Codice del governo del territorio

2.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)

2.2.1.  Fasce di rispetto stradali

  • DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 

  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
  • DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (pdf11.84 KB) (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967
  • DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (pdf26.43 KB)(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

 

2.2.2.  Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

 

2.2.3.  Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

 

2.2.4.  Rispetto cimiteriale

 

2.2.5. Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche)

 

2.2.6.  Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

 

2.2.7.  Fascia di rispetto dei depuratori

 

2.2.8.  Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

 

2.2.9.  Fascia di rispetto dei Metanodotti

  • DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (pdf406.27 KB) (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008). 
  • DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (pdf21.96 KB) (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
  • DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (pdf294.59 KB) (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)

 

2.2.10.  Fascia di rispetto del demanio marittimo

 

 

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ultima modifica 2022-09-09T11:21:47+01:00
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