Bando Housing Sociale 2019 - FAQ

Le risposte alle domande più frequenti

Siamo a chiedere conferma sulla possibilità di partecipazione al bando housing sociale, nello specifico faremmo domanda per la partecipazione di una parte di progetto composto da due comparti distinti ma entrambi che fanno capo allo stesso PDC. L’anno scorso abbiamo partecipato al bando giovani coppie con il primo comparto di questo progetto, mi chiedevo quindi se fate riferimento al PDC o alla struttura del progetto per valutare l’ammissione al bando di housing.

 I requisiti di candidabilità degli alloggi sono quelli previsti dal Bando, che in particolare prevede che gli alloggi candidati (e non l’intervento nel suo complesso) non possano avere già fruito di contributo pubblico. Il numero degli alloggi candidabili complessivamente, ed i limiti previsti dal bando, devono essere riferiti al totale degli alloggi previsti nell’intervento.

Per intervento, nel caso in cui si sia già titolari di un titolo abilitativo, vanno intesi gli edifici ricompresi nel titolo abilitativo medesimo.

 Con riferimento al Punto 8.1 del bando si chiede se , in merito alla tipologia di cui al punto 5 lettera d), è possibile candidare alloggi collocati in Comuni diversi e/o in comparti diversi, purché tali alloggi siano omogenei rispetto ai criteri di valutazione di cui al punto 11.

 Si, è possibile.

 Per le tipologie di cui al punto 5 lettera c), si chiede se è possibile proporre per il finanziamento un intervento dove i nominativi degli assegnatari degli alloggi per l’assegnazione in proprietà vengono indicati dal Comune (bando pubblico comunale con conseguente graduatoria: il bando chiude il 19 giugno 2019 e la formazione della graduatoria avverrà nei mesi seguenti).

 A prescindere dalle modalità di selezione, i beneficiari devono sempre avere i requisiti previsti dal Bando. Ai fini dell’ottenimento di eventuali punteggi aggiuntivi, fra cui quelli previsti al punto 11.2.2 (Tabella 2), è comunque necessario che siano rispettate le tempistiche previste. Nel caso in cui l’intervento sia convenzionato con il Comune, potrà eventualmente concorrere per i punteggi premiali di cui al punto 11.2.3 (Tabella 3).

 Con riferimento al Punto 6 del Bando: in fase di candidatura un medesimo alloggio può essere destinato sia alla prima casa di proprietà (lettera a) sia alla assegnazione in godimento con patto di futura vendita (lettera b)?

 Le modalità di accesso all’abitazione previste dal Bando sono essenzialmente due: proprietà o locazione permanente. Nel primo caso, l’obiettivo può essere raggiunto o con l’acquisto immediato (rogito), o con l’acquisto dilazionato (attraverso i patti di futura vendita, escludendo la tipologia d) di cui al punto 5).

Pertanto, anche a seconda delle esigenze del beneficiario individuato, è possibile successivamente optare per l’una o l’altra modalità di accesso alla proprietà del bene.

 Punto 6: il corrispettivo della vendita non può subire alcuna maggiorazione successiva rispetto a quello indicato al momento della partecipazione al bando; si chiede se (come già avvenuto per i programmi precedenti) eventuali miglioramenti eseguiti a richiesta dell’acquirente/assegnatario potranno essere conteggiati a parte e specificatamente indicati, con il relativo costo, nell’atto di vendita/assegnazione (rogito) delle unità immobiliari.

 Eventuali miglioramenti eseguiti a richiesta dell’acquirente/assegnatario, e debitamente richiesti in forma esplicita, potranno essere conteggiati a parte e specificatamente indicati, indicando il relativo maggior costo, nell’atto di vendita/assegnazione (rogito) delle unità immobiliari. La somma di tale maggior costo e del prezzo di vendita pattuito per l’alloggio non può comunque superare i limiti complessivi di costo dell’intervento stabilito al punto 7 del bando (€ 280.000 per le tipologie punto 5 lett. c), d) / € 300.000 per le tipologie punto 5 lett. a), b).

