Codice del governo del territorio

Consiglio di Stato, sentenza 14/02/2017 n. 625

In tema di scia edilizia, la segnalazione del terzo ex art. 19 comma 6 ter, della L. n. 241/1990 deve contenere elementi minimali di identificazione e qualificazione dell’attività della quale si chiede la verifica, in assenza dei quali l’Amministrazione non soltanto non è obbligata, ma non dispone neppure degli elementi conoscitivi essenziali per svolgere le proprie verifiche ed emanare un provvedimento.

Dopo la decorrenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della scia edilizia, l’Amministrazione può adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi in presenza delle condizioni previste dall’art.21 nonies, e quindi sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole (ora determinato ex lege in diciotto mesi secondo la novella di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 1) della legge 7 agosto 2015, n. 124) e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Inoltre il potere di autotutela repressiva ha sempre quale condizione necessaria l’esistenza di profili d’illegittimità dell’attività, e quindi di contrasto con leggi, regolamenti, piani, programmi e regolamenti edilizi, non potendo raccordarsi, al contrario, a diritti di terzi non riconducibili a quelli connessi con interessi di natura pubblicistica.

(Nel caso di specie si tratta di un’opera che occupa in parte il tracciato di una servitù di passaggio; osserva il Collegio che il supposto vizio di legittimità si ricollega ad una posizione (jura in re aliena) che ha il proprio titolo in un atto di natura negoziale, e quindi alla lesione di un diritto soggettivo che può assumere rilievo esclusivo nei rapporti privati, e trova la sua sede naturale di tutela nelle azioni esplicabili dinanzi al Giudice ordinario a tutela della rivendicata servitù).

testo della sentenza (pdf226.63 KB)

 

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ultima modifica 2018-11-06T15:48:45+01:00
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