Politiche abitative

FAQ

Risposte ai quesiti che vengono inviati all'indirizzo piers@regione.emilia-romagna.it

Nota: E' disponibile il Modulo "Scheda descrittiva di sintesi (docx62.5 KB)" nella versione non protetta.

Domanda n. 1

In un programma con due interventi che riguardano:

  1. recupero di un edificio dismesso con realizzazione di 25 nuovi alloggi ERP di un fabbricato non destinato ad erp da recuperare tramite demolizione e ricostruzione.
  2. ristrutturazione di due fabbricati ERP con diminuzione per accorpamento di alcuni monolocali per un totale da 100 attuali a 90 alloggi ristrutturati

Totale interventi 90+25= 115 alloggi ERP > 100 alloggi iniziali

Pertanto nella attuazione del programma vengono apportati ad incremento 15 alloggi destinati ad ERP.
Si chiede pertanto se risulta corretto conteggiare a tale intervento un punteggio massimo di 10 punti essendo il peso di punti 2 per ogni nuovo alloggio ERP e quindi risulterebbe 15 alloggi x peso 2 = 30 = punti 10.

Risposta n. 1

La domanda consente con un esempio di chiarire le modalità applicative dei punteggi per alcuni dei criteri previsti nell’Avviso.
Con riferimento al criterio di cui al punto 7.2.2.3 (Numero di alloggi realizzati nel programma di intervento), nel caso in questione l’attuazione del programma apporta un incremento netto di alloggi destinati ad ERP di 25 alloggi. Tali “nuovi” alloggi “pesano” per un valore pari a 50.
Invece, per quel che riguarda la ristrutturazione dei due fabbricati ERP con accorpamento delle unità immobiliari esistenti, l’intervento non produce punteggio ai fini di questo criterio in quanto non rientrante in nessuna delle categorie previste dal criterio medesimo.
Dal punto di vista dell’incremento del patrimonio il risultato peraltro sarebbe negativo (10 alloggi in meno), ma questo non comporta alcuna penalizzazione, nella considerazione che la scelta derivi da una necessità dell’Amministrazione o dell’ACER competente di riorganizzazione del proprio patrimonio.
Gli alloggi recuperati e in parte riaccorpati, ricompresi in edifici ERP già esistenti dovranno semplicemente essere indicati nella scheda di sintesi alla voce “altri alloggi ricompresi nel programma”.
Con riferimento al criterio di cui al punto 7.2.2.1, l’intervento relativo ai 25 “nuovi” alloggi ERP ricavati dal recupero di un immobile dismesso ricadrà nel punto 2.
Il secondo intervento di recupero ed accorpamento ricade invece nella casistica di cui al punto 4.
Trattandosi di un programma di intervento che prevede due tipologie, l’attribuzione del punteggio per questo criterio verrà fatta pro-quota del numero di alloggi realizzati.
Per “realizzati” si intende in questo caso i 25 “nuovi” alloggi ERP, e gli alloggi effettivamente interessati dagli interventi (di recupero, o in questo caso i 10 oggetto di accorpamento) e non la generica dimensione complessiva dell’edificio (i 100 alloggi originari o i 90 finali).

Pertanto, nell’ipotesi che gli interventi di recupero riguardino i soli 10 alloggi, il punteggio attribuito per questo criterio risulta essere dato dal seguente calcolo:

17 punti * 25/(25+10) alloggi + 8 punti * 10/(25+10) alloggi

Domanda n. 2

Si chiede un chiarimento sulle tempistiche successive all'ammissione a finanziamento. Nel caso che un Comune sia ammesso a finanziamento:

  • entro quanto tempo dovrà essere redatto ed approvato il Progetto di Fattibilità, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo delle opere indicate nella manifestazione di interesse ?
  • entro quanto tempo dovrà essere conclusa l'aggiudicazione dei lavori ?
  • quanto tempo è concesso complessivamente per la realizzazione delle opere ?

Poiché una parte dei punti viene assegnata a chi si impegna a fare un Concorso di progettazione conoscere le tempistiche successive consente di valutare se prendere o no questo impegno considerato che il Concorso di progettazione richiede un certo periodo di tempo.

Risposta n. 2

Ad oggi non è possibile dare riscontro ai quesiti, in quanto non sono state definite le procedure che la Delibera Cipe 55/2019 affida ad un Decreto Ministeriale “conclusivo” della fase di selezione delle proposte.

La Delibera citata riporta infatti che: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte delle Regioni e Province autonome dei Comuni prescelti, è approvato l’elenco dei Comuni ammessi a finanziamento e sono definiti le procedure, i tempi di realizzazione delle proposte , e le modalità di erogazione del finanziamento statale, nonché di monitoraggio del programma.