 Punto 11.2.3 si chiede se in merito al punto 1.3 si intende qualunque tipo di intervento che comporti attraverso il convenzionamento l’abbattimento dei costi di acquisto del terreno o anche degli oneri di urbanizzazione o del costo di costruzione (Bucalossi)

 La finalità dei punti premiali di cui alla voce 1.3 della Tabella 3 (punto 11.2.3 del Bando) è quella di incentivare forme di convenzionamento con il Comune, finalizzate con vari strumenti a limitare i costi dell’intervento. Pertanto ne possono beneficiare tutti quegli interventi che in sede di convenzionamento garantiscano l’abbattimento del costo del terreno, e/o degli oneri di urbanizzazione, e/o del costo di costruzione (ex Legge Bucalossi); o di altre eventuali altre modalità che garantiscano l’obiettivo.

 E’ previsto un limite di S.U. per il collocamento degli alloggi?

 Non è previsto un limite massimo alla S.U. degli alloggi. Si evidenzia che il contributo in determinate condizioni di dimensione degli alloggi potrebbe subire una limitazione secondo quanto previsto al punto 2 del bando.

 Al punto 8 c) definizione: per la tipologia di cui il punto 5 lett. d) ciascuna proposta può candidare a finanziamento un numero di alloggi non inferiore a 3 e non superiore a 12, sono ammesse proposte che contengono alloggi anche afferenti edifici diversi, comunque tra loro omogenei. Come ditta siamo in possesso di alloggi, in parte finiti e in parte da ultimare collocati in diversi interventi e più precisamente alloggi finiti, con diverse classi energetiche, collocati in diversi interventi. In base alla definizione vorremmo capire se è possibile inserirli tutti o devono essere selezionati in modo da avere le stesse caratteristiche (es. stato di cantierabilità, impegno di consegna, prestazione energetica).

 Nel caso di alloggi di cui al punto 5 lett. d) ogni domanda può candidare un numero di alloggi non inferiore a tre e non superiore a 12, in questa casistica sono ammesse proposte che contengano alloggi anche afferenti edifici diversi, comunque tra loro omogenei.

Per omogenei si intendono alloggi che rispetto ai criteri di valutazione di cui al punto 11 siano valutabili per il medesimo criterio.

Nel caso del criterio “prestazione energetica” di cui al punto 11.2.3 tabella 3 criterio 2, in presenza di diverse prestazioni energetiche all’interno della medesima proposta verrà presa a riferimento quella minore del lotto di alloggi che la compongono.

Analogamente, per il punteggio premiale riferito ad un eventuale impegno di assegnazione (punto 11.2.2 tabella 2 criterio 3), l’assegnazione deve essere per tutti gli alloggi alla medesima data, ovvero se ci fossero date diverse vale quella con punteggio minore.

 Al punto 2 del bando il contributo di € 30.000,00 è indicato ad alloggio, quindi nel caso di messa in graduatoria rientrano tutti gli alloggi che sono stati inseriti nella domanda di contributo?

 Il contributo massimo varia tra 30 e 40 mila Euro a seconda della tipologia di intervento; oltre all’eventuale contributo ulteriore nel caso in cui si sviluppi anche un progetto di innovazione; e con eventuali riduzioni come previsto al punto 2 del bando. Il contributo così determinato sarà concesso a tutti gli alloggi candidati a contributo e ricompresi nella proposta.

 Punto 11: per avere una previsione delle tempistiche, con la fase d’istruttoria (15gg) e dalla visione del Nucleo (45gg) indicativamente si prevede la conclusione dell’iter circa il 09/09/2019, successivamente la Giunta Regionale dovrà approvare la graduatoria e comunicare l’elenco delle domande ammesse. Indicativamente quanto tempo passerà per averne comunicazione.

 La conclusione dell’iter dipende dal numero di proposte che verranno presentate e dalla loro complessità, in particolare per quanto riguarda le candidature sulla parte innovazione. Si presume di poter chiudere l’intero procedimento entro il mese di Ottobre.

 Punto 4: il preliminare di compravendita può essere solo registrato? O deve anche essere trascritto?

 Nel caso di imprese di costruzioni il preliminare di vendita (punto 4 lettera f del bando) deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari. È possibile procedere alla sola registrazione del preliminare di compravendita presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio, a condizione che siano rispettate le disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (D.Lgs. n. 122/2005 e s.m.i.), e che in particolare il contenuto dei suddetti atti sia conforme a quanto previsto all’art. 6 del D.Lgs. precitato e che sia fornita copia della fideiussione prevista per legge.

