¡V Leasing ¡V con il ricavato
del "conto energia".
Pareri
Parere n. 24 del 31 gennaio 2008
Nel caso loggetto della procedura di gara sia riconducibile
allistituto del leasing immobiliare in costruendo (che costituisce
un leasing finalizzato non alla mera acquisizione della disponibilità
di un bene ma anche la sua realizzazione), lappalto soggiace
alle disposizioni dellart. 160 bis del d.lgs. del 12 aprile
2006, n. 163 e deve essere qualificato come appalto di lavori
pubblici.
Parere n.
252 del 10 dicembre 2008
Istanza di parere per la soluzione delle controversie
ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n.
163/2006 presentata dalla stazione appaltante Azienda Sanitaria
Regionale Molise (ASREM) - Zona Territoriale Montana Agnone -
Fornitura a noleggio di n. 2 autoclavi di sterilizzazione da assegnare
al Presidio Ospedaliero di Agnone mediante cottimo fiduciario
e ritiro e smaltimento di 2 autoclavi da dismettere. Importo a
base dasta pari a euro 80.000,00 - S.A.: Azienda Sanitaria
Regionale Molise (ASREM).
Consultazioni
Audizione del 26 gennaio 2011. Documento base: Questioni interpretative
concernenti la realizzazione di infrastrutture strategiche mediante
l'istituto della finanza di progetto e mediante contraente generale.
Documento base predisposto dall'Autorità per la
consultazione on-line e l'adozione successiva di una segnalazione
al Governo ed al Parlamento.
Documenti depositati dagli operatori economici e dalle Amministrazioni che hanno partecipato all'audizione svoltasi presso l'Autorità il 26 gennaio 2011:osservazioni sul documento base
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Audizione del 23 febbraio 2011. Documento base: Energia eolica
e fotovoltaica. Il ruolo degli enti locali: problematiche connesse
alle operazioni poste in essere.
Documento base predisposto dall'Autorità per la consultazione
on-line e l'adozione successiva di una segnalazione al Governo
ed al Parlamento.
Documenti depositati dagli operatori economici e dalle Amministrazioni che hanno partecipato all'audizione svoltasi presso l'Autorità il 23 febbraio 2011: osservazioni sul documento base
Audizione del 9 giugno 2011. Documento base: Linee guida per lapplicazione
del criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa
negli appalti di servizi e forniture.
Documento base predisposto dall'Autorità per la consultazione
on-line e l'adozione successiva di una segnalazione al Governo
ed al Parlamento.
Documenti depositati dagli operatori economici e dalle Amministrazioni che hanno partecipato all'audizione svoltasi presso l'Autorità il 9 giugno 2011: osservazioni sul documento base
Audizione del 29 settembre 2011. Documento base: Linee guida per
lapplicazione del criterio dellofferta economicamente
più vantaggiosa negli appalti di servizi e forniture.
Documento base predisposto dall'Autorità per la consultazione
on-line e l'adozione successiva di una segnalazione al Governo
ed al Parlamento.
Documenti depositati dagli operatori economici e dalle Amministrazioni che hanno partecipato all'audizione svoltasi presso l'Autorità il 29 settembre 2011: osservazioni sul documento base