Osservatorio per la qualità del paesaggio

In qualita di Responsabile di servizio sono altresi responsabile del procedimento edilizio e la regolamentazione regionale ne prevede l'incompatibilita. Come fare

In effetti, è richiesto dalla Regione, in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la differenziazione tra parere edilizio e urbanistico e parere paesaggistico sugli interventi proposti ed esaminati dal Comune (DGR 1676 del 20/10/2008:  Attuazione del Dlgs 24/1/2004 n°42-Direttive in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.11 LR 1/8/78 n°26. )

Questa differenziazione si esplica sia con la nomina e l’attività della CQAP (Commissione per la qualita architettonica e il paesaggio), sia con la previsione che i due pareri siano resi da persone diverse, individuando nello specifico un Responsabile del procedimento paesaggistico da parte dei Comuni o dell’Unioni cui viene delegata la funzione.

Tale differenziazione dei pareri deve essere chiara e individuabile all'interno del provvedimento che rilascia il titolo abilitativo.

Nel caso specifico, quindi, è necessario che, nei casi in cui ci sia la necessità di procedere alla valutazione dal punto di vista paesaggistico di un intervento:

  • il soggetto che fa l' istruttoria e la valutazione paesaggistica sia diverso da colui che fa l' istruttoria e la valutazione edilizio-urbanistico;
  • tale diversità deve essere chiaramente indicata nel provvedimento comunale finale;
  • nel caso specifico, nulla vieta che chi ha la competenza di firmare l’atto (il Responsabile dell’Ufficio edilizio preposto) sia anche uno dei due soggetti di cui sopra (o il Responsabile del procedimento paesaggistico ovvero l’istruttore edilizio-urbanistico): l’importante è che non sia lo stesso a svolgere le due istruttorie differenziate.

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ultima modifica 2021-04-21T16:06:43+02:00
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