 I beneficiari devono essere in possesso dei requisiti come indicati al punto 4 del bando, ma la verifica viene effettuata solo al momento dell’istruttoria amministrativa e finanziaria?

 L’accertamento dei requisiti soggettivi è effettuata sulla base di una dichiarazione che ogni componente il nucleo famigliare deve rendere in atto unico sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. su modulo predisposto dalla Regione. Come previsto al punto 4 del bando i requisiti soggetti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione degli atti elencati ai punti f), g), h), i), j).

Gli operatori dovranno far compilare ai nuclei familiari la  dichiarazione  alla data  di sottoscrizione degli atti elencati ai precitati punti, ed inoltre verificare che nel modulo siano compilati tutti i campi richiesti con allegato copia del documento di identità valido.  Gli operatori dovranno poi inviare le dichiarazioni agli uffici regionali competenti come previsto al punto 13.1.2 del bando in allegato alla richiesta di erogazione del contributo.

 Il testo del bando, al punto 5 TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI, stabilisce che: L’operatore deve avere la piena proprietà degli alloggi o delle aree oggetto della proposta di intervento. Solo per la tipologia di cui alle lett. a) e lett. b) (limitatamente agli interventi diretti su fabbricati) è ammesso che l’operatore sia proprietario per una quota superiore al 50% dei millesimi generali di proprietà, oppure che possegga un’opzione sui diritti di proprietà, oppure ancora il diritto di acquistare dette quote entro una data stabilita e ad un prezzo determinato. L’opzione deve risultare da un contratto registrato alla Agenzia delle Entrate competente per territorio. Per la quota non di proprietà dell’operatore, dalla documentazione di cui al punto 9.3 deve risultare, opportunamente formalizzato in apposito atto scritto, il nulla osta degli altri proprietari all’esecuzione dell’intervento di recupero.

Un'impresa può partecipare al bando, considerando come intervento la tipologia di cui alla lettera b) del punto 5, non essendo essa stessa proprietaria del terreno ma detenendo un preliminare di acquisto dell'area trascritto e registrato presso l'agenzia delle entrate?

La tipologia di intervento di cui alla lett. b) del punto 5 del bando riguarda essenzialmente due casistiche ricorrenti riguardanti la nuova edificazione::

  • Interventi ricadenti all’interno di piani o programmi di riqualificazione urbana;
  • Interventi su lotti esistenti che prevedano una sostituzione edilizia dei fabbricati esistenti (la lettera a) del medsimo punto 5 riguarda invece operazioni di recupero del patrimonio edilizio).

Per agevolare questo tipo di interventi, non richiedendo che vi sia già la piena proprietà dell’operatore, il  bando consente che:

  • possano essere proposti interventi di nuova edificazione su aree pubbliche ove, alla data di presentazione della proposta, sussista da parte del Comune un atto o impegno specifico di assegnazione o messa in disponibilità all’operatore;
  • l’operatore, in presenza di un lotto con sovrastante fabbricato da demolire/ricostruire:
  • sia proprietario per una quota superiore al 50% dei millesimi generali di proprietà;

oppure

  • possegga un’opzione sui diritti di proprietà;

oppure ancora

  • possegga il diritto di acquistare dette quote entro una data stabilita e ad un prezzo determinato.

 Queste tre condizioni, che valgono per le casistiche di cui alle lett. a) e alla lett. b) sono riferite alla titolarità sui fabbricati in quanto vi deve essere un fabbricato esistente su cui intervenire.

L’unico caso in cui i diritti di titolarità parziali possono essere ammessi sulle aree e non sul fabbricato è quello in cui il fabbricato pre-esistente risulti già demolito, non prima del 01/01/2016: condizione che deve essere debitamente dimostrata.

 Nel bando a seguito delle categorie a), b), c) e d) , viene specificato che per l’area a) e b) della presentazione delle proposte,  c’è la possibilità di derogare al requisito della piena proprietà del soggetto proponente.

