Codice del governo del territorio

Archivio sentenze

Questa sezione è dedicata alla giurisprudenza riguardante l’applicazione della normativa regionale in materia di governo del territorio. La banca dati delle sentenze, accessibile a chiunque vi abbia interesse, viene periodicamente aggiornata con le ultime e più rilevanti pronunce giurisprudenziali. Le principali sentenze, raccolte in ordine cronologico decrescente, possono essere consultate anche in nota agli articoli delle leggi regionali in materia. Per maggiori informazioni consulta la pagina guida alla ricerca.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 30/8/2018 n.12

Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio. La pubblica amministrazione, nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, con l’ovvia esclusione della possibilità di applicare retroattivamente coefficienti successivamente introdotti, non vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato.

TAR Emilia Romagna, sentenza 13/7/2017 n.545

In tema di contributo di costruzione, il Comune non è vincolato dall'originaria liquidazione effettuata in ragione dell’affidamento in essa riposto dal privato; infatti, essendo la determinazione dell’onere regolata, fin nel dettaglio, da fonti di rango normativo, l’Amministrazione non ha alcun potere di imporre e pretendere un contributo diverso da quello dovuto. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,la qualificazione dei parcheggi pertinenziali come operedi urbanizzazione e la conseguente gratuità sono statericonosciute a tutti (e non già soltanto a quelli previstiper la fruizione collettiva), purché ricompresi nella misuraminima prevista dalla legge. Gli spazi di manovra e di accesso ai garages, a maggior ragione, devono conseguentemente e del tutto logicamente essere assoggettati allo stesso regime giuridico dei parcheggi pertinenziali, dato che senza i cartelli di accesso le autorimesse non sarebbero tali.

Consiglio di Stato, sentenza 29/09/2017 n.4547

L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime, prevista dall'art. 31 comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001 è un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, ed è subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Tale provvedimento di acquisizione gratuita è consequenziale al suddetto accertamento e dunque non è autonomamente impugnabile in mancanza della tempestiva impugnazione dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi che ne costituisce il necessario antecedente.

Consiglio di Stato, sentenza 24/02/2014 n. 855

Non è previsto il parere della Soprintendenza con riguardo gli immobili non vincolati posti in centro storico, né in fase di adozione del titolo abilitativo edilizio, né in caso di rilascio del titolo in sanatoria. I centri storici, infatti, rientrano tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, solo laddove sia stata resa la dichiarazione di notevole interesse pubblico. Ne segue che il provvedimento di rigetto della istanza di accertamento di conformità, basato sul parere negativo della Soprintendenza, è illegittimo, stante l’insussistenza del potere della stessa ad esprimere il suo parere nell’ambito del suddetto procedimento.

TAR Emilia-Romagna, sentenza 09/04/2014 n.381

Il piano urbanistico può indicare ulteriori limiti da osservare per l'edificazione nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti. In tali casi la scelta, pur se puntuale sotto il profilo della portata, è rivolta non alla tutela autonoma dell'immobile ex se considerato, ma al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal carattere qualificante che il singolo immobile assume nel contesto dell'assetto territoriale.

Consiglio di Stato, sentenza 14/02/2017 n. 625

In tema di scia edilizia, la segnalazione del terzo ex art. 19 comma 6 ter, della L. n. 241/1990 deve contenere elementi minimali di identificazione e qualificazione dell’attività della quale si chiede la verifica, in assenza dei quali l’Amministrazione non soltanto non è obbligata, ma non dispone neppure degli elementi conoscitivi essenziali per svolgere le proprie verifiche ed emanare un provvedimento.

TAR Parma sentenza n. 199 del 27/06/2016

PIANIFICAZIONE COMMERCIALE: In considerazione della diversa incidenza sotto il profilo dell’incremento del carico urbanistico degli esercizi di vendita alimentari rispetto agli altri esercizi, è legittimo il RUE nella parte in cui detta la disciplina urbanistica di un comparto, fondando su tale circostanza il divieto di insediamento di ulteriori esercizi di vendita di generi alimentari o di ampliamento dei medesimi. L’Amministrazione comunale ha fondato la propria decisione su esigenze di contenimento del carico urbanistico, prescindendo da valutazioni di natura prettamente economica circa la sufficienza e adeguatezza della rete distributiva alimentare e non alimentare a soddisfare la domanda. Tali valutazioni, in quanto attinenti a profili urbanistici, non possono ritenersi incompatibili con i principi in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi sanciti dalla direttiva 123/2006/CE e dai provvedimenti legislativi che vi hanno dato attuazione.

