Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni

che cosa fa

come previsto dalla legge regionale n.11 del 2010:

esprime pareri finalizzati all’adozione degli atti di cui agli articoli 3, 8, 12 e 13 della legge regionali n. 11/2010;

può formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dalla legge 11/2010 e dalla legge 2/2009, nonché per l’attuazione e la revisione della disciplina vigente;

trasmette, a fini conoscitivi, i pareri, le valutazioni, le osservazioni e le proposte formulate al Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 81/2008

 

chi lo istituisce

la delibera di giunta regionale n. 245 del 2011

 

da chi è composto

la Consulta, ai sensi dell’art. 5 comma 3) della lege regionale n. 11 del 2010, è composta:

- dall’assessore regionale competente o suo delegato che la presiede

- da tre componenti effettivi e tre supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello   regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni

- da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni

- da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali operanti nel settore

edile e delle costruzioni;

con la possibilità di potere estendere la partecipazione ad altri esperti e altre rappresentanze istituzionali, come previsto al
comma 4) dell’art. 5 della L.R. 11/2010.

 

 per approfondire

Azioni sul documento

ultima modifica 2018-10-10T20:58:32+01:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi?

Piè di pagina