L’operatore può:

  • O, Avere la proprietà più del 50% dei millesimi generale di proprietà.
  • O, avere un diritto di opzione sui diritti di proprietà
  • O, avere il diritto di acquistare le quote dei millesimi generali di proprietà entro una data determinata e ad un prezzo stabilito. E’ possibile che la cooperativa proponente presenti domanda di contributi su alloggi che attualmente sono di proprietà di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa? Nel caso non ci sia questa possibilità, la cooperativa dovrebbe acquistare l’immobile prima della richiesta di contributo?
  1. La cooperativa potrebbe acquistare gli alloggi entro i 13 mesi dalla data di pubblicazione del Bando.
  2. In un caso concreto, c’è la possibilità che una cooperativa presenti una proposta nella categoria del bando a) Recupero del patrimonio edilizio esistente. La cooperativa proponente non ha attualmente la proprietà dell’immobile, ma potrebbe rientrare nel punto 1) o 2) o 3). La cooperativa che potrebbe cedere gli immobili, è attualmente in liquidazione coatta amministrativa (Decreto di Maggio 2018 ). E’ già stato nominato un commissario liquidatore.

 Per presentare domanda di contributo deve ricorrere una della tre condizioni di cui al bando articolo 5 di seguito richiamate

 Per le tipologie di intervento di cui alle lett. a) e lett. b) (limitatamente agli interventi diretti su fabbricati) è ammesso che:

  • l’operatore sia proprietario per una quota superiore al 50% dei millesimi generali di proprietà;

oppure

  • che possegga un’opzione sui diritti di proprietà;

oppure ancora

  • possegga il diritto di acquistare dette quote entro una data stabilita e ad un prezzo determinato.

 L’opzione deve risultare da un contratto registrato alla Agenzia delle Entrate competente per territorio. Per la quota non di proprietà dell’operatore, dalla documentazione di cui al punto 9.3 deve risultare, opportunamente formalizzato in apposito atto scritto, il nulla osta degli altri proprietari all’esecuzione dell’intervento di recupero.

 Se ricorre una delle tre condizioni alla data di presentazione della domanda al bando la stessa è ammissibile. L’atto di acquisto deve comunque perfezionarsi entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del bando sul BURERT, pena la revoca del contributo.

 Nel caso in cui un'impresa candidi una proposta con 10 unità immobiliari (ad esempio una nuova costruzione), superata la scadenza temporale per poterle vendere se non è riuscita a vendere tutte e 10 le unità immobiliari ma ad esempio solo 8, deve restituire tutto il finanziamento o solo la quota parte relativa alle 2 unità immobiliari non vendute?

 Come indicato al punto 12.3 del bando, si procederà alla revoca del contributo concesso relativamente agli alloggi non locati/assegnati in godimento con patto di futura vendita, permanente o assegnati in proprietà, a condizione che sia rispettato il requisito di ammissibilità previsto al punto 8.1 del bando relativo al numero minimo di alloggi da candidare a finanziamento stabilito per ogni tipologia di intervento.

 Al punto 5 del bando “TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI” viene indicata come condizione necessaria che l’operatore debba avere la piena proprietà degli alloggi o delle aree oggetto della proposta di intervento. In merito sono a chiedere conferma che tale requisito debba essere posseduto dall’operatore in fase di presentazione della proposta di intervento.

Come indicato al punto 5 del bando, l’operatore alla data di presentazione della proposta di intervento deve avere:

  • la piena proprietà degli alloggi o delle aree oggetto della proposta di intervento;

 oppure solo per la tipologia di cui alle lett. a) e lett. b) (limitatamente agli interventi diretti su fabbricati):

  •  la proprietà di una quota superiore al 50% dei millesimi generali di proprietà,
  • l’opzione sui diritti di proprietà,  (l’opzione deve risultare da un contratto registrato alla Agenzia delle Entrate competente per territorio)
  • il diritto di acquistare dette quote entro una data stabilita e ad un prezzo determinato.

 Per la quota non di proprietà dell’operatore, dalla documentazione di cui al punto 9.3 deve risultare, opportunamente formalizzato in apposito atto scritto, il nulla osta degli altri proprietari all’esecuzione dell’intervento di recupero. L’operatore deve sottoscrivere l’atto di acquisto entro il termine di scadenza previsto al punto 12 per l’avvio dei lavori, pena la revoca del contributo.

 oppure solo per le tipologie di cui alla lett. b) e c) per interventi ricadenti in aree pubbliche

  •  un atto di impegno del Comune di assegnazione o messa in disponibilità dell’area.