TAR Parma sentenza n. 110 del 17/03/2016

PIANIFICAZIONE COMMERCIALE: Sono pienamente legittimi POC e PUA nella parte in cui escludono gli usi alimentari fra quelli previsti come insediabili in un determinato comparto, in ragione di problemi relativi all’assetto del territorio urbano, alla dotazione di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci, agli standard urbanistici, all’accessibilità, all’impatto sul sistema viario, in definitiva al carico urbanistico. Le norme liberalizzatrici (la Direttiva n. 2006/123/CE c.d. “Bolkestein” e la legislazione nazionale che vi ha dato attuazione) relative all’apertura di nuovi esercizi commerciali, non possono arrivare a travolgere in toto il potere di pianificazione urbanistica degli insediamenti, in capo all’autorità comunale. Quest’ultima, infatti, conserva la competenza ad imporre limiti correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o afferenti all’ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche.

Tar Parma n. 337 del 29/11/2016

Sentenza che respinge il ricorso avverso il diniego di permesso di costruire (per modificazioni interne e cambio di destinazione d'uso) relativo a una sala giochi

Consiglio di Stato n. 3643 del 17/08/2016

La destinazione a verde agricolo di un'area, stabilita da un piano urbanistico, non implica per forza che essa soddisfi in modo diretto ed immediato gli interessi agricoli, potendosi giustificare con le esigenze di un ordinato governo del territorio. Tra queste ultime rientra pure la necessità d’impedire un'ulteriore edificazione o un congestionamento delle aree, affinché si mantenga l’equilibrato rapporto quantitativo tra aree libere ed edificate o industriali e si realizzino i bisogni collettivi di maggior vivibilità dello spazio urbano, se del caso grazie alla contrazione dell’illimitata espansione edilizia. Tutto ciò non determina né veri e propri insediamenti agricoli nuovi, né puntigliose verifiche sulla reale vocazione delle aree stesse allo sfruttamento produttivo agricolo.

TAR Bologna n. 148 del 03/02/2016

A fronte di un permesso di costruire affetto da oggettive e macroscopiche illegittimità (nella specie errato calcolo dei volumi realizzabili, mancato rispetto delle distanze e mancato soddisfacimento degli standards dei parcheggi privati), il Comune è tenuto a dare motivazione puntuale e approfondita in ordine alla assenza di interesse pubblico alla rimozione dello stesso, tanto più qualora sia trascorso un breve lasso di tempo tra il rilascio del permesso e l'accertamento delle illegittimità

Corte di Cassazione n. 20846 del 20/05/2015

I recenti interventi normativi - contenuti nel D.L. n. 69/2013 convertito con modifiche dalla L. n. 98/2013 c.d. decreto "del fare" e nel D.L. n. 133/2014 convertito con modifiche dalla L. n. 164/2014 c.d. "sblocca Italia" - relativi alla definizione di ristrutturazione edilizia non hanno prodotto novità per quanto riguarda quelle opere edilizie che comportino modifica dei prospetti. Pertanto, secondo la normativa vigente, un intervento comportante una modifica dei prospetti deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia pesante. Il concetto di sagoma indica la conformazione planovolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale, vale a dire la forma della costruzione complessivamente intesa, ovvero il contorno che assume l'edificio e da essa sono escluse le aperture che non prevedano superfici sporgenti. I prospetti, invece, attengono alla facciata dell'edificio e quindi al suo profilo estetico-architettonico. (Nel caso di specie, la chiusura di preesistenti finestre e la loro apertura in altra parete è da qualificare come ristrutturazione edilizia pesante con modifica dei prospetti e non della sagoma).

Consiglio di Stato n. 2761 del 05/06/2015

La nozione di interesse pubblico prescinde dalla natura pubblica o privata del bene ed ha a riferimento l'esistenza di una "fruibilità collettiva" compatibile anche con la destinazione commerciale degli edifici. E' pertanto legittimo un permesso di costruire in deroga alla pianificazione vigente qualora il "sacrificio" delle previsioni pianificatorie abbia un peso comparativamente minimo rispetto ai miglioramenti che ne derivano in relazione ad una serie di interessi pubblici anch'essi affidati alla cura dell'amministrazione locale, quali: il recupero di un edificio storico, l'accessibilità e fruibilità al pubblico del medesimo, l'entrata di notevoli risorse finanziarie straordinarie per il Comune, l'attivazione di investimenti privati con incremento occupazionale, il consolidamento dei servizi offerti al mercato internazionale.

