Urbanistica
L’urbanistica è stata definita nel DPR 616 del 1977 come la disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le opere di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente. Dopo la riforma costituzionale del 2001 l’urbanistica fa parte dell’ampio settore del governo del territorio affidato alla competenza legislativa concorrente delle Regioni.
I compiti attinenti all’urbanistica sono svolti da Regione, Province e Comuni con lo strumento della pianificazione e ogni livello di governo regola, con il proprio piano, la scala di interessi relativa all’ambito spaziale di competenza.
La legge regionale regola la formazione dei piani territoriali provinciali e degli strumenti urbanistici comunali per quanto riguarda il loro procedimento di approvazione e i contenuti che i diversi piani devono sviluppare. E’ inoltre dotata di una pianificazione territoriale paesistica sulla base della quale gli Enti locali assumono i loro strumenti di pianificazione.
La Provincia definisce con la propria pianificazione gli obiettivi e gli elementi dell’assetto del proprio territorio, come le reti infrastrutturali e le opere di valenza sovracomunale, in coerenza con le vocazioni territoriali e le caratteristiche fisiche e paesistiche presenti nell’ambito di competenza.
E’ il Comune, singolo o in forma associata, che specifica i vincoli ed i limiti fisici del territorio, regola e localizza gli usi e le trasformazioni del suolo. Spetta dunque ai piani urbanistici comunali, attraverso una attività complessa di composizione dei differenziati interessi presenti sul territorio, definire l’assetto e governare le diverse utilizzazioni del suolo.
Nell'urbanistica sono ricondotte:
- la legislazione regionale afferente all’espropriazione per opere pubbliche e di pubblica utilità, emanata per raccordare il vincolo espropriativo con la pianificazione urbanistica;
- i procedimenti per la localizzazione delle opere statali e delle opere di interesse statale, per i quali è necessaria l’espressione dell’intesa della Regione o della Provincia quando manca la conformità delle opere agli strumenti urbanistici.
Edilizia
L’edilizia fa parte dell’ampio settore del governo del territorio rientrante nella regolazione legislativa concorrente regionele. La Regione è dotata di una legislazione sui titoli abilitativi per gli interventi edilizi, sulla vigilanza e sulle sanzioni edilizie, sui procedimenti collegati (come l’autorizzazione sismica e quella paesaggistica), sui procedimenti speciali (come il condono edilizio e il cosiddetto piano-casa).
La regolazione regionale è costituita anche da atti amministrativi di indirizzo e coordinamento tra cui quelli diretti:
- a garantire l'applicazione dei requisiti tecnici delle opere edilizie, ed in specifico dei requisiti di rendimento energetico degli edifici;
- a standardizzare sul territorio l'uso delle definizioni urbanistico-edilizie, ovvero dei parametri tecnici utilizzati nei Comuni per disciplinare le trasformazioni ammissibili, e a chiarire gli elaborati essenziali da allegare al titolo edilizio;
- a definire l'onerosità del titolo abilitativo per l'attività edificatoria, stabilendo le quote del contributo relative al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione.
I Comuni disciplinano con i propri regolamenti urbanistico-edilizi l’attività edilizia e gestiscono nel territorio l’effettiva realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e delle opere di trasformazione del suolo inedificato attraverso il controllo ed il rilascio dei titoli edilizi ed attraverso l’attività di vigilanza sulle opere eseguite.