La riqualificazione urbana e la progettazione innovativa e partecipata, specialmente se promossa in collaborazione o in convenzione con le Amministrazioni Comunali, spesso riguardano ambiti di intervento complessi ed estesi che prevedono la realizzazione di diversi edifici e diverse tipologie abitative. Si richiede di specificare se gli interventi che prevedono la realizzazione di alloggi ubicati in edifici diversi ma appartenenti:

  • al medesimo titolo abilitativo (Permesso di Costruire)
  • al medesimo piano urbanistico attuativo (come, ad esempio, piani particolareggiati per aree di riqualificazione urbanistica) anche con diversi titoli abilitativi comunque ricadenti in modo omogeneo nelle tipologie di intervento di cui al punto 5, lett. b) oppure 5, lett. c), siano da considerarsi un'unica proposta ai fini della candidatura all’ottenimento del finanziamento regionale, fermo restando che ciascun alloggio candidato deve possedere i requisiti previsti dal Bando stesso.

 Ciascuna proposta può essere “composta” dall’operatore nei termini che ritiene più corretti, anche in relazione all’eventuale progetto di innovazione che la proposta stessa può contenere.

In tal senso, laddove la proposta si riferisca ad un titolo abilitativo già rilasciato, si dovrà fondare sui contenuti del medesimo (ad esempio: se trattasi di Permesso di costruire per due edifici da 9 alloggi l’uno, questo costituisce l’unità di riferimento su cui valutare i limiti di cui all’art. 8.1 del bando [numero massimo di alloggi]).

Se si riferisce ad un intervento complesso, ad esempio ricadente in uno strumento attuativo, la proposta può “comporsi” all’interno del piano coinvolgendo anche più edifici, fermo restando ovviamente i criteri di ammissibilità degli alloggi candidati, e la loro omogeneità rispetto ai criteri di valutazione del Bando.

Riguardo ai soggetti esecutori degli interventi, di cui all'articolo 8.2), con particolare attenzione al requisito della certificazione SOA, il bando recita: “Al fine dell’ammissione al finanziamento l’operatore, quando non sia diretto esecutore dell’intervento, si impegna ad affidare l’esecuzione dei lavori ad un soggetto che alla data di inizio dei lavori attesti di: a) essere in possesso della certificazione SOA per le categorie Og1 o Og2.”

Nel merito si chede:

  • E' possibile usufruire dell'avvallimento?
  • Ci sono procedure/modulistiche da presentare per attestare il possesso di tale requisito?
  • Nel caso in cui l'operatore non esegua direttamente l'intervento, il requisito richiesto all'esecutore di almeno il 30% dell'importo dei lavori, deve essere posseduto all'inizio dei lavori generale, oppure alla data in cui l'impresa appaltatrice comincia i lavori (ad esempio l'impresa con il requisito SOA potrebbe occuparsi delle strutture portanti e cominciare le proprie lavorazioni dopo il processo di demolizione di un fabbricato esistente)?

Le finalità del paragrafo 8.2 del Bando sono relative al fatto di assicurare, sia in termini operativi che amministrativi, le condizioni di maggior garanzia nella esecuzione dell’intervento previsto, oggetto di contributo regionale, a tutela della buona riuscita dell’intervento e dei successivi acquirenti.  L’istituto dell’avvalimento, previsto per l’esecuzione dei lavori pubblici (art. 89 del Dlgs 50/2017), consente che l’operatore economico possa avvalersi di soggetti terzi per soddisfare la richiesta di requisiti richiesti dalle procedure di gara.  

Si ritiene, non trattandosi peraltro in questo caso di procedure di appalto di lavori pubblici, che per analogia il rispetto dei requisiti previsti possa essere soddisfatto nel medesimo modo, avvalendosi di soggetti in possesso delle categorie richieste dal Bando.

Il possesso del requisito deve essere dichiarato dal legale rappresentante della società nella domanda di contributo da presentare on line.

 Chiunque inizi i lavori, sia l’operatore che eventuali soggetti appaltanti, dovranno essere in possesso delle certificazioni richieste al punto 8.2 del bando alla data di inizio lavori dell’intervento per il quale si richiede il contributo.

