TAR Emilia Romagna, sentenza 13/7/2017 n.545
In tema di contributo di costruzione, il Comune non è vincolato dall'originaria liquidazione effettuata in ragione dell’affidamento in essa riposto dal privato; infatti, essendo la determinazione dell’onere regolata, fin nel dettaglio, da fonti di rango normativo, l’Amministrazione non ha alcun potere di imporre e pretendere un contributo diverso da quello dovuto. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,la qualificazione dei parcheggi pertinenziali come operedi urbanizzazione e la conseguente gratuità sono statericonosciute a tutti (e non già soltanto a quelli previstiper la fruizione collettiva), purché ricompresi nella misuraminima prevista dalla legge. Gli spazi di manovra e di accesso ai garages, a maggior ragione, devono conseguentemente e del tutto logicamente essere assoggettati allo stesso regime giuridico dei parcheggi pertinenziali, dato che senza i cartelli di accesso le autorimesse non sarebbero tali.
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TAR Emilia Romagna, sentenza 13/7/2017 n.545
In tema di contributo di costruzione, il Comune non è vincolato dall'originaria liquidazione effettuata in ragione dell’affidamento in essa riposto dal privato; infatti, essendo la determinazione dell’onere regolata, fin nel dettaglio, da fonti di rango normativo, l’Amministrazione non ha alcun potere di imporre e pretendere un contributo diverso da quello dovuto. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,la qualificazione dei parcheggi pertinenziali come operedi urbanizzazione e la conseguente gratuità sono statericonosciute a tutti (e non già soltanto a quelli previstiper la fruizione collettiva), purché ricompresi nella misuraminima prevista dalla legge. Gli spazi di manovra e di accesso ai garages, a maggior ragione, devono conseguentemente e del tutto logicamente essere assoggettati allo stesso regime giuridico dei parcheggi pertinenziali, dato che senza i cartelli di accesso le autorimesse non sarebbero tali.