Corte Costituzionale - sentenza 1 agosto 2008, n. 322
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 6, comma
1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1, l. reg.
Veneto 20 luglio 2007 n. 17. Le norme censurate contengono
una disciplina difforme da quella nazionale (codice dei contratti
pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) in materie
riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
in base all'art. 117, comma 2, Cost., da un lato, riducendo
l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette
a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore
degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici ("tutela
della concorrenza") e, dall'altro, alterando le regole
contrattuali che disciplinano i rapporti privati ("ordinamento
civile"), per quanto attiene ai seguenti oggetti: affidamento
dei servizi tecnici relativi all'architettura e all'ingegneria
(artt. 6, comma 1, e 7, commi 2 e 3) riferibile all'ambito
della legislazione sulle "procedure di affidamento";
verifica e validazione del progetto (art. 8), inerente all'ambito
della "progettazione"; offerte anomale (art. 22)
e procedura negoziata (art. 24), relative all'ambito delle
procedure di affidamento; subappalti (art. 29), relativi ad
analoga materia disciplinata dal codice dei contratti pubblici;
leasing immobiliare (art. 32), relativo in parte all'ambito
della "progettazione", in parte alla "esecuzione
dei contratti" e comunque rientrante, insieme all'istituto
del subappalto, nella materia "ordinamento civile";
verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 43),
inerente a "contratti relativi alla tutela dei beni culturali".
Restano assorbite le ulteriori censure (sentt. nn. 282 del
2004, 401 e 431 del 2007).