Codice del governo del territorio

ristrutturazione edilizia

Costituiscono ristrutturazione edilizia gli interventi volti a trasformare in tutto o in parte gli organismi edilizi esistenti. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l’installazione o la revisione di impianti tecnologici. Sono ricompresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento antisismico e per l’installazione di impianti tecnologici. Sono inoltre ricompresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono condonabili quaolora siano conformi alla legislazione urbanistica; se sono conformi anche alle prescrizioni di piano, sono condonabili senza limiti e condizioni; se conformi alla legislazione urbanistica ma in contrasto con le prescrizioni di piano, sono condonabili con i limiti di seguito richiamati.

Un primo limite è costituito dal divieto di aumento delle unità immobiliari: per essere condonabile l’intervento di ristrutturazione non può produrre un aumento del numero delle unità immobiliari precedentemente autorizzate.
Il divieto di aumento delle unità immobiliari non vale nel solo caso del recupero a fini abitativi del sottotetto in edifici residenziali monofamiliari o bifamiliari .

In generale (ovvero in tutti i casi tranne che nel recupero a fini abitativi dei sottotetti) deve essere assicurata l’osservanza dei requisiti igienico sanitari fissati per i locali di abitazione dal d.m. 5 luglio 1975. Ai fini della condonabilità il requisito della altezza media interna utile per i locali adibiti ad abitazione è però ridotto ad un valore minimo di m. 2,40. Nel caso di recupero a fini abitativi del sottotetto operano i limiti fissati dalla LR 11/1988 (*).
Sempre ai fini della condonabilità degli interventi di ristrutturazione, è introdotto il divieto di destinare ad uso abitativo i locali nei piani totalmente interrati delle costruzioni.

I locali originariamente destinati a parcheggi pertinenziali , non potranno essere destinati ad altro uso qualora, nell’ambito dell’intervento oggetto della domanda di condono, non sia comunque assicurata la quota minima di spazi per parcheggi stabilita dalla legge (art. 41-sexies della L. 1150/1942, come sostituito dall’art. 2, comma 2, della L. 122/1989).

(*) Limiti per i sottotetti

  1. devono essere rispettati i seguenti limiti minimi di altezza utile media (calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m. 1,80 per la superficie utile relativa): m. 2,40 per i locali adibiti ad abitazione (ridotta a m. 2,20 per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità Montane) e m. 2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli.  
  2. il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16;   
  3. non deve essere stata compiuta alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenze delle falde.

 

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ultima modifica 2012-02-15T11:55:00+02:00
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