Codice del governo del territorio

TAR Parma, sentenza n. 1 del 02/01/2017

La norma tecnica attuativa del Piano Strutturale Comunale secondo cui “il PSC individua le attrezzature e gli spazi collettivi di livello strutturale, lasciando al POC e/o RUE la precisa individuazione delle altre” è legittima e conferma la natura riconosciuta al PSC dall’art. 28, comma 1, della L.R. n. 20/2000 quale strumento di pianificazione urbanistica generale volto a delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio.

In presenza di una modifica dell’assetto urbanistico determinato dall’adozione di varianti agli strumenti vigenti, il privato vanta una mera aspettativa di fatto inidonea a radicare un interesse differenziato e qualificato; tale aspettativa non si tramuta in un interesse giuridicamente tutelabile per il solo fatto di aver formalmente partecipato al procedimento, in particolare quando le osservazioni sono estremamente generiche.

 

Come autorevolmente affermato in giurisprudenza, con posizione ormai consolidata, le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico - discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni.

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testo della sentenza (pdf174.55 KB)

L.R. n. 20/2000, art. 28

 

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ultima modifica 2017-02-15T14:23:00+02:00
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