Tar Bologna n. 460 del 13/05/2015

L’autorizzazione paesaggistica deve essere obbligatoriamente richiesta e acquisita nella fase procedimentale diretta all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica. In sede di approvazione del progetto definitivo è richiesto unicamente l’approntamento di tutti gli elementi e di tutta la documentazione preparatoria necessari per potere poi chiedere l’autorizzazione paesaggistica nel corso del successivo procedimento di approvazione del progetto esecutivo.

Corte di Cassazione n. 2656 del 11/02/2015

Ai fini dell’applicazione della normativa speciale sulle distanze delle costruzioni dal confine stradale, la nozione giuridica di “ricostruzioni” comprende tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione, sia quelli che consistono nella realizzazione di un'opera diversa per volumetria e sagoma da quella preesistente, sia quelli che comportano un'opera sostanzialmente sovrapponibile ad essa. Pertanto, in entrambi i casi, trova applicazione la disciplina sulle fasce di rispetto a tutela delle strade (di cui all'art. 18 del codice della strada e dell'art. 28 del relativo regolamento di attuazione).

Tar Bologna n. 828 del 02/09/2014

In caso di ampliamento di una strada, è legittima la scelta dell'Amministrazione comunale di respingere la proposta dei privati di un percorso alternativo che avrebbe comportato un maggior consumo di nuovo territorio con conseguente contrasto con quanto disposto, in materia urbanistica, dall’art. 2 della L.R. n. 20 del 2000, ove si prescrive di “…prevedere il consumo di nuovo territorio, solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione di tessuti insediativi esistenti…”. Sono attribuite alla Giunta le funzioni inerenti l’approvazione del progetto definitivo di un’opera pubblica comunale, residuando alle attribuzioni dirigenziali, invece, la sola approvazione del relativo progetto esecutivo.

Tar Bologna n. 835 del 23/12/2013

E' possibile utilizzare lo strumento dell’accordo di programma ai sensi dell'art. 40, della L.R.n. 20/2000 in caso di un intervento urbanistico da realizzare ad opera di un soggetto privato, prevalentemente su aree di proprietà privata, avente un interesse di rilievo pubblicistico. In caso di non conformità tra le disposizioni scritte o grafiche del RUE con le disposizioni del PSC, queste ultime vanno considerate prevalenti. Il rispetto o meno della distanza dall’elettrodotto per quanto concerne gli impianti sportivi, variabile anche il relazione alla potenza della linea di tensione e delle eventuali misure che potranno essere adottate anche in futuro (per es. l’eventuale interramento), non incide sulla legittimità dell’intervento urbanistico ma sull’uso effettivamente autorizzato per quanto concerne la permanenza delle persone al fine di evitare il pericolo per la salute delle stesse.

Tar Parma n. 121 del 30/04/2015

Il beneficio dell'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale non si applica ai fabbricati di lusso, i quali non possono comunque essere riconosciuti rurali. La medesima esenzione non può trovare applicazione laddove la qualifica di imprenditore agricolo professionale appartenga a una società e la richiesta del titolo edilizio sia presentata da un socio come persona fisica e non in qualità di socio amministratore della predetta società.

Consiglio di Stato 2512 del 18 maggio 2015

Il Consiglio di Stato (riforma TAR Emilia-Romagna – Bologna: sez. II n. 59/2012) ribadisce che nel caso di abusi edilizi risalenti nel tempo, è necessario che la P.A. dia una specifica motivazione dell’interesse pubblico alla demolizione diverso dal ripristino della legalità. L’abuso risalente al 1958 consisteva in un aumento di superficie di 6 mq circa e nella traslazione del sedime di 45 mq., difformità delle quali non è stata riconosciuta la qualità di variazione essenziale, istituto introdotto successivamente con la legge n. 47 del 1985.