Il Ministero ha definito un Gruppo di lavoro, di cui fa parte anche la Regione Emilia-Romagna, con il quale condividerà la stesura del Decreto, per definire tempi e procedure per l’attuazione del programma.
Non appena saranno disponibili in tal senso ulteriori informazioni, sarà cura degli Uffici regionali renderli noti a tutti i comuni potenzialmente interessati.

Stante la complessità e la dimensione degli interventi finanziabili, non si ritiene che le tempistiche per lo svolgimento di un Concorso incidano in maniera critica sul cronoprogramma attuativo generale, anche in quanto da esperienze analoghe l’iter dalla pubblicazione del Bando alla aggiudicazione si può stimare in 150/180 giorni.
Al riguardo, si segnala che sono già stati sensibilizzati gli Ordini professionali regionali, e che vi è la disponibilità della piattaforma online dell’Ordine Architetti di Bologna.

Si fornisce, a mero titolo di supporto, il vademecum del CNA per la redazione, l’organizzazione e lo svolgimento di un Concorso di Architettura (pdf1.49 MB)

Domanda n. 3

Punto 7.2.2.3 Numero alloggi realizzati - Non è chiara la modalità di attribuzione del punteggio che può arrivare ad un massimo di 10 punti - Nel caso in cui si realizzino ad esempio n. 30 alloggi ERP e che siano nuovi alloggi che vanno ad incrementare il patrimonio di alloggi ERP del Comune, visto che tali alloggi pesano 2, come si calcola il punteggio per questo criterio? Quanto illustrato nella FAQ n. 1 non chiarisce la modalità di calcolo perché sembra che si prenda in considerazione anche la tipologia della proposta di intervento (7.2.2.1) che però assegna un altro punteggio. Nel caso oggetto dell'esempio i 30 alloggi ERP sarebbero nuova edificazione su brownfield. Ma questo sarebbe rilevante solo per l'attribuzione del punteggio (max 20) del criterio 7.2.2.1 e non per il criterio 7.2.2.3.

Risposta n. 3

Il punteggio del Criterio 7.2.2 caratteristiche oggettive del programma di intervento si compone della somma dei punteggi ottenuti per i vari indicatori 7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.2.3 

Per l’attribuzione del punteggio dell’indicatore 7.2.2.3 numero di alloggi  realizzati nel programma di intervento (max 10 punti) si procederà nel seguente modo:

  • se nel programma vengono realizzati 30 nuovi alloggi Erp (peso 2), e nessun altro alloggio ad incremento Erp o Ers,  il calcolo sarà 30 x 2 = 60.

Come definito dall’avviso (allegato A) per l’attribuzione dei punteggi relativi all’ indicatore 7.2.2.3  i valori calcolati  per ogni comune partecipante verranno ordinati (in una graduatoria) secondo l’ordine previsto per l’indicatore, quindi al comune che si trova in prima posizione verrà attribuito il punteggio massimo (10 punti) e a quello che si trova in ultima posizione verrà attribuito il punteggio minimo (zero), ai comuni che si trovano nelle posizioni intermedie verrà attribuito un punteggio calcolato per interpolazione lineare.

Per l’attribuzione del punteggio dell’indicatore 7.2.2.1 tipologia della proposta di intervento, il punteggio viene assegnato in proporzione al numero di alloggi realizzati per ciascuna tipologia di cui ai punti 1,2,3,4,5.

Nel caso descritto, se viene realizzata una sola  tipologia (nella fattispecie la  7.2.2.1 – 3)  il punteggio  attribuito sarà di 13 punti (ricavato da (punti 13 tipologia 3) x (n alloggi tipologia 3) / (somma n. alloggi complessivi)

Il punteggio massimo di 20 punti si può ottenere solo realizzando il 100% degli alloggi della proposta appartenenti alla tipologia 7.2.2.1 - 1

Domanda n. 4

SI chiede il seguente chiarimento sul  Punto 7.2.3.2 Realizzazione della proposta di intervento attraverso un Concorso di progettazione. Se la proposta comprende la realizzazione di un edificio ERP e la riqualificazione di un Parco esistente adiacente all'area in cui si costruisce l'ERP, per ottenere i 7 punti previsti è sufficiente limitare il Concorso di progettazione al solo edificio?

Risposta n. 4

Il punteggio relativo al concorso di progettazione viene attribuito se la proposta di intervento (cioè tutti gli interventi per i quali si richiede il contributo, come definito al punto 1 dell’Avviso) è l’oggetto del concorso; non escludendo naturalmente che il concorso possa essere esteso anche a tutto il programma.

Domanda n. 5

Nella DGR n. 2322/2019 al Punto 8 Documentazione – si chiede di presentare copia dell’atto di approvazione comunale del “Programma integrato di intervento” , si chiedono chiarimenti in merito ai contenuti attesi del Programma integrato di intervento alla luce della Legislazione regionale vigente in materia e cioè se esso sia da intendersi solo come atto programmatorio di impegno delle parti sugli aspetti esplicitati dal Bando correlato dai relativi elaborati grafici, o debba piuttosto intendersi come atto di pianificazione attuativa vero e proprio, e quindi contenere già, come parte integrante, il relativo Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica adottato .