 Il requisito di ammissibilità di cui al punto 8.2 del bando relativo al possesso della SOA è da attribuire a tutte le casistiche ovvero anche a quelle dove i lavori sono pressochè conclusi (lettera d) punto 5) e nel caso di nuova costruzione già in possesso del permesso di costruire ed inizio lavori, inoltre nel caso fosse necessario ritenete ammissibile il contratto di avvallimento?

 Non è previsto il possesso della certificazione SOA per i soggetti esecutori degli interventi di cui al punto 5 lettera d) del Bando.

Per le altre tipologie di intervento di cui al punto 5 lettere a), b), c) del Bando occorre rispettare quanto previsto al punto 8.2; le finalità del punto 8.2 sono relative al fatto di assicurare, sia in termini operativi che amministrativi, le condizioni di maggior garanzia nella esecuzione dell’intervento previsto, oggetto di contributo regionale, a tutela della buona riuscita dell’intervento e dei successivi acquirenti.

L’istituto dell’avvalimento, previsto per l’esecuzione dei lavori pubblici (art. 89 del Dlgs 50/2017), consente che l’operatore economico possa avvalersi di soggetti terzi per soddisfare la richiesta di requisiti richiesti dalle procedure di gara.

Si ritiene, non trattandosi in questo caso peraltro di procedure di appalto di lavori pubblici, che per analogia il rispetto dei requisiti previsti possa essere soddisfatto nel medesimo modo, avvalendosi di soggetti in possesso delle categorie richieste dal Bando. Pertanto il possesso del requisito deve essere dichiarato dal legale rappresentante della società nella domanda di contributo da presentare on line.

Chiunque inizi i lavori, sia l’operatore che eventuali soggetti appaltanti, dovranno essere in possesso delle certificazioni richieste al punto 8.2 del bando alla data di inizio lavori dell’intervento per il quale si richiede il contributo.

 Il bando prevede che alla relazione tecnico illustrativa deve essere allegata “attestazione del Comune nel caso in cui il proponente richieda il punteggio di cui alla tabella 3, punto 1.3”: va bene anche la convenzione stipulata con il Comune o in alternativa, se non ancora stipulata, la delibera di assegnazione dell’area?

 L’impegno all’abbattimento dei costi di acquisizione del terreno o degli oneri concessori connessi all’intervento devono essere documentati con specifica attestazione comunale. Nella fase di presentazione della domanda non occorre allegare la convenzione o la delibera di assegnazione dell’area, tali atti dovranno essere citati nella attestazione comunale.

 Punto 8.1 del bando: per la tipologia di cui al punto 5 lettera c) si possono candidare a finanziamento non più dei 3/4 degli alloggi: è possibile, in sede di quadro tecnico finale, modificare l’individuazione degli alloggi candidati a finanziamento, pur mantenendo come massimo i 3/4 del totale? (es. se candidiamo gli alloggi A01, A03, A04, A05, A06 e A07, in fase di quadro tecnico finale possiamo individuare sempre 6 alloggi, ma alcuni potrebbero diversi da quelli candidati inizialmente, tipo: A01, A02, A03, A08, A09, A10?). Questa richiesta deriva dal fatto che a priori è difficile stabilire da parte del costruttore quali alloggi possano essere richiesti con finanziamento dai potenziali acquirenti che ne abbiano i requisiti soggettivi.

 Come previsto al punto 8.1 del bando, per quanto riguarda l’intervento di tipologia c) è previsto che:

  • “per le tipologie di cui al punto 5, lett. b) e c), ciascuna proposta può candidare a finanziamento non più dei 3/4 degli alloggi previsti nell’intervento complessivo, con richiesta di contributo per un numero di alloggi non inferiore a 6 e non superiore a 12”;
  • “la individuazione definitiva degli alloggi a cui verrà effettivamente concesso il finanziamento, scelti tra gli alloggi candidati a finanziamento all’interno dell’intervento, potrà avvenire in sede di quadro tecnico economico finale se non già determinata nella proposta”

Pertanto si ritiene che, solo nell’ambito degli alloggi candidati (corrispondenti al massimo ¾ degli alloggi nell’intervento) possano poi essere scelti quelli su cui fare ricadere i contributi (da un minimo di 6 ad un massimo di 12). Quindi non su alloggi inizialmente non previsti nella candidatura.

 

 

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ultima modifica 2019-06-05T15:59:06+01:00
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