Consiglio di Stato, sez. V - sentenza 4 novembre 1994,
n. 1257 (solo massima)
La normativa che impone la pubblica gara per la scelta dell'appaltatore
di opere pubbliche, deve trovare applicazione ogni volta
che tra questi e l'amministrazione si instaura un rapporto
a prestazioni corrispettive, essendo irrilevante il "nomen
iuris" attribuito dalle parti alla fonte di tale rapporto
(ad esempio contratto di appalto, contratto di vendita di
cosa futura, contratto di leasing immobiliare, contratto
di locazione con facoltà di apportare modifiche alla
cosa locata, concessione di costruzione, concessione di
committenza, ecc.).
TAR Lazio, Roma sez. II - sentenza 10 luglio 1996, n.
1394 (solo massima)
L'art. 3, comma 2, r.d 18 novembre 1923, n. 2440, delinea
il principio di concorsualità e di generalità
di accesso dei soggetti in possesso dei necessari requisiti
di idoneità ai procedimenti di scelta del contraente,
per cui, a prescindere dal "nomen juris" attribuito
dalle parti alle fonti del rapporto (contratto di appalto,
vendita di cosa futura, leasing, concessione di costruzione,
concessione di committenza, ecc.), la pubblica gara per
la scelta dell'appaltatore deve trovare applicazione ogni
qual volta fra quest'ultimo e la p.a. si instauri un rapporto
a prestazioni corrispettive.
Consiglio di Stato, sez. I, Adunanza generale, parere 17
Febbraio 2000, n.38/99
Parere in risposta al quesito del Ministero dell'interno
in ordine alla possibilità di acquisto di fabbricato
su progetto per la sede del comando prov.le dei VV.FF. di
Latina - Parere facoltativo.
TAR Lazio, Roma sez. I quater - sentenza 4 luglio 2007,
n. 5993
La responsabilità precontrattuale comporta l'obbligo
del risarcimento del danno nei limiti del c.d. interesse
contrattuale negativo, vale a dire dell'interesse del soggetto
a non essere leso nell'esercizio della sua libertà
negoziale, e consiste nel c.d. danno emergente, ossia nel
pregiudizio subito per aver inutilmente confidato nella
conclusione del contratto e, in particolare, nelle spese
inutilmente sostenute e nella perdita di favorevoli occasioni
contrattuali.
TAR Lazio, Roma sez. II quater - sentenza 12 marzo 2008,
n. 2843
Nel caso di alienazione di un bene immobile già concesso
in locazione finanziaria, a seguito dell'esercizio dell'opzione
di riscatto da parte dell'utilizzatore, il valore finale
da prendere in considerazione è dato non soltanto
dal c.d. prezzo di riscatto, ma anche da tutte le somme
versate a titolo di canone.
TAR Lombardia, Brescia, sez. II - sentenza 5 maggio 2010,
n. 1675
1. Il leasing finanziario per la realizzazione di opere
pubbliche, dopo essere stato introdotto nel nostro ordinamento
dalla L. 296/2006 (L. Finanziaria 2007), è stato
riformulato dal D.Lgs. 113/2007, che ha introdotto l'art.
160-bis del Codice dei contratti pubblici e dal D. Lgs.
152/2008, rappresenta una forma di finanziamento privato
delle opere pubbliche, con la quale un soggetto anticipa
i fondi necessari e, al termine dell'esecuzione, viene ristorato
dall'Ente utilizzatore tramite la corresponsione di canoni
periodici. Nel caso di leasing "in costruendo"
appare vincolata la scelta finale dell'acquisto del bene
al prezzo di opzione, come soluzione ragionevole sin dalla
conclusione del contratto: sarebbe infatti illogico ed antieconomico
per la P.A. sottrarsi al riscatto finale, trattandosi di
un prezzo irrisorio rispetto a quanto già versato
con periodicità.
2. Nell'operazione di leasing immobiliare "in costruendo",
la procedura ad evidenza pubblica vede coinvolti tre soggetti:
a) la pubblica amministrazione, che svolge il ruolo di committente,
esegue la progettazione dell'opera da porre a base di gara,
sceglie gli altri due soggetti (società di leasing
e costruttore), controlla l'esecuzione dell'opera e ne verifica
la regolare esecuzione; b) la società di leasing,
che partecipa alla gara con il costruttore-appaltatore e
assume tutti i rischi di realizzazione dell'investimento,
mentre trasferisce al costruttore tutti i rischi non finanziari;
c) il costruttore, che realizza l'opera.
3. La locazione finanziaria di cui si avvale l'Ente pubblico,
così come chiarito dal c.d. terzo decreto correttivo
del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 152/2008), costituisce
ordinariamente "appalto pubblico di lavori", salvo
che i lavori rivestano carattere accessorio rispetto all'oggetto
principale contratto.
4. L'art. 160-bis del Codice dei contratti pubblici introduce
una deroga incisiva alla disciplina ordinaria dell'associazione
temporanea di impresa di cui all'art. 37, che rinviene la
propria ratio nell'eterogeneità degli operatori coinvolti,
appartenenti a settori (finanziario ed edilizio) assolutamente
distanti tra loro e la cui interdipendenza è il frutto
di una scelta legislativa tesa a rispondere alle esigenze
delle amministrazioni pubbliche.
6. E' illegittima, una procedura selettiva indetta da un
ente locale per realizzare un'opera pubblica nel caso in
cui la stazione appaltante, a tal fine, si sia avvalsa dell'istituto
della locazione finanziaria contemplato dall'art. 160-bis,
D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici),
ammettendo però a partecipare il solo soggetto finanziatore,
con obbligo, in capo a tale soggetto, di dimostrazione alla
stazione appaltante di disporre, se del caso, avvalendosi
delle capacità di altri soggetti dei mezzi necessari
a eseguire l'appalto (c.d. avvalimento atipico), e con esclusione,
ai fini della partecipazione alla procedura stessa, di altre
forme giuridiche previste dal legislatore, ossia il raggruppamento
temporaneo ed il contraente generale. In particolare deve
ritenersi illegittima la scelta di circoscrivere la partecipazione
alla forma dell'avvalimento atipico, dovendosi ammettere
anche le ATI, che presentano un analogo regime di responsabilità.