Edilizia, opere statali e fonti rinnovabili

Contributo di costruzione

La normativa regionale

Cosa fa la Regione

La Regione stabilisce con delibera dell’Assemblea legislativa criteri omogenei per il calcolo e l’applicazione del contributo di costruzione, in particolare stabilisce gli importi unitari degli oneri di urbanizzazione e dei contributi D ed S, le regole comuni per il calcolo del contributo straordinario (CS) e della quota sul costo di costruzione (QCC). La delibera regionale riconosce inoltre ampi spazi di autonomia regolamentare ai Comuni nell’applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole componenti alle specificità del territorio.

La Regione mette a disposizione il calcolatore automatico del contributo di costruzione per agevolare professionisti e tecnici comunali al calcolo stesso e per garantire omogeneità del procedimento.

Si ricorda che contributo di costruzione è il corrispettivo da pagare al Comune da chi presenta o chiede un titolo abilitativo edilizio, fatti salvi specifici casi di esonero previsti dalla legislazione vigente. Tale contributo, in base al tipo di intervento, alla destinazione d’uso e alla sua localizzazione, è dato dalla somma di una o più delle seguenti componenti:

  • oneri di urbanizzazione (U1 e U2),
  • contributi D ed S,
  • contributo straordinario (CS),
  • quota sul costo di costruzione (QCC)
Oneri di urbanizzazione

Gli oneri sono dovuti per gli interventi di nuova costruzione; ristrutturazione edilizia; ristrutturazione urbanistica; restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo comportanti incremento di carico urbanistico; manutenzione straordinaria, limitatamente all’aumento di carico urbanistico derivante da un aumento di superficie utile; mutamento di destinazione d’uso senza opere comportante incremento di carico urbanistico.

Gli oneri di urbanizzazione sono importi commisurati all’incidenza delle spese per le opere di urbanizzazione da calcolarsi in base a tabelle parametriche.

Le opere di urbanizzazione sono costituite dalle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e dalle attrezzature e gli spazi collettivi e si dividono in:

- infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (equivalenti alle opere di urbanizzazione primaria - U1), ovvero gli impianti, gli spazi aperti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti e l’innalzamento della resilienza urbana

- attrezzature e spazi collettivi (equivalenti alle opere di urbanizzazione secondaria - U2), ovvero impianti, opere e spazi attrezzati pubblici destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

Contributi D ed S

I contributi per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi “D” e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche “S”, sono da corrispondere per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione aventi destinazione produttiva o rurale (se svolta da non aventi titolo).

Sono esentate dal pagamento dei contributi D e S le attività artigianali di servizio alla casa e alla persona definite dagli strumenti urbanistici comunali e le attività estrattive.

Contributo straordinario

Il contributo straordinario (CS) è dovuto per i nuovi insediamenti ricadenti al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato definito dal Piano Urbanistico Generale (PUG) ed è fissato nella misura pari al 50% del maggior valore generato dalla trasformazione (plusvalore fondiario). 
Nelle more dell’adozione del PUG il contributo straordinario è applicato anche all’interno del territorio urbanizzato esclusivamente agli interventi resi ammissibili a seguito di variante urbanistica specifica, o in caso di permessi di costruire in deroga, che prevedano maggiori superfici o cambio di destinazione d’uso comportante aumento di carico urbanistico.

Quota relativa al costo di costruzione

La quota del costo di costruzione (QCC) è un’imposta riferita all’aumento di valore dell’edificio a seguito dell’intervento edilizio, ovvero al valore dell’oggetto edilizio realizzato o trasformato. Essa è dovuta per gli interventi edilizi di nuova costruzione; ristrutturazione edilizia; ristrutturazione urbanistica; restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo, limitatamente ai casi in cui comporti anche mutamento della destinazione d'uso con incremento di carico urbanistico; mutamento di destinazione d’uso senza opere comportante incremento di carico urbanistico.

La quota è pari ad una percentuale, compresa tra il 5% e il 20%, di un valore calcolato a partire dalla media dei valori di mercato degli immobili con pari caratteristiche e ubicazione presente nella Banca Dati OMI dell’Agenzia delle Entrate.

La QCC è dovuta per le destinazioni residenziale, commerciale, turistico-ricettiva, direzionale o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale; la QCC non è dovuta per le funzioni produttiva e rurale.

A chi rivolgersi

Area Disciplina del Governo del Territorio, Edilizia Privata, Sicurezza e Legalità.

Responsabile: Giovanni Santangelo

Viale Aldo Moro 30 - 40127 Bologna
tel : 051 527.6979 - fax : 051 527.6019
email: giuridicoterritorio@regione.emilia-romagna.it
email certificata: giuridicoterritorio@postacert.regione.emilia-romagna.it

Per gli aspetti tecnici:

Per approfondire

Con delibera n. 186/2018 di Assemblea Legislativa è stata approvata la nuova disciplina sul contributo di costruzione che costituisce la completa revisione della previgente disciplina in accordo con gli obiettivi della legge urbanistica regionale. La delibera è in vigore dall’11 gennaio 2019, data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

I Comuni sono tenuti al recepimento del provvedimento regionale entro il 30 settembre 2019, trascorso tale termine la nuova disciplina opera direttamente.

Nella fase transitoria, per gli strumenti attuativi, comunque denominati, approvati e convenzionati prima dell’entrata in vigore della nuova deliberazione, continua a trovare applicazione la previgente disciplina sul contributo di costruzione, fino al termine di validità della convenzione vigente. Lo stesso vale anche per le convenzioni approvate a stipulate prima del 30 settembre 2019 (ovvero entro la precedente data di entrata in vigore della delibera consiliare di recepimento). In caso di proroga della convenzione, successiva al 30 settembre 2019, necessaria per il completamento dei medesimi strumenti attuativi, trova applicazione la nuova disciplina sul contributo di costruzione.

La previgente disciplina sul contributo di costruzione si applica anche alle domande di Permessi di Costruire, alle SCIA e alle CILA, nonché alle loro varianti non essenziali presentate entro il 30 settembre 2019 (ovvero entro la precedente data di entrata in vigore della delibera consiliare di recepimento).

Norme e atti

Pubblicazioni

Azioni sul documento

ultima modifica 2024-01-24T16:41:52+02:00
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