Risposta n. 5

Si richiede di presentare l’atto comunale che approva la proposta presentata come candidatura per la manifestazione di interesse. In tal senso va inteso il riferimento al “programma integrato di intervento”, quindi non come atto programmatorio ex L 179/1992.

Domanda n. 6

Al Punto 8  Documentazione – in merito alla documentazione da allegare alla manifestazione d’interesse, in particolare per la Relazione illustrativa generale per cui si deve osservare il limite di 10 fogli formato A4, si chiede se i 10 fogli fanno riferimento a 10 pagine fronte/retro e quindi in totale sono utilizzabili un massimo di 20 facciate e se la copertina e l’indice rientrano nel limite suddetto?

Risposta n. 6

Per  10 fogli si intendono 20 facciate in totale, compresi copertina ed indice.

Domanda n. 7

L'Amministrazione scrivente intende presentare un piano integrato di interventi relativi a:

1. recupero edilizio di edifici da destinare a funzione residenziali (ERS/ERP) e di interesse collettivo;

2. opere di riqualificazione e rigenerazione funzionale e ambientale di aree, destinate a urbanizzazioni primarie e secondarie, oggetto di eventuale cofinanziamento regionale nella quota massima del 20% del finanziamento complessivo, ai sensi dell’art. 2.1 lett. a) comma 5 della Delibera CIPE e dell'art. 3 dell'Avviso

L'Amministrazione intende procedere alla tempestiva progettazione degli interventi previsti nel punto 1 avvalendosi di progettazione interna, mentre a fronte dell'immediata disponibilità delle aree degli interventi descritti al punto 2, è intenzione dell'Amministrazione adottare procedure concorsuali relative alle opere previste nel punto 2, destinate alla progettazione di funzioni per uso temporaneo.

Si richiede pertanto vostro parere di applicabilità valutativa del punto 7.2.3.2.

Risposta n. 7

Si chiarisce quanto segue:

  • ai sensi dell’art. 2 parte a) comma 5 della Delibera CIPE, occorre garantire almeno il 20% di cofinanziamento della quota di contributo statale richiesto/assegnato;
  • ai sensi del comma 9, una quota massima pari al 20% del finanziamento statale assegnato può essere destinata agli interventi descritti nel medesimo comma (dotazioni infrastrutturali, servizi, ecc.);
  • il punto 7.2.3.2 della Manifestazione di interesse prevede l’assegnazione di 7 punti, non modulabili, ed assegnati esclusivamente laddove l’Amministrazione si impegni a indire un Concorso di Progettazione riguardante la proposta di intervento come definita al punto 1 dell’Avviso, cioè riguardante l’intervento o gli interventi oggetto di contributo statale. Nulla vieta, come previsto al medesimo punto 7.2.3.2, che il Concorso possa essere esteso all’intero programma di intervento.

Si rammenta che, ai sensi del Codice degli Appalti, l’esito del secondo grado della procedura di Concorso è l’acquisizione del progetto di fattibilità.
Altre forme concorsuali o partecipative, ad esempio rivolte alla gestione degli spazi pubblici o collettivi, pur auspicabili nell’ambito di una migliore organizzazione progettuale, non danno luogo all’attribuzione del punteggio di cui al citato punto 7.2.3.2.

In riferimento ai Concorsi di progettazione leggere anche quanto scritto nella domanda n. 4 di queste faq.

Domanda n. 8

Ipotizzando che la proposta preveda il recupero di un fabbricato di interesse storico (soggetto a parere soprintendenza) e la realizzazione di nuovi edifici.
Si richiede quali aspetti degli schemi progettuali presentati in fase di manifestazione di interesse sono da considerarsi vincolanti per la successiva attività progettuale; si precisa inoltre che l’amministrazione intende avvalersi del concorso di progettazione.

Risposta n. 8

E’ vincolante il rispetto di tutti quei parametri che hanno dato luogo all’attribuzione di specifici punteggi (in particolare rileva numero e tipologia degli alloggi coinvolti, e tipologia di intervento). Eventuali espressioni in senso negativo o fortemente modificativo della Soprintendenza, che non consentissero la conferma di quei parametri, potrebbero avere conseguenze sul posizionamento in graduatoria.

I contenuti minimi richiesti nella relazione illustrativa da allegare sono assimilabili a quelli di uno schema di fattibilità urbanistica, e potranno meglio essere sviluppati nelle successive fasi progettuali, in particolare in presenza della volontà dell’Amministrazione di indire un Concorso di Progettazione.

E’ evidente che gli approfondimenti e le eventuali modifiche apportate al programma dovranno garantire una coerenza generale con quanto proposto in sede di manifestazione di interesse.

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ultima modifica 2020-02-10T11:45:24+02:00
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