Corte dei Conti Emilia-Romagna n. 265 del 31 maggio 2011

Il rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruzione rappresenta il momento costitutivo dell’obbligo giuridico - incombente sul beneficiario del provvedimento autorizzatorio - di corrispondere le somme dovute per il contributo di costruzione; in tale momento, pertanto, è determinato il quantum della obbligazione contributiva a carico del privato, con esclusione della possibilità per l’amministrazione comunale che abbia erroneamente liquidato l’ammontare del contributo, di richiedere successivamente, in via di autotutela, un importo a titolo di conguaglio.

Tar Puglia 1302 del 21 aprile 2015

Per la determinazione dell'entità dei contributi concessori occorre applicare la normativa vigente al momento del rilascio del permesso di costruire, senza possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere successivamente somme a conguaglio ad avvenuto aggiornamento degli oneri concessori.

Consiglio di Stato 1504 del 19 marzo 2015

Ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 380/2001, il contributo afferente al permesso di costruire, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, e quindi per entrambe le componenti, è determinato e liquidato all'atto del rilascio del titolo edilizio, onde non può ammettersi che l'Amministrazione comunale possa, in epoca successiva, e a distanza di alcuni anni, in relazione all'aggiornamento delle due componenti, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio.

Consiglio di Stato 1435 del 27 gennaio 2004

Il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del titolare di una concessione edilizia (o di un permesso di costruire) di corrispondere il relativo contributo di costruzione è rappresentato dal rilascio della concessione, con la conseguenza che è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione del contributo.

Consiglio di Stato 4669 del 4 settembre 2012

L'importo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione deve essere definito in base alla normativa vigente al tempo della presentazione della dia (o della scia), perché in quel momento sorge l 'obbligo di corrispondere il contributo di costruzione.

Tar Parma n. 53 del 27/02/2015

La DAL n. 51/2011 è legittima laddove stabilisce criteri per la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, non limitandosi alla individuazione dei soli ambiti non idonei alla stessa localizzazione, in quanto nella definizione di tali criteri la Regione Emilia Romagna ha esercitato i poteri che le sono attribuiti dalla normativa nazionale (D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 e dalle Linee Guida dettate con D.M. 10 settembre 2010), di composizione di interessi, di tipo ambientale, urbanistico e socio-economico. In particolare, sono legittime le previsioni della DAL n. 51/2011 che consentono l'installazione di impianti eolici nei crinali sopra i 1200 metri e nelle aree agricole non interessate dalle attività antropiche ivi specificate solo qualora tali impianti risultino di elevata efficienza (almeno 1800 ore annue di funzionamento alla piena potenza nominale), in quanto sono adeguatamente motivate quale risultato di una comparazione di interessi operata dalla Regione nell'esercizio delle proprie attribuzioni in tema di difesa dell'ambiente e gestione del territorio.

Tar Parma n. 82 del 13/03/2015

Il Comune ben può stabilire di non ammettere in centro storico l'apertura di sale da gioco, in quanto ha la facoltà riconosciuta dalla legge di pianificare nei suoi strumenti urbanistici la localizzazione delle stesse, nonché di disciplinarne gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali (art. 6, commi 2 e 3, della L.R. n. 5/2013), anche con la finalità pubblica di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora un locale adibito a pubblico esercizio venga utilizzato come sala da gioco in assenza di un valido titolo edilizio e in difformità dalla destinazione d'uso consentita dalla pianificazione urbanistica in quell'ambito, il Comune, nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività edilizia, deve ordinare la sospensione dei lavori, nonché la demolizione di opere edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

Tar Bologna n. 224 del 09/03/2015

La L.R. n. 20/2000 è pienamente conforme alla Costituzione, in quanto è diretta a disciplinare il governo del territorio contemperando le esigenze pubbliche con quelle dei privati, e la discrezionalità concessa dalla legge regionale al comune persegue proprio l’esigenza di delineare, in sede pianificatoria, il giusto contemperamento tra i numerosi interessi pubblici e privati coinvolti dal governo del territorio.

Tar Bologna n. 365 del 03/04/2014

In merito alla funzione del PTCP di coordinamento dei piani sovraordinati - nella specie del Piano Territioriale Paesistico Regionale e del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - e di indirizzo rispetto alla pianificazione comunale (artt. 9 e 26 della L.R. n. 20/2000)

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ultima modifica 2018-10-11T12:49:30+02:00
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