Abusivismo edilizio
L'abuso, rilevato da un ufficiale o da un agente di polizia giudiziaria, viene comunicato agli appositi uffici comunali i quali, dopo verifica tecnica, inviano al proprietario una ingiunzione di sospensione dei lavori (se ancora in corso) e segnalano l'abuso alla Regione, all'autorità giudiziaria, alla Provincia, allo Sportello unico per l'edilizia ed al competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali nei casi di opere abusive realizzate su aree inedificabili o soggette a tutela. L'abuso è sanzionato dal Comune con l'ordine di ripristino e demolizione delle opere illegittime realizzate; nel caso di interventi di minima entità è applicata una sanzione pecuniaria.
In caso di inadempienza da parte del Comune, l'amministrazione provinciale può esercitare i poteri sostitutivi e perseguire direttamente l'abuso.
Il Segretario generale del Comune redige e pubblica mensilmente, affiggendolo all'Albo comunale, l'elenco degli abusi rilevati e provvedimenti assunti; poi lo invia alla Regione e agli altri enti competenti (Autorità giudiziaria, Provincia, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
