Edilizia, opere statali e fonti rinnovabili

Edilizia

Cosa fa la Regione

Case

La Regione si è dotata di una propria legge in materia edilizia che, in coerenza con i principi del Testo unico statale contenuti nel DPR 380/2001, disciplina i titoli abilitativi necessari per realizzare interventi di trasformazione del territorio e degli immobili esistenti ed anche la conformità edilizia e l’agibilità delle opere terminate.

La Regione è inoltre impegnata a proseguire e sviluppare, in collaborazione con gli operatori degli enti locali, delle professioni e delle associazioni economiche, l’attività di uniformazione e di standardizzazione della materia, che ha portato alla predisposizione della modulistica unica per l’edilizia; all’individuazione delle definizioni tecniche uniformi; alla ricognizione della normativa sovraordinata e cogente in materia di uso e di trasformazione del territorio, che non deve essere duplicata negli strumenti urbanistici comunali; all’individuazione dell’indice generale in base al quale deve essere strutturato il regolamento edilizio comunale.

Fanno parte della normativa regionale sull’edilizia gli atti amministrativi che definiscono l’onerosità degli interventi di trasformazione in relazione alla consistenza, all’ubicazione e alla tipologia delle opere da eseguire.

La Regione è intervenuta con una propria legge per regolare anche l’esercizio della funzione, di competenza comunale, di controllo e di vigilanza edilizia e per definire le sanzioni amministrative da applicare in caso di accertamento di interventi abusivi.

A chi rivolgersi

Servizio giuridico del territorio. Disciplina edilizia. Sicurezza e legalità.

Responsabile del Servizio: Giovanni Santangelo

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ultima modifica 2018-11-19T12:45:50+02:00
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