Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni
che cosa fa
come previsto dalla legge regionale n.11 del 2010:
esprime pareri finalizzati all’adozione degli atti di cui agli articoli 3, 8, 12 e 13 della legge regionali n. 11/2010;
può formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dalla legge 11/2010 e dalla legge 2/2009, nonché per l’attuazione e la revisione della disciplina vigente;
trasmette, a fini conoscitivi, i pareri, le valutazioni, le osservazioni e le proposte formulate al Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 81/2008
chi lo istituisce
la delibera di giunta regionale n. 245 del 2011
da chi è composto
la Consulta, ai sensi dell’art. 5 comma 3) della lege regionale n. 11 del 2010, è composta: - dall’assessore regionale competente o suo delegato che la presiede - da tre componenti effettivi e tre supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni - da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni - da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali operanti nel settore edile e delle costruzioni; con la possibilità di potere estendere la partecipazione ad altri esperti e altre rappresentanze istituzionali, come previsto al
comma 4) dell’art. 5 della L.R. 11/2010.