Politiche abitative

Limiti massimi di reddito e di costo per l'edilizia agevolata

La legge regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" prevede che la Regione definisca i limiti di costo degli interventi di edilizia agevolata e i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata. In sede di approvazione dei singoli programma regionali per le politiche abitative la Regione determina i limiti di costo degli interventi di edilizia convenzionata-agevolata e i limiti di reddito per l'accesso.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1341 del 2 ottobre 2006 è stato stabilito che i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata siano variati con cadenza biennale in base alle varizioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.

I limiti di costo sono aggiornati annualmente sulla base della variazione percentuale registrata dall'Istat con l'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno di ciascun anno rispetto a quello dello stesso mese dell'anno precedente.

 

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ultima modifica 2019-03-11T15:25:30+01:00
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